Detrazione IVA: il Tribunale UE risolve la “questione” delle fatture a cavallo d’anno

18 Febbraio 2026

Il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta nel quale viene è stata soddisfatta la condizione sostanziale (esigibilità dell’imposta) anche se la fattura relativa all’operazione con riferimento alla quale tale diritto deve essere esercitato viene ricevuta nel periodo d’imposta successivo, ma prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

In altri termini, il possesso della fattura da parte del cessionario/committente determina solo il momento in cui il diritto a detrazione è esercitabile, sebbene lo stesso nasca sempre con l’esigibilità dell’imposta.

È questo l’importante principio statuito dai giudici del Tribunale UE con la sentenza dell’11 febbraio 2026, relativa alla causa T-689/24, che potrebbe avere significative ripercussioni anche sulla normativa nazionale dettata in tema di detrazione.

Ma per capire di cosa stiamo parlando, proviamo a ricostruire le fasi principali della vicenda.

Cenni normativi

Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 19, D.P.R. n. 633/1972 e l’articolo 25, primo comma, nonché alla luce dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1/E/2028, il diritto alla detrazione può essere esercitato al verificarsi della duplice condizione:

  • sostanziale: esigibilità dell’imposta (coincidente con l’effettuazione dell’operazione in base ai criteri di cui all’art. 6, D.P.R. n. 633/1972);
  • formale: possesso di una valida fattura (redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972).

Il che in termini operativi vuol dire che nel caso di cessione di beni mobili, verificata l’effettuazione dell’operazione, ossia che i beni siano stati spediti o consegnati al cliente, per poter detrarre è necessario che il soggetto riceva la relativa fattura e la registri entro il giorno 15 del mese successivo per far partecipare l’IVA alla liquidazione del periodo relativa al mese di effettuazione dell’operazione.

Tanto detto, uno dei dubbi che sono stati palesati dagli operatori del settore era se le suddette condizioni (sostanziale e formale) dovessero necessariamente verificarsi nello stesso mese affinché l’IVA potesse concorrere nella liquidazione relativa al mese stesso.

Intervenendo sulla formulazione dell’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, l’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha risolto il problema. Infatti, tenendo conto dei nuovi termini connessi all’emissione della fattura previsto con decorrenza 1° luglio 2019, era stata ammessa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato soltanto nell’anno in cui viene ricevuta la fattura, e pertanto, viene modificata la competenza dell’imposta.

Tale restrizione legislativa con specifico riferimento alle fatture di cavallo d’anno non è stata accolta con favore dagli operatori del settore, ai quali in caso di operazioni effettuare entro la fine dello X con fatture ricevute nei primi giorni dell’anno X+1 si sono trovati nelle condizioni di dover differire la detrazione IVA nell’anno X+1.

In tale contesto, la legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023, art. 7) ha previsto la risoluzione del problema, recando una specifica previsione in merito alla tempistica per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA relativa a operazioni effettuate nell’anno precedente a quello in cui stata ricevuta la fattura.

Secondo quanto previsto dalla disposizione, “in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è stata ricevuta”. Con riferimento al termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione, la relazione illustrativa alla legge delega precisa che lo stesso può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta. In questo modo potrà, pertanto, essere superata l’attuale previsione contenuta nell’articolo 1, comma 1, del DPR n. 100/1998.

Tuttavia, ad oggi, tale previsione non ha ancora trovato concreta attuazione.

Tribunale UE con la sentenza 11 febbraio 2026, causa T-689/24

Ed è in questo scenario che si inserisce il Tribunale UE con la sentenza 11 febbraio 2026, causa T-689/24, che evidenziato come in base all’articolo 167 della Direttiva n. 2006/112/CE, il diritto di detrazione sorge quando l’imposta diventa esigibile, ossia nel momento in cui l’operazione si considera effettuata.

Inoltre, secondo un costante giurisprudenza, l’esercizio della detrazione è subordinato al rispetto di condizioni sostanziali e formali: le prime stabiliscono il fondamento del diritto stesso, le seconde disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio della detrazione.

Tuttavia, i princìpi di neutralità e di proporzionalità intrinseci nel funzionamento dell’imposta esigono che la detrazione sia ammessa se sono soddisfatte le condizioni sostanziali, anche se le condizioni formali non risultano rispettate.

Ne discende che il diritto di detrazione sorge indipendentemente dal possesso della fattura, che rappresenta la condizione per il suo esercizio. Di conseguenza, se una società è in possesso della fattura nel momento in cui intende esercitare la detrazione, tale diritto può essere esercitato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui tale diritto è sorto, ma a condizione che la fattura sia stata ricevuta prima della presentazione della dichiarazione stessa.

In termini pratici, alla luce di quanto statuito dai giudici unionali, se la fattura relativa ad un’operazione effettuata 30 dicembre 2025, viene ricevuta il 5 gennaio 2026, l’imposta può concorrere alla liquidazione IVA relativa al periodo in cui il diritto è sorto (dicembre 2025), dal momento che la fattura è stata ricevuta prima del termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (30 aprile 2026).

Tale conclusione permetterebbe finalmente di superare le restrizioni dettate in materia di detrazione dalla legislazione domestica e permettere l’applicazione del principio del c.d. “termine lungo” per ricevere e registrare le fatture e quindi detrarre l’IVA anche con riferimento quelle emesse a cavallo d’anno.

Non solo, ma i dettami del Tribunale UE potrebbero permettere di superare anche la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 115/2025, secondo la quale la presentazione della

Integrativa per esercitare il diritto alla detrazione è ammessa solo a condizione che il contribuente abbia regolarmente ricevuto delle fatture d’acquisto e le abbia regolarmente registrate entro i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui tale diritto è sorto.

RDP

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