Dal 5 marzo 2026 sarà attiva la procedura di collegamento logico tra POS e registratori. È quanto ha dichiarato l’Agenzia delle Entrate nel corso di un convengo organizzato da ALP sud (associazione liberi Professionisti del Sud Italia) e dal Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bari, chiarendo inoltre che l’adempimento potrà essere inoltre effettuato anche dagli intermediari delegati ai servizi del portale fatture e corrispettivi. Di contro, non è possibile ricorrere alla delega se si utilizza la procedura web semplificata “documento commerciale online”. Come noto, dal 1° gennaio 2026 POS e scontrini devono essere obbligatoriamente connessi: gli esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi dovranno, quindi, garantire il collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico utilizzati (i.e. POS, app di pagamento). È quanto prevede il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 424470/2025, del 31 ottobre 2025, con il quale sono state fornite le disposizioni attuative delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (art. 1, co. 74 – 77 della Legge n. 207/2024), specificando che tale collegamento, non sarà di tipo fisico, come inizialmente prospettato, ma sarà garantito tramite un servizio web che consentirà di associare la matricola dei registratori all’identificativo univoco dello strumento di pagamento. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 19 febbraio 2026, la Guida operativa fornendo le istruzioni procedere al collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e quelli di certificazione dei corrispettivi (“POS-RT”). Ma andiamo con ordine. Come effettuare il collegamento? Se più spesso il pagamento dei corrispettivi viene effettuato attraverso la c.d. modalità “elettronica”. A tal fine, gli esercenti sottoscrivono preventivamente con uno o più operatori finanziari (“Acquirer”) il contratto di convenzionamento, che prevede l’utilizzo di un POS fisico (dispositivo hardware) o di un POS virtuale (piattaforma web, app o analogo) per l’accettazione e il trattamento delle operazioni di incasso dei corrispettivi, basate su carte di credito, di debito o prepagate o altri strumenti di pagamento tracciabile. Pertanto, al momento dell’emissione del documento commerciale, l’esercente deve indicare e registrare con il RT la modalità con la quale il cliente effettua il pagamento del corrispettivo. Sia che si utilizzi un RT o la procedura web “Documento Commerciale on line”, l’indicazione e registrazione della modalità di pagamento del corrispettivo è effettuata mediante le funzioni già in uso; pertanto, lo strumento utilizzato non necessita di alcun aggiornamento né di essere collegato fisicamente al POS. L’obbligo di collegamento ai POS consiste in una comunicazione che si effettua una tantum (salvo variazioni successive), all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”: L’identificativo univoco dei POS di tipo fisico consiste nella combinazione della matricola del POS (cosiddetto “terminal id”), del codice fiscale e della denominazione dell’Acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento. L’identificativo univoco dei POS di tipo virtuale consiste nel solo codice fiscale e denominazione dell’Acquirer con il quale l’esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento. Il collegamento può essere multiplo, ossia un singolo POS può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati a un singolo RT. Inoltre, per ogni collegamento tra RT e POS, l’esercente deve inoltre specificare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale i due strumenti vengono utilizzati. Esclusioni dall’obbligo di collegamento e casi misti Non sono interessati dall’obbligo in questione i corrispettivi certificati mediante distributori automatici (cosiddette “vending machine”), quelli relativi alla cessione di carburante e quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico. Inoltre, sono esclusi dall’obbligo di collegamento i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, quali ad esempio la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico. L’esercente che svolge sia attività per le quali vige l’obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT o con la procedura web “Documento Commerciale on line” sia attività esonerate, se utilizza lo stesso POS per l’incasso di entrambi i tipi di corrispettivi deve comunque registrare il collegamento. Se, invece, lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all’incasso dei corrispettivi esonerati dall’obbligo di certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni. Tempistiche per il collegamento La prima comunicazione dei collegamenti dovrà essere effettuata dagli esercenti a partire dai primi giorni del mese di marzo 2026, relativamente agli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026. A partire dalla data di messa a disposizione della procedura web, gli esercenti (o i soggetti delegati) avranno 45 giorni di tempo per effettuare la comunicazione del collegamento tra gli RT e/o la procedura web “Documento Commerciale on line” e i POS utilizzati nel corso del mese di gennaio 2026 Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS. Gli stessi termini sono validi anche nel caso in cui sia intervenuta una variazione rispetto ai dati già registrati. Quindi, ad esempio, i collegamenti tra POS e RT relativi al mese di aprile 2026, dovranno essere registrati, se modificati, tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026. RDP