La riforma del conto economico: IFRS 18 tra comparabilità informativa e derivazione rafforzata

26 Febbraio 2026

Dopo l’approvazione definitiva da parte dell’EFRAG, IFRS 18: “Presentation and Disclosure in Financial Statements” rappresenta il nuovo principio contabile emanato con l’obiettivo di migliorare la qualità e la comparabilità dell’informativa di bilancio. L’intervento si colloca nel più ampio progetto di revisione della presentazione del bilancio, volto a rispondere all’esigenza, più volte manifestata dagli investitori, di disporre di informazioni maggiormente strutturate e trasparenti, utili ai fini dell’analisi della performance aziendale.

La riforma ha condotto alla sostituzione dello IAS 1 con il nuovo IFRS 18, la cui applicazione è prevista a decorrere dagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027.

Tale sostituzione incide direttamente sulla struttura del bilancio e, in particolare, sulla configurazione e classificazione delle componenti del conto economico. Il nuovo principio rafforza le regole in materia di presentazione e discIlosure, introducendo criteri più rigorosi di aggregazione e disaggregazione delle voci, nuovi subtotali obbligatori e specifiche disposizioni relative alle misure di performance definite dal management. L’obiettivo è quello di ridurre la discrezionalità nella rappresentazione dei risultati e di incrementare la comparabilità tra imprese e tra esercizi.

Le innovazioni introdotte assumono rilievo anche nel contesto italiano, in considerazione del principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR applicabile anche ai soggetti IAS adopter.

Le modifiche alla classificazione e alla presentazione delle componenti reddituali potrebbero, infatti, produrre effetti anche sul piano fiscale, rendendo necessario un attento coordinamento tra disciplina contabile e normativa tributaria.

Ma andiamo nel dettaglio.

  1. Principali novità introdotte

Le principali aree di intervento dell’IFRS 18 possono essere ricondotte a tre direttrici fondamentali:

  • la produzione di informazioni più utili e rilevanti per gli investitori;
  • il rafforzamento della trasparenza e della comparabilità del bilancio;
  • il miglioramento della coerenza tra le misure di performance comunicate dal management e i dati formalmente riportati nei prospetti contabili.

Sotto il profilo sistematico, le innovazioni di maggiore rilievo si concentrano su due ambiti centrali della disclosure IFRS: la nuova struttura del conto economico e la disciplina delle Management Performance Measures (MPM).

Nuova struttura del conto economico

Il nuovo schema di conto economico prevede una classificazione articolata in cinque categorie distinte:

  1. Operating activities;
  2. Investing activities;
  3. Financing activities;
  4. Income taxes;
  5. Discontinued operations.

Tale articolazione introduce una distinzione più rigorosa tra le diverse aree di formazione del risultato, imponendo una separazione strutturale tra attività operative, di investimento e di finanziamento, nonché una categoria autonoma dedicata alle imposte sul reddito e una relativa alle attività operative cessate. La previsione di categorie obbligatorie e di specifici subtotali mira a ridurre la discrezionalità nella presentazione dei componenti reddituali, favorendo una maggiore comparabilità tra imprese e tra esercizi.

La nuova classificazione consente, inoltre, una più puntuale attribuzione delle singole voci alle rispettive aree gestionali, evitando che componenti eterogenei confluiscano indistintamente nella medesima categoria, come talvolta avveniva sotto la disciplina dello IAS 1. Ne deriva un rafforzamento della leggibilità del risultato operativo e una più chiara separazione tra performance caratteristica e componenti di natura finanziaria o fiscale.

Management Performance Measures

Ulteriore elemento qualificante della riforma è rappresentato dalla disciplina delle Management Performance Measures. Il nuovo principio richiede che, qualora l’impresa presenti indicatori di performance definiti dal management, ad esempio, “adjusted EBITDA” sia fornita una riconciliazione formale tra tali misure e il subtotale più direttamente comparabile presente nel conto economico. Tale obbligo di riconciliazione implica l’evidenziazione analitica delle rettifiche apportate rispetto ai dati contabili ufficiali, con indicazione degli effetti delle singole componenti riclassificate. L’obiettivo è quello di prevenire utilizzi distorsivi di indicatori alternativi di performance e di assicurare coerenza tra comunicazione gestionale e informativa di bilancio.

2. Effetti fiscali delle novità

Le innovazioni introdotte dall’IFRS 18, sebbene formalmente circoscritte alla struttura e alla presentazione del conto economico, sono suscettibili di produrre effetti anche sul piano fiscale per i soggetti italiani che redigono il bilancio in conformità agli IAS/IFRS. Ciò in ragione del peculiare meccanismo di collegamento tra risultato civilistico e base imponibile previsto dall’ordinamento tributario nazionale. La diversa articolazione delle categorie reddituali e la maggiore formalizzazione delle misure di performance possono infatti incidere, direttamente o indirettamente, sui processi di determinazione e controllo della base imponibile nei sistemi caratterizzati da un collegamento strutturale tra risultato contabile e reddito fiscale.

In base alla nuova architettura del conto economico delineata dall’IFRS 18, viene prevista una categoria autonoma dedicata alle imposte (“income taxes”), all’interno della quale confluiscono le imposte sul reddito rilevate nel prospetto dell’utile o perdita d’esercizio secondo quanto disposto dallo IAS 12, nonché le eventuali differenze cambio correlate. Tale impostazione rafforza la centralità della componente fiscale nella rappresentazione della performance, attribuendole una collocazione sistematica distinta rispetto alle altre categorie reddituali. Le differenze che possono emergere nella determinazione dell’onere fiscale derivano dall’applicazione delle discipline nazionali in materia di imposte sul reddito, le quali, per l’ordinamento italiano, trovano fondamento nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). In particolare, l’art. 82 del TUIR individua i criteri generali di determinazione del reddito complessivo, mentre l’art. 83 disciplina il principio di derivazione rafforzata per i soggetti che redigono il bilancio in conformità agli IAS/IFRS.

La previsione di una categoria autonoma per le imposte impone, in primo luogo, una valorizzazione coerente e sistematica delle poste relative a imposte correnti, differite e anticipate, nel rispetto dei criteri di riconoscimento e misurazione stabiliti dallo IAS 12. In secondo luogo, occorre considerare che, per i soggetti IAS adopter, il principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR comporta che i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili internazionali assumano rilevanza anche ai fini fiscali, salvo specifiche disposizioni derogatorie.

Ne deriva la necessità di un’attenta valutazione contabile e documentale delle singole poste che compongono le diverse categorie del conto economico, al fine di verificare se e in quale misura la loro classificazione secondo l’IFRS 18 possa incidere sulla determinazione della base imponibile. Tale esigenza risulta ulteriormente rafforzata dal fatto che i soggetti IAS/IFRS, oltre a beneficiare di discipline tributarie peculiari, sono stati recentemente interessati da interventi modificativi contenuti nella più recente Legge di Bilancio 199/2025, che rendono ancora più delicato il coordinamento tra rappresentazione contabile e disciplina fiscale.

3. Considerazioni finali

Alla luce delle considerazioni svolte, è possibile osservare come le innovazioni introdotte dall’IFRS 18, pur configurandosi in parte come un’evoluzione dell’impianto previgente, tanto rispetto allo schema civilistico nazionale quanto rispetto alla disciplina dettata dal precedente IAS 1, comportino un significativo mutamento nella logica di strutturazione e lettura del conto economico. Il nuovo standard rafforza indubbiamente la trasparenza e la comparabilità dell’informativa finanziaria, attraverso una più rigorosa articolazione delle categorie reddituali e una maggiore formalizzazione delle misure di performance. Tuttavia, tale maggiore strutturazione implica, sul piano operativo, un maggiore livello di attenzione nell’interpretazione e nell’utilizzo delle informazioni di bilancio.

In particolare, i soggetti chiamati a utilizzare il bilancio per finalità ulteriori rispetto alla mera analisi economico-finanziaria; quali, ad esempio, gli operatori impegnati nella determinazione della base imponibile e negli adempimenti di compliance fiscale; saranno tenuti a svolgere valutazioni aggiuntive al fine di comprendere correttamente la classificazione delle poste e i relativi effetti sistematici. La diversa articolazione delle categorie, infatti, può incidere sulla modalità con cui determinati componenti reddituali rilevano nell’ambito dei meccanismi di collegamento tra risultato contabile e reddito imponibile. Ne consegue che l’applicazione dell’IFRS 18 non si esaurisce in un mero adeguamento formale degli schemi di bilancio, ma richiede un approccio consapevole e coordinato tra profili contabili e fiscali, volto a garantire coerenza interpretativa e corretta gestione degli effetti derivanti dalla nuova disciplina.

MZ

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