Con la Circolare n. 3 del 26 febbraio 2026 Assonime cerca di fare chiarezza sulla nuova formulazione dell’articolo 9, comma 3 del DPR n. 633/1972 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 12 del DLgs n. 186/2025, sostenendo la non imponibilità IVA anche per le prestazioni di trasporto internazionale realizzate in tutta la catena di fornitura per beni in esportazione, importazione e transito. Ma andiamo con ordine per capire cosa è successo. L’articolo 9 comma 3, introdotto dall’articolo 5-septies del DL 146/2021, per recepire la sentenza della Corte di Giustizia, causa C-288/16, dispone che il regime di non imponibilità IVA non comprende i servizi di trasporto resi nei confronti di soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o da colui che presta i servizi di spedizione. Questa sentenza precisa nel dispositivo che “l’esenzione prevista da tale disposizione (l’art. 146, par. 1, lettera e), della Direttiva IVA) non si applica ad una prestazione di servizi, come quella oggetto del procedimento principale, relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni”. Il suddetto comma 3, dell’articolo 9 ha destato non poche incertezze interpretative fra gli operatori del settore, soprattutto per la rilevanza attribuita ai trasporti effettuati nei confronti dei soggetti che effettuano servizi di spedizione e operazioni doganali. Intervenendo in materia, Assonime già in precedenti documenti, aveva ritenuto applicabile la non imponibilità IVA anche nel caso di trasporti resi ai soggetti che effettuano servizi di spedizioni o operazioni doganali a favore degli esportatori o degli importatori, e cioè ai soggetti cui è diretta principalmente la norma che sancisce tale regime. Tale principio nasce dall’esigenza di mantenere la non imponibilità nei casi in cui, pur in presenza di un soggetto che si interpone fra l’impresa che rende materialmente il servizio di trasporto e l’esportatore o l’importatore, tale servizio presenta comunque caratteri di trasparenza, più o meno accentuata a seconda delle situazioni, tale da permettere di riferire a quest’ultimi soggetti la prestazione del vettore. Tenendo conto di tale principio, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E/2022, ha riconosciuto l’applicabilità del regime di non imponibilità IVA nelle ipotesi in cui il proprietario della merce ha conferito un mandato senza rappresentanza per la conclusione del contratto di trasporto, mentre l’ha esclusa nei casi in cui vengono sottoscritti contratti di subtrasporto o subvezione, in cui figura come committente un soggetto che a sua volta riveste il ruolo di vettore nei confronti del proprietario della merce. Tale impostazione, tuttavia, rileva Assonime nella Circolare n. 3/2026, non permette sempre di individuare con ragionevole certezza la disciplina IVA applicabile nelle singole situazioni, essendo incerto il confine fra i contratti di trasporto effettuati in base a un mandato senza rappresentanza e i contratti di trasporto caratterizzati dal ricorso da parte del vettore a un altro vettore che esegue materialmente il servizio. Di talché, nel tentativo di fare definitivamente chiarezza l’articolo 12 del DLgs n. 186/2025 ha modificato l’articolo 9, comma 3 del DPR n. 633/1972, ampliando il perimetro applicativo del regime di non imponibilità IVA di cui all’articolo 9, comma 1 n. 2 del DPR n. 633/1972, riferito ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea nonché in importazione (se i corrispettivi sono inclusi nella base imponibile IVA). Ad oggi, quindi, la norma recita così: “Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2) [quelle escluse da IVA], non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma, anche se resi da intermediari”. Assonime, nella sua Circolare, mette in luce numerose criticità derivanti dalla lettura e dall’interpretazione dell’art. 12 del DLgs. 186/2025, modificativo dell’art. 9 comma 3 del DPR 633/72. In particolare, stando al tenore letterale della nuova disposizione, non appare chiaro se la locuzione aggiunta, riferita ai “servizi resi da intermediari”, si riferisca al complesso del periodo contenuto nel comma 3 dell’art. 9 o, invece alla sola parte finale relativa ai servizi di cui al n. 4 (servizi di spedizione). Assonime, conclude che la prima interpretazione sia quella corretta. A livello sistematico, difatti, se la disposizione non fosse riferita ai servizi resi all’esportatore, al titolare del regime di transito e all’importatore (ossia quelli che, abitualmente, sono i proprietari dei beni), sarebbe sconfessata l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate che, già con riferimento alla vecchia disciplina, aveva escluso il regime di non imponibilità anche per i servizi che non sono resi direttamente dal vettore che esegue il trasporto ma da un soggetto incaricato. Quanto, poi, alla portata della nuova disposizione, pur a fronte di una formulazione letterale non particolarmente chiara, Assonime ritiene che l’estensione del regime di non imponibilità IVA, ai sensi dell’art. 9 comma 3, debba comprendere qualunque “intermediario” che si colloca all’interno della catena di prestatori di servizi di trasporto. In altri termini, si dovrebbe ritenere che tale espressione non indichi soltanto il soggetto che mette in contatto due operatori, come potrebbe essere, in termini giuridici, un commissionario o uno spedizioniere o genericamente un mandatario senza rappresentanza, oppure un agente, un mediatore o più in genere un mandatario con rappresentanza. La parola “intermediario” dovrebbe comprendere, piuttosto, tutti gli operatori che si pongono all’interno di una catena di prestatori, nella quale il primo soggetto esegue la prestazione, e cioè il trasporto, non direttamente al beneficiario del servizio, ma a un committente che, a sua volta, rende il servizio a tale beneficiario o, magari, ad altro soggetto interposto. La parola “resi” dovrebbe significare che i trasporti non imponibili sarebbero tutti quelli caratterizzati dalla circostanza che il primo committente, vale a dire il beneficiario del trasporto, non riceve la prestazione direttamente dal suo contraente, ma da un vettore incaricato da questi o da altro intermediario. Infine, quanto alla decorrenza della modifica in parola, Assonime rileva che il DLgs n. 186/2025 è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 12 dicembre 2025. Pertanto, non essendo prevista una regola particolare per l’efficacia della disposizione, deve ritenersi che essa esplichi effetti a partire dal 13 dicembre 2025 e pertanto il nuovo testo del comma 3 dell’articolo 9 trova applicazione per le prestazioni effettuate a decorrere da tale data, intendendosi come prestazioni effettuate quelle per le quali si è verificato uno dei presupposti stabiliti dall’art. 6 del DPR n. 633/1972 per individuare il momento di effettuazione delle operazioni. Tali presupposti, sono costituiti dal pagamento del corrispettivo, oppure, se precedente, dalla data di emissione della fattura. Tuttavia, se si tratta di prestazioni rese da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato a soggetti stabiliti, le prestazioni si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate oppure, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. RDP