Quando il credito d’imposta diventa un contributo pubblico: profili IFRS tra IAS 12 e IAS 20

25 Marzo 2026

Nel corso degli ultimi anni, il legislatore italiano ha fatto crescente ricorso ai crediti d’imposta come strumento di politica industriale, utilizzandoli per sostenere investimenti in ambiti quali la transizione energetica, l’innovazione tecnologica e la ricerca e sviluppo. Tali misure rappresentano oggi uno dei principali strumenti di incentivazione delle imprese e costituiscono una componente sempre più rilevante delle politiche economiche nazionali.

Se dal punto di vista della normativa fiscale la struttura di queste agevolazioni appare relativamente lineare, la loro rappresentazione contabile può risultare significativamente più complessa quando i soggetti beneficiari redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IFRS). In questi casi, infatti, la qualificazione contabile degli incentivi richiede un’analisi della loro sostanza economica, al fine di individuare il corretto principio contabile applicabile.

In particolare, i crediti d’imposta e, più in generale, le forme di assistenza pubblica possono rientrare, a seconda delle loro caratteristiche, nell’ambito di applicazione dello IAS 20 Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance oppure dello IAS 12 Income Taxes. La distinzione tra i due standard non è meramente formale: essa può incidere in modo significativo sulla rappresentazione della performance aziendale, sugli indicatori economico-finanziari e sulla rilevazione della fiscalità differita.

Proprio perché molti incentivi previsti dall’ordinamento italiano assumono formalmente la forma di crediti d’imposta, ma sono concessi in funzione della realizzazione di specifici investimenti o attività operative, si pone il problema di stabilire se tali misure debbano essere qualificate come benefici fiscali o come contributi pubblici ai fini della rappresentazione contabile. Alla luce di tali considerazioni, appare quindi opportuno analizzare i criteri che consentono di individuare il corretto trattamento contabile di queste misure agevolative.

Ambito applicazione IAS 20 e IAS 12

La distinzione tra IAS 12 e IAS 20 trova il proprio fondamento nell’ambito di applicazione dei due standard. Lo IAS 12 disciplina la contabilizzazione delle imposte sul reddito e dei relativi effetti fiscali (IAS 12.2), mentre lo IAS regola la rilevazione e la presentazione dei contributi pubblici concessi alle imprese a fronte del rispetto di specifiche condizioni operative o di investimento (IAS 20.3). In particolare, lo IAS 20 definisce i “Government Grants” come trasferimenti di risorse da parte di un ente pubblico a favore di un’entità, concessi in cambio del rispetto passato o futuro di determinate condizioni connesse alle attività operative dell’impresa. Lo standard disciplina, quindi, le modalità di rilevazione contabile di tali contributi e la loro imputazione sistematica a conto economico nel periodo in cui l’entità sostiene i costi che il contributo intende compensare. Lo stesso IAS 20 precisa, tuttavia, che il proprio ambito di applicazione non include le forme di assistenza pubblica che si manifestano come benefici fiscali nella determinazione del reddito imponibile o della perdita fiscale, oppure che sono determinati o limitati sulla base della passività per imposte sul reddito (IAS 20.2).

In altre parole, lo standard non disciplina quelle misure di sostegno che si configurano come vantaggi fiscali direttamente collegati alla determinazione dell’imposta sul reddito.

Parallelamente, lo IAS 12 ha come obiettivo quello di disciplinare la contabilizzazione delle imposte sul reddito. Anche in questo caso, lo stesso principio chiarisce che la contabilizzazione dei contributi pubblici o dei cosiddetti investment tax credits, nonché le eventuali differenze temporanee che possono sorgere in relazione a tali benefici, non rientrano direttamente nell’ambito di trattamento dello IAS 12, ma sono oggetto delle disposizioni contenute nello IAS 20.

Il coordinamento tra i due standard quindi può risultare complesso, soprattutto in ordinamenti che, come quello italiano, sono caratterizzati da numerose misure agevolative che assumono formalmente la forma di crediti d’imposta ma che, nella sostanza economica, possono presentare caratteristiche analoghe ai contributi pubblici.

Criteri di distinzione e modalità di rilevazione

Alla luce dell’ambito di applicazione dei due standard, un criterio interpretativo generalmente adottato nella prassi consiste nel verificare se il beneficio fiscale sia direttamente collegato alla determinazione del reddito imponibile oppure se sia connesso alla realizzazione di specifici investimenti o attività operative. In linea generale, qualora il credito d’imposta non dipenda dalla determinazione del reddito imponibile e sia riconosciuto in funzione dell’effettuazione di determinati investimenti o del rispetto di specifiche condizioni operative, esso tende a rientrare nell’ambito di applicazione dello IAS 20. Diversamente, qualora il beneficio sia direttamente determinato sulla base del reddito imponibile o dell’imposta dovuta, esso rientra tipicamente nel perimetro dello IAS 12. In tale contesto, la modalità attraverso cui l’incentivo viene erogato, come ad esempio sotto forma di credito d’imposta, non è di per sé sufficiente a determinarne la qualificazione contabile. Risulta infatti necessario valutare la sostanza economica della misura e le condizioni che ne determinano l’attribuzione, in coerenza con l’approccio sostanziale (Substance over form) tipico dei principi contabili internazionali.

L’applicazione dello IAS 20 pone tuttavia ulteriori questioni interpretative. In particolare, qualora il contributo riduca il costo fiscalmente riconosciuto del cespite senza incidere sul valore contabile dello stesso, si genera una differenza temporanea tra valore contabile e base fiscale dell’attività, con conseguente rilevazione delle imposte differite secondo quanto previsto dallo IAS 12.

Lo IAS 20 adotta un approccio basato sul cosiddetto “Income Approach”, secondo cui i contributi pubblici devono essere riconosciuti nel conto economico su base sistematica lungo il periodo in cui l’impresa sostiene i costi che il contributo intende compensare (IAS 20.12). Per quanto riguarda invece la rappresentazione contabile dei government grants, lo IAS 20 prevede due principali modalità di presentazione. Il contributo può essere portato in riduzione del valore contabile dell’attività cui si riferisce (Net Method), determinando una riduzione del valore dell’attivo, oppure può essere rilevato come ricavo differito tramite risconto passivo (Deferred Income) e imputato sistematicamente a conto economico lungo la vita utile del bene finanziato. In entrambi i casi il contributo viene riconosciuto nel conto economico in modo coerente con i costi che il beneficio intende compensare.

La scelta della modalità di rappresentazione può produrre effetti differenti sugli indicatori economico-finanziari dell’impresa e può avere riflessi anche sulla determinazione delle imposte differite. Per tale ragione, risulta utile analizzare tali effetti attraverso un esempio applicativo.

Esempio

Si consideri il caso di una società che redige il bilancio secondo gli IFRS e realizza un investimento in un macchinario rientrante tra quelli agevolabili nell’ambito del piano Transizione 5.0. Il costo del bene è pari a 1.000 e l’impresa beneficia di un credito d’imposta pari a 400, utilizzabile in compensazione fiscale. Il macchinario ha una vita utile stimata di cinque anni e l’aliquota IRES applicabile è pari al 24%.

La questione interpretativa riguarda la qualificazione contabile del credito d’imposta. Qualora il beneficio rientri nell’ambito di applicazione dello IAS 12, esso deve essere trattato come riduzione dell’imposta corrente. In tale ipotesi il macchinario deve essere iscritto al costo pieno di 1.000 e ammortizzato lungo la sua vita utile, con un ammortamento annuo pari a 200. Il credito d’imposta riduce, quindi, il carico fiscale dell’impresa ma non incide sul risultato operativo né sugli indicatori di performance quali EBITDA o EBIT.

Diversamente, qualora il credito d’imposta venga qualificato come contributo pubblico ai sensi dello IAS 20, il beneficio deve essere rilevato in relazione al costo del bene finanziato. In questo caso lo standard consente due modalità di rappresentazione: la riduzione del valore contabile dell’attività oppure la rilevazione di un risconto passivo da imputare a conto economico lungo la vita utile del cespite. Nel primo caso il macchinario deve essere iscritto per un valore netto di 600, determinando un ammortamento annuo pari a 120; nel secondo caso il bene resta iscritto per 1.000, ma il contributo viene progressivamente imputato a conto economico per 80 annui. In entrambe le modalità il beneficio incide direttamente sul risultato operativo dell’impresa.

Un ulteriore profilo riguarda gli effetti sulla fiscalità differita. Qualora il credito d’imposta riduca il costo fiscalmente riconosciuto del bene, la base fiscale del cespite risulterebbe pari a 600 a fronte di un valore contabile iniziale di 1.000. Tale disallineamento genera una differenza temporanea imponibile pari a 400 che, applicando l’aliquota IRES del 24%, comporta la rilevazione di una deferred tax liability pari a 96.

Nell’esempio si evidenzia come la qualificazione contabile dei crediti d’imposta possa produrre effetti significativamente diversi sulla rappresentazione della performance aziendale e sulla fiscalità differita, rendendo necessario valutare con attenzione la natura economica dell’incentivo ai fini dell’individuazione del principio contabile applicabile.

Considerazioni finali

La contabilizzazione degli incentivi fiscali da parte delle imprese che redigono il bilancio secondo gli IFRS può risultare particolarmente complessa. Tali misure non possono, infatti, essere analizzate esclusivamente sulla base della loro forma giuridica o della modalità tecnica di erogazione, ma richiedono una valutazione attenta della loro natura economica e delle condizioni che ne determinano l’attribuzione.

In particolare, qualora il beneficio sia riconosciuto in funzione dello svolgimento di specifiche attività operative o della realizzazione di determinati investimenti, esso tende a rientrare nel perimetro dei government grants disciplinati dallo IAS 20, anche qualora il meccanismo di erogazione avvenga attraverso strumenti di natura fiscale. Ne deriva che numerosi crediti d’imposta previsti dall’ordinamento italiano possono, nella sostanza economica, assumere le caratteristiche di contributi pubblici secondo i principi contabili internazionali.

L’utilizzo dello strumento fiscale come modalità di erogazione non comporta quindi automaticamente la qualificazione dell’incentivo come misura tributaria ai fini contabili. Ne consegue la necessità per le imprese IFRS di valutare con attenzione il corretto principio contabile applicabile, nonché gli eventuali effetti sulla rappresentazione della performance aziendale e sulla fiscalità differita.

Una corretta qualificazione contabile degli incentivi pubblici assume pertanto un ruolo centrale per garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-finanziaria dell’impresa. In un contesto caratterizzato da un crescente utilizzo di incentivi fiscali come strumento di politica industriale, la corretta interpretazione dei principi contabili internazionali assume quindi un ruolo fondamentale per garantire coerenza e comparabilità dell’informativa finanziaria.

MZ e RDP

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