Decreto fiscale 2026: il Governo fa dietrofront sulla tassa sui pacchi, iper-ammortamento e plusvalenze

27 Marzo 2026

Si riapre di nuovo il cantiere fiscale del Governo: il decreto fiscale 2026, pronto ad approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2026, reca una serie di modifiche pronte ad avere impatto sugli investimenti, sul commercio e sul sistema tributario.

Rinvio della c.d. “tassa sui pacchi”

Tra le novità più attese – dopo la pubblicazione nella GU UE del Regolamento UE n. 382 dell’11.02.202 che prevede l’entrata in vigore dal1° luglio della nuova tassa europea, pari a 3 euro, sui piccoli acquisti extra-UE di valore inferiore a 150 euro – si segnala il rinvio al 30 giugno 2026 della c.d. “tassa sui pacchi” introdotta dall’articolo 1, comma 126, della Legge n. 199/2025, quale contributo per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi, la stessa si applica alle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea e di valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il contributo è pari a 2 euro per ciascuna spedizione

Il rinvio assume anche una valenza strategica, dato che come detto, dal 1° luglio 2026 è stato prevista l’applicazione della nuova tassa europea, rendendo complessa la coesistenza con un prelievo nazionale.

IVA e permuta: nuove regole dal 2026

Come noto, al fine di adeguare all’ordinamento unionale la normativa nazionale, la legge di bilancio 2026 ha modifcato alcune norme contenute nel DPR n. 633/1972 per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.

Tali disposizioni si applicano alle operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1° gennaio 2026). Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore.

Ora il decreto fiscale ne dispone il differimento dell’entrata in vigore. In particolare, viene previsto che le nuove regole introdotte dalla Legge di bilancio 2026 in merito alla determinazione della base imponibile IVA nelle permute trovi applicazione per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. Per quelli precedenti, continuerà ad applicarsi il criterio del valore normale.

L’obiettivo è salvaguardare gli equilibri contrattuali già definiti prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Iper-ammortamento: eliminata la clausola “Made in UE”

Uno degli interventi più attesi è senza dubbio quello che riguarda l’iper-ammortamento, con l’eliminazione del vincolo della provenienza geografica dei beni.

In base a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2026, infatti, la maggiorazione del costo di acquisizione di beni nuovi strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuta in relazione agli investimenti nei seguenti beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Il decreto fiscale elimina il vincolo della provenienza UE e SEE dei beni, consentendo alle imprese di accedere al beneficio indipendentemente dall’origine del bene acquistato.

L’eliminazione della clausola “Made in UE” amplia, così, in maniera rilevante le possibilità di investimento, soprattutto in un contesto caratterizzato da:

  • tensioni nelle catene di approvvigionamento,
  • aumento dei costi energetici,
  • dinamiche commerciali influenzate da dazi e restrizioni internazionali.

Le imprese potranno quindi orientarsi verso soluzioni tecnologiche più competitive anche al di fuori del mercato europeo, senza perdere il diritto all’agevolazione fiscale.

Ritenute agenzie di viaggio: slittamento al 1° maggio 2026

La legge di bilancio 2026 ha stabilito che a partire dalle provvigioni corrisposte a decorrere dal 1° marzo 2026, la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (articolo 25-bis, DPR n. 600/1973 e, dal 2026, articolo 39 del

DLgs n. 33/2025) è dovuta anche su quelle percepite:

  • dalle agenzie di viaggio e turismo;
  • dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Il decreto fiscale posticipa l’entrata in vigore della ritenuta del 23% sulle provvigioni per agenzie di viaggio e altri intermediari, al 1° maggio 2026, concedendo più tempo per adeguare i sistemi contabili.

Pex: eliminazione della doppia soglia

A queste modifiche si aggiungono anche, quelle relative alla fiscalità finanziaria. Il governo starebbe lavorando a una revisione della participation exemption, con l’obiettivo di semplificare il quadro normativo e favorire gli investimenti. In particolare, l’intenzione sarebbe quella di eliminare la doppia soglia prevista dalla legge di bilancio 2026 e richiesta per accedere al regime agevolato, rendendo più lineare l’applicazione dell’aliquota ridotta all’1,2%. Secondo quanto anticipato dallo stesso Maurizio Leo, l’intervento potrebbe avere efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026, anche alla luce delle criticità emerse nei primi mesi di applicazione e delle indicazioni arrivate dalla Corte di giustizia UE.

Abbiamo rispettato le indicazioni arrivate dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza del 1° agosto   sulla direttiva madre figlia che ha comportato oneri per 1,3 miliardi di euro“, ha spiegato ancora Leo. “In questi primi tre mesi di applicazione sono emerse criticità. Da qui l’intenzione, d’accordo con il ministro Giorgetti, di semplificare al massimo la vita degli operatori e quindi non ingessare gli investimenti interni ed esteri. Il tentativo è quello di inserire nel decreto fiscale atteso in Consiglio dei ministri entro questa settimana la cancellazione della doppia soglia del 5% o di 500mila euro di valore da verificare per beneficiare della tassazione agevolata all’1,2% con la participation exemption (Pex). L’effetto sarà retroattivo dal 1° gennaio 2026, anche perché finora non c’è stato un impatto immediato sulla tassazione delle operazioni”.

RDP

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