IVA e permuta: base imponibile anche sottocosto

30 Aprile 2026

Permuta e IVA: la base imponibile è data dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto delle cessioni e delle prestazioni che si presume in misura non inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili a tali cessioni di beni e prestazioni di servizi, salvo valorizzazioni inferiori per valide ragioni economiche.

È quanto previsto dagli emendamenti al DL n. 38/2026 in fase di conversione in legge.

Ma andiamo con ordine.

Inquadramento normativo

Il DL n. 38/2026 (“decreto fiscale”) è intervenuto sul disposto dell’articolo 1, comma 138 e 139 della legge di bilancio per il 2026 (Legge n. 199/2025) in merito all’identificazione del nuovo criterio per la quantificazione della base imponibile IVA in caso di permuta di beni e/o servizi con altri beni e/o servizi  – in base al quale la stessa non avviene più in virtù del valore normale dei beni/servizi scambiati, ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione, disponendo che lo stesso si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Pertanto, i contratti che alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2026 (1° gennaio 2026) erano in corso di validità restano assoggettati alle regole previgenti.

Allo stesso tempo, il DL n. 38/2026 dispone che sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati in data antecedente al 1° gennaio 2026 nonché quelli realizzati, in conformità a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2026, dal 1° gennaio 2026 al 28 marzo 2026 (data di entrata in vigore del DL n. 38/2026), fermo restando che non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d’imposta o a rettifiche rispetto all’imposta precedentemente liquidata.

Come indicato nella relazione illustrativa alla Legge di bilancio 2026, la ratio di tale modifica è quella di “realizzare una maggior conformità della normativa interna alla Direttiva 2006/112/CE (“Direttiva IVA”) come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea”.

La finalità dell’adozione di tale criterio – applicabile sia nel caso in cui lo scambio avvenga tra beni, sia nel caso in cui lo scambio avvenga tra prestazioni sia nel caso in cui lo scambio avvenga tra un bene e una prestazione o viceversa – consiste nel fatto che i costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione rappresentano la somma che il cedente o prestatore è disposto a pagare per procurarsi la controprestazione.

Tale nuovo criterio di quantificazione della base imponibile trova applicazione sia nel caso in cui la permuta abbia ad oggetto lo scambio di beni o lo scambio di servizi, che in quello di scambino beni con servizi o viceversa.

Al fine della quantificazione della base imponibile devono essere presi in considerazione tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio.

Emendamenti al DL n. 38/2026

In tale contesto, si inseriscono gli emendamenti al DL n. 38/2026 finalizzati a correggere nuovamente l’intervento normativo contenuto nella legge di bilancio 2026.

Nello specifico viene previsto che all’articolo 13, comma 2, del DPR n. 633/1972, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 11, dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto”.

Quindi, puntando a risolvere alcuni profili di incertezza legati in particolare a operazioni di permuta che le parti considerano equivalenti,  viene individuata una presunzione di legge secondo cui ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell’art. 13, comma 2 lettera d) del DPR n. 633/1972, il valore dei beni e dei servizi che formano oggetto delle cessioni e delle prestazioni “si presume in misura non inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili a tali cessioni di beni e prestazioni di servizi, salvo valorizzazioni inferiori per valide ragioni economiche”.

Decorrenza

Tale presunzione si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1° gennaio 2026, nonché quelli adottati in conformità della norma della Manovra 2026 (articolo 1, comma 138) dal 1° gennaio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl fiscale. Non si farà luogo, in ogni caso, a rimborsi d’imposta o a rettifiche rispetto all’imposta precedentemente liquidata.

Nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, non sono, pertanto, sanzionabili i comportamenti pregressi adottati:

  • fino al 31 dicembre 2025: i contribuenti che ai fini della quantificazione della base imponibile delle operazioni permutative hanno fatto riferimento ai costi, se coerenti con il nuovo criterio previsto dalla Legge di bilancio 2026, sebbene il criterio da utilizzare fosse quello del valore normale, non sono soggetti a sanzione;
  • dal 1° gennaio 2026 alla data del 28 marzo 2026: i contribuenti che ai fini della quantificazione della base imponibile delle operazioni permutative hanno fatto riferimento ai costi, in conformità a quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2026, né quelli che hanno continuato a quantificare la base imponibile delle operazioni in questione sulla base del valore normale, non sono soggetti a sanzione.

RDP

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