Transfer pricing adjustment: quando assumono rilevanza ai fini IVA?

14 Maggio 2026

Non assume rilevanza ai fini IVA l’adeguamento del prezzo di trasferimento laddove lo stesso non rappresenti il corrispettivo di una specifica prestazione di servizi, ma sia esclusivamente finalizzato all’ottenimento di un margine di profitto precedentemente stabilito sulla rivendita di veicoli. È questo statuito dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza relativa alla causa C-603/24, depositata il 13 maggio 2026, esaminando il caso Stellantis Portugal.

Fattispecie

Il caso esaminato dai giudici unionali riguardava General Motors Portugal Lda. (GMP), dante causa di Stellantis Portugal S.A. che una società portoghese, appartenente al gruppo General Motors, che opera nel commercio di autoveicoli attraverso Original Equipment Manufacturers (OEM) europei e National Sales Companies/Organizations (NSC/NSO).

GMP acquistava i veicoli – a un prezzo provvisorio, soggetto ad aggiustamento a consuntivo – dagli OEM europei del gruppo, rivendendoli a concessionari indipendenti portoghesi che, a loro volta, li rivendevano ai clienti finali.

Il ruolo assunto dalla ricorrente era quello del distributore a rischio limitato (Limited Risk Distributor), la cui remunerazione era ricondotta a un intervallo di libera concorrenza coerente con le funzioni esercitate e i rischi assunti, per lo più riconducibili alla normale attività operativa della distribuzione locale.

Il modello operativo si caratterizzava per una specifica modalità di gestione della garanzia. In caso di difetti di fabbricazione, di anomalie coperte dalle garanzie offerte dal costruttore o di procedure connesse all’assistenza stradale, i clienti finali si rivolgevano ai concessionari indipendenti che procedevano alla riparazione presso le proprie sedi senza addebito al cliente, fatturando successivamente i relativi costi a GMP.

GMP sopportava in via diretta tali oneri e ne comunicava l’entità agli OEM unitamente ai propri costi operativi di esercizio (costi del personale, dell’elettricità e del marketing).

I medesimi costi confluivano, pertanto, nella base costo di GMP e, conseguentemente, concorrevano alla determinazione della marginalità effettivamente realizzata sull’attività di rivendita, che costituiva oggetto di confronto con l’intervallo di libera concorrenza.

Ove all’esito di un certo periodo si fosse registrato uno scostamento rispetto al parametro dell’utile previsto, la policy infragruppo prevedeva un aggiustamento ex post, attestato da una nota di accredito o di addebito emessa dagli OEM in favore della ricorrente, idonea a ricondurre la redditività conseguita entro l’intervallo di libera concorrenza.

Per l’autorità fiscale portoghese, tali flussi non erano semplici conguagli finanziari, bensì il corrispettivo di una specifica prestazione di servizi: la gestione del sistema di garanzie per conto dell’OEM.

La sentenza della CGUE

In linea generale, il principio che emerge dalla sentenza è che le rettifiche per l’aggiustamento dei prezzi di trasferimento non assumono rilevanza ai fini IVA, se esse sono state:

  • debitamente stabilite in un accordo infragruppo volto a consentire alla società acquirente di ottenere un margine di profitto determinato ex ante;
  • attuate mediante l’emissione di una nota di variazione (di debito o di credito);
  • calcolate in funzione dei costi sostenuti dalla società acquirente.

Pertanto, uno schema come quello rappresentato fa sì che l’adeguamento dei prezzi non rappresenti il corrispettivo di una prestazione di servizi, effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2 della Direttiva 2006/112/CE.

Infatti, come ribadito di giudici unionali, una prestazione di servizi è soggetta a IVA solo quando vi sia una prestazione trasferita da un soggetto a un altro a fronte del pagamento di una somma di denaro, entrambe legate da un nesso diretto di reciprocità. E, proseguendo, una prestazione di servizi è effettuata “a titolo oneroso” e, quindi soggetta ad IVA, solo se esiste un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo.

Da quanto detto, ne discende che ogniqualvolta si ha un trasferimento di denaro – qualificato dalle parti come transfer pricing adjustment e destinato a ricondurre la marginalità entro un certo range – per valutarne la rilevanza IVA occorre verificare cumulativamente l’esistenza:

  • non soltanto di un servizio effettivamente reso;
  • di un nesso diretto tra l’aggiustamento e detto servizio, tale per cui il pagamento rappresenti il controvalore effettivo della prestazione.

Quanto all’esistenza di una prestazione di servizi resa da GMP – la Corte ha evidenziato che, alla luce delle pattuizioni contrattuali, non risulterebbe alcuna clausola dalla quale possa desumersi un obbligo, in capo a GMP, di farsi carico, dietro remunerazione, della riparazione dei veicoli acquistati dagli OEM, né gli altri elementi fattuali dedotti in giudizio depongono in tal senso.

Venendo poi, all’esistenza di un nesso diretto tra l’eventuale servizio di riparazione dei veicoli e l’aggiustamento corrisposto – esso risulterebbe incerto o quanto meno solo “indiretto” nella misura in cui gli adeguamenti non corrispondono ai costi sostenuti ai fini della riparazione dei veicoli, ribaltati dai concessionari su GMP, ma dipendono anche da altre tipologie di costi operativi, essendo esclusivamente finalizzati a garantire il conseguimento del margine di profitto preventivamente determinato.

Fatto tale inquadramento, ossia escluso che l’aggiustamento remuneri una autonoma prestazione di servizi, occorre stabilire se esso possa comunque assumere rilevanza ai fini IVA in quanto rettifica, in aumento o in diminuzione, della base imponibile dell’operazione originariamente realizzata.

Ciò può accadere, in particolare, quando il contratto (i) identifica ex ante un prezzo per determinate operazioni, variabile in funzione di parametri oggettivi (ii) prevede un adeguamento ex post, positivo o negativo, di tale prezzo.

Nel caso in parola, gli aggiustamenti dei prezzi non sono immediatamente ricollegabili alle singole cessioni degli autoveicoli, pur dipendendo dalla loro esistenza, dipendendo piuttosto da fattori interni al gruppo, quali i costi di garanzia sostenuti dal distributore, ma che sono di esclusiva competenza del produttore (OEM).

Di conseguenza, se le somme versate dall’OEM sono dirette a compensare la struttura dei costi complessiva per mantenere la redditività della consociata entro un certo range, esse non possono essere considerate come il corrispettivo di una prestazione di servizi.

Infine, i giudici hanno confermato che per definire il trattamento IVA dei transfer pricing adjustment non si può prescindere dall’analisi del caso di specie e dagli accordi contrattuali. Detta analisi deve essere finalizzata a valutare se il transfer pricing adjustment rappresenti il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi o un aggiustamento del prezzo di operazioni effettuate tra le parti oppure sia semplicemente un aggiustamento del reddito non rilevante, quindi, ai fini IVA.

RDP

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