Iper – ammortamento 2026: obblighi comunicativi e interconnessione per fruire dell’agevolazione

20 Maggio 2026

Iper – ammortamento 2026: per la fruizione dell’agevolazione è necessaria l’interconnessione.

Potrebbe così sintetizzarsi uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina dell’iper-ammortamento contenuta nella Legge di bilancio 2026 (art. 1, co. 427 – 436 della Legge n. 199/2025) nonché delle previsioni contenute del testo del decreto attuativo ad oggi ancora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ma andiamo con ordine.

Inquadramento normativo

La legge di bilancio 2026 ha previsto gli investimenti in beni nuovi strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 sono agevolati da un nuovo iper-ammortamento, che sostituisce i crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0.

L’agevolazione si concretizza nel riconoscimento di una maggiorazione da applicare al costo degli investimenti, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è pari a:

•           180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

•           100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

•           50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Possono fruire della maggiorazione i soli soggetti titolari di reddito d’impresa.

Il beneficio non spetta alle imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267/1942), dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al DLgs n. 14/2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs n. 231/2001.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’agevolazione è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Oggetto dell’agevolazione sono gli investimenti sono:

  1. beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  2. beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del DLgs n. 119/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del DL n. 181/2023.

Obblighi comunicativi

Per accedere al beneficio fiscale è necessario trasmettere cinque comunicazioni al GSE, come indicato dall’articolo 3 del decreto attuativo del nuovo iper-ammortamento firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il 4 maggio 2026, e ad oggi ancora in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Comunicazione preventiva

Per l’accesso al beneficio, l’impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti, con l’indicazione, tra l’altro, di: 

  • dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva; 
  • tipologia e ammontare degli investimenti nei beni degli allegati IV e V della Legge di bilancio 2026; 
  • data prevista di interconnessione; 
  • tipologia e ammontare degli investimenti in beni rinnovabili; 
  • data prevista di entrata in funzione; 
  • dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Comunicazione di conferma

Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l’impresa trasmette la comunicazione di conferma dell’investimento, con l’indicazione della data e dell’importo dell’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, corredato dai dati identificativi delle fatture agevolabili.

La comunicazione di conferma non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva già trasmessa.

Per i beni in leasing, l’obbligo del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della società concedente.

Comunicazione di completamento

Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione dei beni degli allegati IV e V alla Legge n. 199/2025 al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni di possesso della perizia asseverata e della certificazione contabile.

Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.

La comunicazione di completamento non può avere ad oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione già trasmessa. Le comunicazioni di completamento riportano, per ciascun bene, la data di completamento dell’investimento.

Pertanto, da quanto si evince dalla lettura del decreto, l’invio della comunicazione di completamento degli investimenti è ammesso solo a condizione che il bene sia stato interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’interconnessione risulta – rispetto a quanto previsto dalla precedente edizione del credito d’imposta 4.0 – elemento indispensabile per fruire dell’agevolazione.

Infatti, la disciplina relativa al credito d’imposta Industria 4.0 prevedeva due momenti diversi: (i) quello in cui l’investimento si considerava effettuato (da identificarsi ai sensi di quanto previsto dall’articolo 109 del TUIR); (ii) e quello successivo dell’interconnessione del bene al sistema aziendale.

Il bene poteva essere acquistato, consegnato ed entrare in funzione, mentre l’interconnessione poteva avvenire anche in un momento successivo: il beneficio fiscale decorreva dall’esercizio dell’interconnessione, ma l’impresa non perdeva necessariamente il diritto all’agevolazione per il solo fatto che l’interconnessione fosse stata completata in un momento successivo.

Ora, invece, la disciplina dell’iper-ammortamento (edizione 2026) risulta essere molto più rigorosa su questo aspetto, prevedendo che solo l’interconnessione qualifica l’investimento come completato.

Non solo, ma il decreto attuativo in commento, individua puntualmente una data (entro il 15 novembre 2028) entro la quale l’impresa deve trasmettere la comunicazione di completamento dell’investimento, data che può essere prorogata di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE. Non può tacersi come il rispetto di tale condizione, in termini operativi, potrebbe risultare particolarmente complesso, in quanto l’interconnessione potrebbe richiedere dei tempi tecnici lunghi, ad esempio nel caso di beni complessi, agli impianti integrati oppure alle linee produttive che richiedono configurazioni, collaudi, adeguamenti software o integrazioni con sistemi gestionali già esistenti.

A seguito della trasmissione delle suddette comunicazioni, l’impresa ottiene la ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica.  Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni, comunica l’esito entro 10 giorni dalla ricezione, potendo richiedere integrazioni entro lo stesso termine.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità da parte dell’impresa comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del diritto al beneficio.

Comunicazione periodica e integrativa

Infine, si segnala che, al fine di garantire il monitoraggio degli oneri derivanti dalla disciplina agevolativa in esame, a partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, ciascuna impresa deve trasmettere:

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa della precedente recante il relativo piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate a ciascun periodo.

RDP

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