Permuta e IVA: base imponibile determinata come da contratto

23 Maggio 2026

Permuta e IVA: si cambia di nuovo. È quanto emerge dalla lettura della nuova formulazione dell’articolo 13, comma 2, lett. d) del DPR n. 633/1972, prevista dalla Legge del 22 maggio 2026, n. 88, di conversione del Decreto – legge n. 38/2026 (“decreto fiscale”).

Riscrivendo le regole introdotte dalla Legge di bilancio 2026, l’attuale formulazione del suddetto articolo 13 prevede che la base imponibile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 11, è data dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto.  In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.

Non trova, così, spazio nella formulazione finale della norma, il tentativo contenuto in uno degli emendamenti al decreto – fiscale che, puntando a risolvere alcuni profili di incertezza legati in particolare a operazioni di permuta che le parti considerano equivalenti,  aveva individuato una presunzione di legge secondo la quale, ai fini della determinazione della base imponibile ai sensi dell’art. 13, comma 2 lettera d) del DPR n. 633/1972, il valore dei beni e dei servizi che formano oggetto delle cessioni e delle prestazioni “si presume in misura non inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili a tali cessioni di beni e prestazioni di servizi, salvo valorizzazioni inferiori per valide ragioni economiche”. (c.d. “sotto – costo”).

Ma andiamo con ordine.

La legge di bilancio 2026 e il decreto fiscale

Al fine di adeguare la normativa interna all’ordinamento comunitario, la Legge di bilancio 2026 (art. 1, co. 138 della Legge n. 199/2025) ha modificato l’articolo 13, comma 2, lettera d), del DPR n. 633/1972, disponendo che la base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento non è più costituita dal valore normale dei beni o servizi scambiati, determinato ai sensi dell’articolo 14 del DPR n. 633/1972, ma dall’ammontare complessivo dei costi riferibili a ciascuna cessione o prestazione.

La ratio dell’adozione di tale criterio – applicabile sia nel caso in cui lo scambio avvenga tra beni, sia nel caso in cui lo scambio avvenga tra prestazioni sia nel caso in cui lo scambio avvenga tra un bene e una prestazione o viceversa – consiste nel fatto che i costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione rappresentano la somma che il cedente o prestatore è disposto a pagare per procurarsi la controprestazione.

In ordine alla decorrenza di tale modifica, la norma ha disposto che la stessa trova si applica alle operazioni effettuate successivamente all’entrata in vigore della Legge di bilancio 2026 (1° gennaio 2026). Inoltre, si prevede che sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla suddetta data.

La disposizione, quindi, faceva salvi eventuali comportamenti difformi, rispetto alla versione dell’articolo 13 in vigore fino al 31 dicembre 2025, se coerenti con il nuovo criterio previsto dalla novella legislativa.

Sul punto, era però sorto il problema delle operazioni permutative derivanti da contratti in corso antecedentemente al 1° gennaio 2026, per i quali l’applicazione del nuovo criterio avrebbe interferito con gli

assetti negoziali pattuiti tra le parti e basati sul previgente criterio del valore normale.

Di conseguenza, il DL n. 38/2026 intervenuto sul disposto dell’articolo 1, comma 138 e 139 della legge di bilancio per il 2026 (Legge n. 199/2025) in merito all’identificazione del nuovo criterio per la quantificazione della base imponibile IVA in caso di permuta di beni e/o servizi con altri beni e/o servizi, disponendo che lo stesso si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Pertanto, i contratti che alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2026 (1° gennaio 2026) erano in corso di validità restano assoggettati alle regole previgenti.

Allo stesso tempo, il DL n. 38/2026 ha stabilito che sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati in data antecedente al 1° gennaio 2026 nonché quelli realizzati, in conformità a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2026, dal 1° gennaio 2026 al 28 marzo 2026 (data di entrata in vigore del DL n. 38/2026), fermo restando che non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d’imposta o a rettifiche rispetto all’imposta precedentemente liquidata.

Legge di conversione del DL n. 38/2026

L’articolo 1, del decreto fiscale, a seguito della conversione di legge, viene nuovamente riformulato, disponendo:

  1. al comma 3, che i commi 138 e 139 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026 sono abrogati;
  2. al comma 1, la riscrittura dell’articolo 13, comma 2, lett. d) del DPR n, 633/1972, secondo il quale la base imponibile delle operazioni permutative è costituita “dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto”. Tale valore, però, in ogni caso non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti “determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni”. In altri termini, per determinare la base imponibile delle operazioni permutative occorre procedere con l’attualizzazione dei costi riferiti ai beni o servizi scambiati.

Quanto alla decorrenza della nuova formulazione della norma, il comma 2, dell’articolo 1 in parola, dispone che la stessa si applica, alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità all’articolo 1, comma 138, della Legge di bilancio 2026

dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale.  

Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale.

Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d’imposta o a variazioni rispetto all’imposta precedentemente liquidata.

RDP

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