Fringe benefit e auto aziendali: “stretta” su accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI

5 Giugno 2026

Fringe benefit – auto aziendali e optional: nuove modifiche da parte del decreto Omnibus.

È quanto emerge dalla prima bozza del decreto Omnibus correttivo della riforma fiscale, atteso ieri 4 giugno 2026, all’esame del Consiglio dei Ministri, ma che ad oggi ha subito un rinvio dell’esame.

Secondo quanto emerge dalla lettura dell’articolo 2 della bozza di decreto, sono in arrivo ulteriori modifiche alla disciplina della determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Ma andiamo con ordine.

L’articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR – nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025 – dispone quale regola generale per il calcolo dei fringe benefit che si deve assumere il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta:

  1. al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  2. al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

Tali percentuali si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi indicati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto Omnibus, i suddetti valori sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Il che in termini operativi si dovrebbe tradurre nell’assunzione del 75% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, ai fini del calcolo del fringe benefit, a decorrere dal 6° anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo.

Tale percentuale passerebbe al:

  1. al 15% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  2. al 30% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

Accessori e optional

Viene disposto che in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore del fringe come sopra determinato è incrementato del 5%.

Quindi, per il calcolo dei fringe benefit che si dovrebbe assumere il 52,5% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta:

  1. al 10,5% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
  2. al 21% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Intervenendo in argomento, già l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 9 settembre 2025, n. 233, aveva chiarito che le somme eventualmente trattenute dal datore di lavoro in capo ai dipendenti per optional aggiuntivi, richiesti dagli stessi, sui veicoli concessi in uso promiscuo, non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, non essendo compresi nella valorizzazione delle tabelle ACI. Eventuali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional avrebbero dovuto essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

Viene inoltre previsto che a partire dal 1° gennaio 2026 la disposizione relativa agli optional si applica anche in relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo che rientrano fra quelli di cui all’art. 1 comma 48-bis della Legge n. 207/2024.

Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalità di tassazione dei valori relativi agli accessori o agli allestimenti disciplinati dall’art. 51 comma 4 lettera a) quarto periodo TUIR. Non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

Regime transitorio

Intervenendo sul dettato dall’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) che modificata la disciplina transitoria, stabilendo che la disciplina dettata dall’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2024 (quindi con fringe benefit calcolato in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica), trova applicazione:

  1. fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché
  2. per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025 (è stato eliminato il termine del 30 giugno 2025 che secondo la disposizione originaria prevedeva l’applicazione del criterio del valore normale in caso di consegna dopo tale termine).

Decorrenza nuove disposizioni

Quanto alla decorrenza delle nuove disposizioni, viene previsto che le stesse si dovrebbero applicare a partire dal periodo d’imposta 2026. Le medesime disposizioni si applicherebbero anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell’anno 2025 che non rientrano fra quelli di cui all’articolo1 comma 48-bis della Legge n. 207/2024, come modificato dal decreto in esame.

RDP

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