Detrazione IVA: il legislatore fa dietrofront e ne riallunga i tempi

8 Giugno 2026

Detrazione IVA: ritorno al passato!

Si potrebbe così sintetizzare il contenuto dell’articolo 12 della bozza del decreto correttivo Omnibus, atteso la scorsa settimana al Consiglio dei Ministri, ma il cui esame ad oggi ha subito una battuta d’arresto, molto probabilmente dovuta alle ultime modifiche e limature da apportare al testo.

Tuttavia, quello che emerge in maniera chiara dalla lettura della bozza del decreto, circolarizzata nei giorni scorsi, è un allungamento dei termini entro i quali il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi e sulle importazioni di beni.

Infatti, per effetto delle modifiche che sarebbero (il condizionale appare “doveroso” data ad oggi la non ufficialità della modifica) state apportate agli articoli 19 e 25 del DPR n. 633/1972, contribuente avrà due anni di tempo in più per esercitare il diritto alla detrazione IVA e per registrare le sottostanti fatture d’acquisto.

Allungamento  questo che, senza dubbio, almeno a parere di scrive, trova la sua ratio nella necessità di garantire al contribuente una maggiore tutela nel recupero dell’IVA, tenuto conto della posizione restrittiva assunta dall’Agenzia delle Entrate, con la recente Risposta a istanza di interpello n. 115/2025 in merito alle condizioni per recuperare l’IVA non detratta nei termini ordinari tramite la presentazione della dichiarazione integrativa, e dei dettami espressi dal Tribunale UE con la sentenza dell’11 febbraio 2026, relativa alla causa T-689/24, secondo i quali il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta nel quale è stata soddisfatta la condizione sostanziale (esigibilità dell’imposta) anche se la fattura relativa all’operazione con riferimento alla quale tale diritto deve essere esercitato viene ricevuta nel periodo d’imposta successivo, ma prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Ma riavvolgiamo il naso e partiamo da quanto successo circa 9 anni fa, con le modifiche apportate alla disciplina della detrazione dal DL n. 50/2017 (art. 2, co. 1).

Disciplina vigente

Secondo quanto previsto dal combinato disposto della vigente formulazione dell’articolo 19, e dell’articolo 25, D.P.R. n. 633/1972, nonché dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1/E/2018, il diritto alla detrazione può essere esercitato al verificarsi della duplice condizione:

  • sostanziale: esigibilità dell’imposta (coincidente con l’effettuazione dell’operazione in base ai criteri di cui all’art. 6, D.P.R. n. 633/1972);
  • formale: possesso di una valida fattura (redatta conformemente alle disposizioni di cui all’art. 25, D.P.R. n. 633/1972).

La vigente formulazione delle norme, applicabile a partire dal 1° gennaio 2017 ha – come noto – dimezzato i previgenti tempi a disposizione del contribuente per esercitare il diritto alla detrazione, prevedendo che lo stesso decorrere dalla prima liquidazione relativa al periodo in cui si verificano entrambe le suddette condizioni e spira con il termine entro il quale presentare la dichiarazione annuale IVA in cui detto diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del medesimo.

Spirato tale termine, il contribuente ad oggi può recuperare l’IVA non detratta nei termini ordinari mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, ma solo a condizione – come precisato dall’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 115/2025 –  che abbia regolarmente ricevuto le fatture d’acquisto e le abbia regolarmente registrate entro i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui tale diritto è sorto.

Tale posizione – particolarmente penalizzate per il contribuente – ha trovato un contraltare nella decisione del Tribunale UE (sentenza 11 febbraio 2026, causa T-689/24) nella quale è stato evidenziato come in base all’articolo 167 della Direttiva n. 2006/112/CE, il diritto di detrazione sorge quando l’imposta diventa esigibile, ossia nel momento in cui l’operazione si considera effettuata.

Inoltre, richiamando costante giurisprudenza espressasi in materia, è stato ribadito che l’esercizio del diritto della detrazione è subordinato al rispetto di condizioni sostanziali e formali:

  1. le prime stabiliscono il fondamento del diritto stesso;
  2. le seconde disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio della detrazione.

Tuttavia, i princìpi di neutralità e di proporzionalità intrinseci nel funzionamento dell’imposta esigono che la detrazione sia ammessa se sono soddisfatte le condizioni sostanziali, anche se le condizioni formali non risultano rispettate.

Ne discende che il diritto di detrazione sorge indipendentemente dal possesso della fattura, che rappresenta la condizione per il suo esercizio. Di conseguenza, se una società è in possesso della fattura nel momento in cui intende esercitare la detrazione, tale diritto può essere esercitato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui tale diritto è sorto, ma a condizione che la fattura sia stata ricevuta prima della presentazione della dichiarazione stessa.

Ecco, in tale scenario si inseriscono le modifiche contenute nel decreto correttivo Omnibus.

Decreto correttivo Omnibus: raddoppio dei termini per la detrazione IVA

La modifica prevista dall’articolo 12 del decreto correttivo Omnibus è duplice, in quanto si interviene sia dettato dell’articolo 19, comma 1, secondo periodo che dell’articolo 25, comma 1.

Ma vediamo come.

All’articolo 19 del DPR n. 633/1972 (e specularmente, all’articolo 56 del Testo Unico IVA – DLgs n. 10/2026 in vigore dal 1° gennaio 2027), il periodo “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”, viene modificato come segue: “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo“.

In altri termini, per effetto di tale modifica, il testo della norma viene riportato nella sua formulazione vigente ante 2017 e, viene riesteso il periodo entro cui il contribuente può esercitare il diritto alla detrazione.

Volendo esemplificare, con riferimento ad un’operazione che si considera effettuata ai fini IVA in data 20 settembre 2026, il contribuente dovrebbe aver tempo per esercitare la detrazione entro il 30 aprile 2029 (e non più entro il 30 aprile 2027).

Allo stesso modo, viene ad essere modificato anche il dettato dell’articolo 25, del DPR n. n. 633/1972 (e specularmente, all’articolo 88 del Testo Unico IVA – DLgs n. 10/2026 in vigore dal 1° gennaio 2027), modificando il comma 1, che oggi recita “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”, come segue “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Ad ogni modo, non vi è dubbio che, se tali modifiche dovessero trovare conferma nel testo definitivo del decreto correttivo Omnibus, le stesse rappresenterebbero – diciamo così – il “lieto fine” di una vicenda che nel corso degli ultimi 9 anni ha interessato gli operatori del settore e che è stato, a più riprese, oggetto della richiesta di modifiche. 

Quello che occorrerà, infine, verificare sarà la decorrenza delle stesse, con riferimento alla quale, il legislatore dovrà tenere in considerazione non solo l’esigenza di garantire al contribuente una maggiore tutela nelle tempistiche per recupero dell’IVA, ma anche le inevitabili esigenze di tutela del gettito erariale.

RDP

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