Spit payment prorogato fino al 30 giugno 2029! È questa l’attesa notizia arrivata con la proposta di decisione adottata dalla Commissione UE del 17 giugno 2026, n. 2026/0146, che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio dell’UE. La notizia è stata confermata anche dal MEF in risposta a due Question time (5-05501 e 5-05506). La questione era particolarmente delicata se solo si considera che a distanza di poco più di 2 settimana dalla scadenza della precedente proroga concessa dalla UE – concessa con la decisione di esecuzione UE n. 2023/1552 del Consiglio UE – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della UE del 27 luglio 2023 – l’Italia era stata autorizzata a prorogare l’applicazione della misura speciale dello split payment, dell’IVA con effetti dal 1° luglio 2023, fino al 30 giugno 2026. Tuttavia, con specifico riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate verso società quotate in borsa incluse nell’indice FTSE MIB il meccanismo dello split payment cessava di trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2025. In altri termini, per onorare l’impegno di eliminare gradualmente la misura speciale, l’Italia aveva previsto di escludere dall’ambito di applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa, incluse nell’indice FTSE MIB. In tal modo, queste ultime disporranno di un tempo sufficiente per introdurre gli opportuni aggiustamenti operativi. Ora, nell’incertezza di cosa sarebbe successo – e quindi con il rischio di dover riadattare i sistemi di fatturazione e registrazione a stretto giro da parte dei fornitori delle pubbliche amministrazioni e delle loro partecipate – arriva la buona novella. Dalla risposta del Mef si scopre che l’Italia ha provveduto a notificare alla Commissione Europea la richiesta di proroga il 1° ottobre 2025 e che, in base all’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE ha otto mesi di tempo per formulare una proposta che ieri è stata finalmente adottata. Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 ottobre 2025 l’Italia ha chiesto una autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2029. Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della Direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda presentata dall’Italia agli altri Stati membri con lettera del 27 aprile 2026 e con successiva lettera del 28 aprile 2026 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda. Come noto, la misura speciale fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall’Italia per contrastare la frode e l’evasione fiscali. Tale pacchetto di misure, che comprende l’obbligo di fatturazione elettronica autorizzato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, ha sostituito altre misure di controllo e consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dai soggetti passivi e il controllo dei loro versamenti IVA. L’Italia ritiene che, nel contesto del pacchetto delle misure attuate, la fatturazione elettronica obbligatoria riduca il tempo necessario all’amministrazione fiscale per venire a conoscenza dell’esistenza di un potenziale caso di frode o evasione. Tuttavia, l’Italia sostiene anche che, in assenza del meccanismo del pagamento frazionato introdotto dalla misura speciale, il recupero degli importi IVA dovuti dai soggetti passivi coinvolti in frode o evasione fiscale potrebbe risultare impossibile dopo che il controllo incrociato sia stato effettuato poiché, nel frattempo, tali soggetti passivi potrebbero essere divenuti insolventi. Pertanto, il meccanismo del pagamento frazionato, in quanto misura ex ante, si è dimostrato estremamente efficace e complementare alla fatturazione elettronica obbligatoria, che costituisce una misura ex post. Uno degli effetti della misura speciale è che i fornitori di beni o servizi, essendo soggetti passivi, non possono compensare l’IVA versata a monte con l’IVA percepita sulle loro cessioni o prestazioni. Tali fornitori potrebbero trovarsi costantemente in una posizione creditoria e dover chiedere un rimborso effettivo dell’IVA versata a monte alle autorità fiscali. In base alle informazioni fornite dall’Italia, i soggetti passivi che effettuano operazioni soggette alla misura speciale hanno diritto a ricevere il pagamento dei relativi crediti IVA in via prioritaria, entro il limite del credito derivante da tali operazioni. Tale prassi richiede che le domande di rimborso relative alla misura speciale siano trattate in via prioritaria sia nel corso delle indagini preliminari, sia nell’ambito del pagamento delle somme dovute per rimborsi non prioritari. Fatta tale premessa e rilevando che l’Italia si sia ripetutamente impegnata a non richiedere il rinnovo dell’applicazione del meccanismo dello split payment, la stessa ha tuttavia ritenuto che il medesimo, considerata la sua efficacia e le sinergie con altre misure applicate, in particolare con l’obbligo della fatturazione elettronica, debba essere prorogata per evitare una regressione negli sforzi compiuti dal Paese al fine di ridurre il divario dell’IVA in Italia. Da qui, la concessione della proroga della misura speciale per l’ultima volta fino al 30 giugno 2029. Si segnala, infine, che per garantire il seguito necessario nel quadro della misura speciale e, in particolare, di valutare l’impatto sui rimborsi dell’IVA ai soggetti passivi ai quali si applica la misura speciale, l’Italia dovrebbe presentare alla Commissione, entro il settembre 2027, una relazione. Tale relazione dovrebbe affrontare la situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, compreso in particolare il tempo medio necessario per i rimborsi, e l’efficacia della misura speciale e di ogni altra misura attuata dall’Italia al fine di ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati. Tale relazione dovrebbe includere un elenco di tali misure con la relativa data di entrata in vigore. RDP