Affrancamento delle partecipazioni non quotate in società estere black list con il versamento dell’imposta sostitutiva del 31%. È quanto emerge dalla lettura del decreto correttivo della riforma fiscale, approvato, in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, che estende il perimetro applicativo della norma relativa alla rivalutazione delle quote di cui all’articolo 5 della Legge n. 448/2001 (che la legge di bilancio 2025, dopo le numerose proroghe ha finalmente reso strutturale). Secondo quanto si rinviene dalla lettura dell’articolo 25 del decreto in parola, le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, le società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR, gli enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa e i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, possono accedere rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate emesse da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri dettati dall’articolo 47-bis del TUIR, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR. La norma, quindi, affianca alla possibilità di rideterminare il valore: Come individuare gli Stati o territori “black list”? Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti alla UE ovvero da quelli aderenti allo SEE con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati se: Quali sono i vantaggi fiscali? È noto che le plusvalenze rinvenienti dalla cessione di partecipazioni emesse da società black list, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 68, comma 4 del TUIR, concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo del cedente residente in Italia, assoggettato alle aliquote IRPEF progressive, per il 100% del loro ammontare. Le stesse non possono, infatti, beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%. Di conseguenza, l’opzione per l’affrancamento del costo potrebbe essere foriera di un significativo risparmio d’imposta soprattutto da parte di quei contribuenti che detengono partecipazioni aventi un costo irrisorio. In tale ipotesi, la rideterminazione del loro costo comporterebbe, il versamento sull’intero valore periziato dell’imposta sostitutiva del 31%, con un successivo risparmio d’imposta in sede di cessione della stessa. Anche presupponendo un’aliquota IRPEF del 43% (più relative addizionali) il contribuente potrebbe avere un risparmio d’imposta superiore a 10 punti percentuali. E ciò evidenzia, come la rivalutazione delle partecipazioni detenute in società black list non quotate risulterebbe di fatto più conveniente rispetto a quella a regime ad oggi prevista nelle altre ipotesi che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 21% a fronte dell’applicazione, in caso di cessione della partecipazione stessa, dell’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata. Versamento dell’imposta sostitutiva Il versamento dell’imposta sostitutiva del 31% può essere effettuato solo in un’unica soluzione e non come previsto per il versamento dell’imposta del 21% anche in forma rateale. Di conseguenza, laddove si scelga di rivalutare le partecipazioni in questione, la perizia di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva devono avvenire entro il 30 novembre dell’anno di esercizio dell’opzione. RDP Restano fuori dall’ambito applicativo della norma in questione, le partecipazioni quotate emesse da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, per la rivalutazione delle quali dovrebbe potersi applicare l’ordinaria imposta sostitutiva del 21%.
Resta, inoltre, fermo che il regime di integrale tassazione delle plusvalenze di cui all’articolo 68, comma 4 del TUIR, non riguarda le partecipazioni in soggetti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE).