Trappola degli Intangibles: deduzioni fiscali, Impairment Test e le insidie delle operazioni Under Common Control

25 Giugno 2026

Il Quarto correttivo della riforma fiscale – approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno u.s. – reca – tra le tante novità previste per i soggetti IAS/IFRS adopter – anche alcune modifiche che incidono in maniera significativa sulla deduzione fiscale relativa alle attività immateriali a vita utile indefinita.

A tal proposito viene modificato il dettato dell’articolo 103 del TUIR, con la sostituzione dell’attuale comma 3-bius, con i nuovi commi 3-bis e 3-ter.

Questo intervento normativo sancisce, per le entità soggette ai principi contabili internazionali, una complessa riconciliazione tra la base imponibile fiscale e i valori di bilancio. Infatti, in tali principi, che non prevedono l’ammortamento sistematico di tali asset, ma l’assoggettamento ad Impairment Test ex IAS 36, si definisce un percorso sempre più “accidentato”, specialmente alla luce delle specifiche eccezioni introdotte dal legislatore.

Ma andiamo con ordine.

Novità Valutative: Impairment Test Fiscale

Le novità inerenti alla misurazione degli asset trovano spazio nei nuovi commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 103 che ridisegnano il perimetro di deducibilità per le entità IAS/IFRS adopter.

Il comma 3-bis stabilisce che la deduzione del costo di marchi d’impresa, avviamento e altre attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo (1/18) del loro valore. A differenza della normativa previgente si inserisce una condizione vincolante: la deduzione scatta a partire dal periodo d’imposta in cui tali costi transitano a Conto Economico, e unicamente fino a concorrenza degli stessi.

Questa disposizione colpisce una categoria nevralgica di immobilizzazioni, più precisamente: “Intangible assets with indefinite useful lives” ex IAS 38. Secondo i principi internazionali (IAS 38 e IFRS 3), gli intangibles a vita utile indefinita non sono assoggettati ad ammortamento sistematico, bensì a un test annuale per la verifica della tenuta del valore (Impairment Test ex IAS 36), questo per sottolineare come sebbene siano a vita utile indefinita, questo non significa esentati da possibili perdite di valore nel tempo

In ossequio alla previgente disciplina, si veniva a creare un “doppio binario” strutturale: le quote fiscali (1/18) venivano dedotte prescindendo dalle dinamiche di bilancio, dove l’asset rimaneva iscritto e assoggettato ad un differente processo valutativo. Un disallineamento che generava fisiologicamente l’iscrizione di passività per imposte differite (Deferred Tax Liabilities ex IAS 12). La novità normativa modifica sensibilmente questa modalità di deduzione, ancorando quest’ultima all’effettivo impairment civilistico e generando una notevole complessità in ambito IAS 12, come dimostrato dalla seguente casistica pratica.

L’impatto applicativo e lo IAS 12: Un caso pratico

Si ipotizzi l’iscrizione a bilancio di un avviamento (Goodwill) per 1.800, originato da una business combination. Il limite di deducibilità fiscale annua ammonta a 100 (1.800/18).

  • Anni 1 e 2: L’entità supera positivamente l’Impairment Test. Nessun transito a Conto Economico, nessuna deduzione fiscale.
  • Anno 3: Il test evidenzia una perdita di valore (Impairment loss) pari a 350. A fronte di un costo imputato a Conto Economico di 350, la nuova norma fiscale consente una deduzione massima di 100. Si dovrà però operare una variazione in aumento temporanea di 250, che obbligherà l’entità a rilevare attività per imposte anticipate (DTA – Deferred Tax Assets) calcolate su tale eccedenza.
  • Anni 4 e 5: Assumendo l’assenza di ulteriori svalutazioni in bilancio (costo a Conto Economico nullo e superamento dell’Impairment Test), l’entità beneficerà del plafond fiscale deducendo 100 per ciascun esercizio fino ad esaurimento dei 250 di imposte anticipate. Questo si tradurrà in variazioni in diminuzione in dichiarazione, innescando il progressivo riassorbimento (per 100 annui) delle imposte anticipate stanziate nell’Anno 3.
  • Anno 6: L’entità opererà l’ultima variazione in diminuzione per i restanti 50, chiudendo l’effetto fiscale della svalutazione pregressa e azzerando le relative anticipate (Deferred Tax Assets).

A partire dall’Anno 7, la deducibilità fiscale si blocca nuovamente, in attesa; ed esclusivamente al verificarsi; di una successiva svalutazione da Impairment Test.

La deroga per le operazioni Under Common Control

Il nuovo impianto dell’articolo 103 del TUIR prevede, tuttavia, una deroga normativa contenuta nel comma 3-ter. La stringente correlazione tra deduzione fiscale e svalutazione civilistica viene disapplicata; consentendo il ritorno al più diretto regime di deduzione lineare in quote costanti; in due casistiche specifiche: per le attività in ingresso nel territorio dello Stato (es. ex art. 166-bis TUIR) e, fattispecie ben più rilevante nella prassi, per gli asset rilevati a seguito di operazioni contabilizzate con modalità diverse dal metodo dell’acquisizione (Acquisition Method). Questa deroga spalanca le porte alle operazioni di aggregazione aziendale Under Common Control (BCUCC).

Per comprendere l’effettivo perimetro dell’esenzione, occorre distinguere i due modelli contabili applicabili a tali riorganizzazioni:

  • Il principio della continuità dei valori (Predecessor Accounting): È l’approccio prevalente, tipico delle riorganizzazioni infragruppo prive di effetti economici verso terzi. In questo scenario, l’operazione non è vista come un evento realizzativo, ma come una mera riorganizzazione di risorse già sotto il medesimo controllo. Non si applica alcun fair value step-up e non emerge nuovo avviamento: le attività e le passività transitano ai valori contabili storici e le differenze da annullamento sono imputate a dirette riserve di Patrimonio Netto.
  • Il metodo dell’acquisizione per analogia all’IFRS 3: Approccio meno frequente ma ammesso in linea teorica, richiesto qualora l’operazione produca effetti rilevanti su soci di minoranza non correlati o modifichi la sostanza economica. In questo caso le attività sono iscritte a fair value e l’eventuale differenza positiva genera Goodwill da assoggettare a Impairment Test (IAS 36), introducendo valori “nuovi” in bilancio.

Incrociando i dettami contabili con la deroga fiscale, il quadro si delinea con chiarezza: qualora un’operazione Under Common Control sia contabilizzata in continuità di valori (dunque senza l’applicazione dell’IFRS 3), gli eventuali asset immateriali a vita utile indefinita preesistenti o ereditati godranno del regime di favore ex comma 3-ter. Per tali beni, l’entità manterrà il diritto a una deduzione fiscale fissa nel limite di un diciottesimo annuo (1/18), del tutto sganciata dalle logiche e dai plafond dell’Impairment Test.

Considerazioni conclusive

In conclusione, emerge con chiarezza come la nuova disciplina, seppur formalmente protesa a omologare l’imponibile fiscale ai valori contabili per i soggetti IAS/IFRS adopter, celi in realtà un sensibile aggravio procedurale, rendendo le riconciliazioni complesse e di difficile gestione nel medio-lungo periodo.

Nel previgente assetto normativo, la linearità della deduzione fiscale garantiva un automatismo prolungato, relegando la volatilità degli Impairment Test alla sola sfera civilistica e finanziaria. L’attuale scenario stravolge tale sistema: non solo introduce uno spartiacque decisivo basato sul metodo di aggregazione aziendale adottato (operazioni ordinarie vs. Under Common Control), ma impone il continuo monitoraggio di un nuovo “doppio binariodinamico. I rigidi limiti di deducibilità fiscale devono ora costantemente incastrarsi con il plafond generato dalle svalutazioni contabili.

Tale asimmetria; generata dalla non linearità dell’Impairment Test rispetto al tradizionale ammortamento; richiede un tracciamento analitico e continuo, con riflessi determinanti sulla complessa gestione della fiscalità differita e anticipata (IAS 12). In sintesi, l’intento legislativo di superare il disallineamento originario si traduce, sul piano operativo, in un aggravio degli oneri di compliance e di pianificazione fiscale.

MZ e RDP

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