Operazioni MLBO: IVA da richiedere a rimborso entro il 9 agosto 2026

30 Luglio 2026

Scade il 9 agosto 2026 il termine per la presentazione delle istanze di interpello ex articolo 30-ter del DPR n. 633/1972 per recuperare l’IVA sui transaction cost.

Come noto, con la Risoluzione del 12 febbraio 2026, n. 7/E l’Agenzia delle entrate, ha fatto dietrofront rispetto a quanto sostenuto in precedenti documenti di prassi (Circ. 6/E/2026 e Principio di diritto n. 17/2019), ove aveva espresso il principio secondo il quale non sarebbe ammissibile la detrazione dell’IVA relativi ai transaction cost in assenza di operazioni attive imponibili della SPV costituita nell’ambito di operazioni di MLBO, a motivo del fatto che, da un punto di vista IVA, questa si configurerebbe come una holding “statica” e pertanto soggetto che svolge unicamente attività esenti. E facendo propri i dettami espressi dalla Corte di Cassazione, con le due sentenza n. 22608 e 22649 del 9 agosto 2024, l’Agenzia ha, infatti, ammesso la detrazione IVA relativamente ai costi di transazione sostenuti dalle società veicolo (SPV), in quanto gli stessi sono spese prodromiche all’avvio dell’attività economica della società target.

Come recuperare l’IVA non detratta?

Con la successiva Risposta a istanza di interpello del 2 marzo 2026, n. 58 - ad integrazione di quanto concluso della Risoluzione n. 7/2026 - l’Agenzia ha indicato come recuperare l’IVA sui costi in parola.

A tal proposito ha escluso la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore, ammettendo il recupero dell’imposta solo tramite il ricorso all’istituto del c.d. rimborso “anomalo” disciplinato dall’art. 30-ter del decreto IVA.

Quanto al diniego di recuperare l’IVA mediante la presentazione della dichiarazione integrativa, l’Agenzia ha precisato come non si possa ricorrere alla presentazione della dichiarazione integrativa per recuperare l’IVA non detratta, dal momento che il mancato esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta relativamente ai transaction cost non è riconducibile a “errori o omissioni”, (ipotesi contemplate dall’articolo 8, comma 6-bis del DPR n. 322/1998), ma ad una scelta consapevole, seppur dettata dall’affidamento nell’interpretazione resa in materia dall’Agenzia, poi superata dalla stessa e quindi di fatto erronea.

Venendo, quindi, all’unica soluzione ammessa per recuperare l’IVA non detratta, ossia la presentazione di un’istanza di rimborso ex articolo 30-ter del DPR n. 633/1972, l’Agenzia ha chiarito che il presupposto per la richiesta di rimborso deve essere correlato alle sentenze della Corte di Cassazione depositate il 9 agosto 2024 - i cui dettami sono stati fatti propri dall’Erario, nella risoluzione n. 7/E/2026, per ammettere la detrazione dell’IVA relativa ai costi in parola.

Pertanto, volendo esemplificare, la data del 9 agosto 2024 rappresenta il giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione dell’imposta non detratta, e quindi il dies a quo per la presentazione dell’istanza di rimborso dell’imposta relativa a costi sostenuti in annualità presumibilmente al momento di presentazione dell’istanza ancora oggetto di accertamento.

Ne consegue che l’istanza deve essere presentata entro il 9 agosto 2026, pena la decadenza dal diritto.

Le richieste di rimborso possono riguardare l’IVA assolta sui costi di consulenza legale, finanziaria, notarile e sugli altri servizi professionali connessi all’operazione di MLBO, sia quando l’imposta è stata addebitata da fornitori nazionali, sia quando è stata assolta mediante reverse charge per servizi ricevuti da operatori esteri.

L’istanza di rimborso può essere trasmessa all’Ufficio, territorialmente compente, tramite PEC. Qualora decorra il termine di 90 giorni dalla data di accettazione della trasmissione della stessa senza che l’Ufficio proceda al rimborso, è possibile impugnare il “silenzio-rifiuto” avanti la Corte di Giustizia Tributaria.

Recupero dell’IVA imputata a costo

Per poter recuperare l’IVA relativa ai transaction cost, le società interessate devono dimostrare di aver registrato regolarmente le fatture e di non aver esercitato il diritto alla detrazione.

Occorre, inoltre, verificare il trattamento adottato ai fini delle imposte dirette: qualora l’IVA indetraibile sia stata dedotta come costo, il successivo rimborso comporterà la necessità di recuperare a tassazione il relativo beneficio.

Come evidenziato, anche da Assonime, nella Circolare n. 12/2026, il recupero a tassazione dell’IVA dedotta dovrebbe, in linea di principio, dovrebbe avvenire attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore”, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998.

La presentazione della dichiarazione integrativa “a sfavore”, tuttavia, comporterebbe l’obbligo di versare non solo la maggiore imposta, ma anche le sanzioni e gli interessi (salvo ovviamente il caso in cui l’imponibile, al netto della ripresa a tassazione dell’IVA dedotta, risulti comunque negativo).

Tuttavia, dato che la scelta del contribuente di dedurre l’IVA afferente i transaction cost rappresenta una diretta conseguenza del precedente orientamento dell’Agenzia dell’Entrate che negava la detraibilità di tale imposta;, il comportamento del contribuente dovrebbe essere tutelato dal principio di affidamento di cui all’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente che esclude l’applicazione di sanzioni e interessi nel caso in cui il contribuente si sia conformato alle indicazioni contenute negli atti dell’Amministrazione finanziaria.

Una diversa soluzione per risolvere ab origine questo problema potrebbe essere quella di attribuire diretta rilevanza fiscale al rimborso (o recupero) dell’IVA – quale sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante – nel momento in cui il contribuente acquisisce il diritto al credito presentando l’istanza di rimborso (o la dichiarazione integrativa a favore). Si tratta, in effetti, di una impostazione che, a quanto consta, ha trovato riscontri in una certa prassi dell’Amministrazione finanziaria adottata in sede di accertamento con adesione in circostanze similari.

RDP

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