Confermati i termini “lunghi” per la detrazione IVA, ma resta l'incognita sulla decorrenza

7 Agosto 2026

Confermati i termini lunghi per l’esercizio della detrazione IVA, ma resta ancora l’incognita della decorrenza delle modifiche.

In questo caldo agosto, è questo l’interrogativo che si pone sotto l’ombrellone, il quale sembra emerge anche a seguito dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 del decreto correttivo Omnibus e ci si augura venga dissipato con la pubblicazione del medesimo della Gazzetta Ufficiale.

A cercare di districare la matassa della questione ci ha provato Assonime che nelle Osservazioni di Assonime presentate alle Commissioni finanze della Camera dei deputati e del Senato sullo schema di decreto in parola, ma proposto due soluzioni alternative.

Ma riavvolgiamo il nastro e cerchiamo di capire cosa potrebbe succedere.

Dal termine “breve” a quello “lungo” per detrarre l’IVA

Intervenendo sul dettato dell’articolo 19 del DPR n. 633/1972, che ad oggi dispone che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui lo stesso è sorto, il decreto correttivo Omnibus ha previsto che il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione è da rinvenirsi nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

In altri termini, vengono raddoppiati i termini per esercitare il diritto alla detrazione, riportando la lettera della norma nella sua versione ante 2017.

Inoltre, modificando l’articolo 25 del DPR n. 633/1972 viene sostituita l’attuale previsione secondo la quale il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno, stabilendo che il contribuente ha tempo per registrare le fatture con riferimento alle quali intende avvalersi del diritto alla detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura. Viene, inoltre, eliminata la previsione che la registrazione delle fatture deve avvenire facendo riferimento all’anno di ricezione della stessa.

Il che in termini operativi, vuol dire che con riferimento ad una fattura relativa ad un’operazione effettuata nel 2026 e ricevuta nel medesimo anno, il contribuente dovrebbe poter esercitare il diritto alla detrazione non più entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2026 (30 aprile 2027), ma avrebbe tempo entro il 30 aprile 2029, ossia entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2027.

Da quando decorrono le modifiche?

Il noto che resta ancora da sciogliere risulta quello della decorrenza di queste modifiche, con riferimento alla quale, Assonime ha proposto due soluzioni alternative.

Prima soluzione

    La prima soluzione proposta da Assonime precisa che i nuovi termini per esercitare il diritto alla detrazione sia applicabile anche anteriormente all’entrata in vigore del decreto correttivo Omnibus, se la fattura è stata annotata nel registro degli acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della stessa, e sempreché non sia decorso il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

    Tale soluzione prevede, quindi, la sussistenza di due condizioni per il recupero retroattivo dell’IVA:

    1. la registrazione della fattura entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello della sua ricezione;
    2. la non decorrenza dei termini per la presentazione della dichiarazione integrativa.

    Quindi, presupponendo l’entrata in vigore del decreto correttivo nel 2026, con riferimento ad acquisti effettuati nel 2020 con ricezione della fattura nello stesso anno, laddove la stessa sia stata registrata entro il 30 aprile 2023 (termine ultimo per presentare la dichiarazione integrativa del periodo d’imposta 2022) ci sarebbe ancora tempo entro fine anno (31 dicembre 2026, termine ultimo per presentare la dichiarazione integrativa del periodo d’imposta 2020) per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

    Seconda soluzione

    La seconda soluzione proposta da Assonime chiarisce che i nuovi termini per esercitare il diritto alla detrazione sia applicabile all’imposta relativa ai beni e ai servizi importati o acquistati per la quale il diritto alla detrazione:

    • sia sorto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
    • antecedentemente al 1° gennaio 2024 se la fattura viene annotata nel registro acquisti entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa relativa all’anno di ricezione della fattura stessa.

    Volendo esemplificare, per gli acquisti e le importazioni effettuati dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere esercita nei termini previsti dalla nuova formulazione dell’articolo 19 del DPR n. 633/1972.

    Per le operazioni di acquisto effettuate nel 2024, la detrazione dell’IVA può essere, infatti, esercitata “ordinariamenteentro il 30 aprile 2027 (termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2026).

    Diversamente, per gli acquisti e le importazioni effettuati in data antecedente al 1° gennaio 2024, il diritto alla detrazione viene subordinato al fatto che la stessa riguardi operazioni con riferimento alle quali la relativa fattura sia stata ricevuta in un’annualità con riferimento alla quale sia ancora possibile presentare la dichiarazione integrativa.

    Pertanto, presupponendo l’entrata in vigore del decreto correttivo nel 2026, con riferimento ad acquisti effettuati nel 2020 con ricezione della fattura nello stesso anno, laddove la stessa venga registrata entro fine anno (ossia 31 dicembre 2026, termine ultimo per presentare la dichiarazione integrativa del periodo d’imposta 2020) ci sarebbe ancora tempo entro fine anno per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

    Entrambe le soluzioni proposte da Assonime, in ordine alla decorrenza dei termini lunghi per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA si presentano particolarmente favorevole per il contribuente, dato che le stesse permetterebbe di recuperare l’IVA non detratta – superando anche in termini di dichiarazione integrativa la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 115/2025.

    Tuttavia, le stesse dovrebbero essere considerate, o per dirla in altri termini dovrebbero “fare i conti” con la necessità di dover presentare la dichiarazione integrativa a sfavore dei redditi e IRAP per recuperare l’IVA (al tempo non detraibile) ed eventualmente imputata a costo, con la presumibile conseguente applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

    Di talché, le soluzioni di Assonime, che comunque ci si augura siano state da spone per il legislatore (o, in assenza di alcun dettame legislativo nel testo definitivo del decreto, quando meno lo siano per l’Agenzia delle Entrate nel fornire i suoi  chiarimenti, che ci sia augura arrivino solerti) per identificare una decorrenza delle modifiche in parola quanto più possibile favorevole con il contribuente (consapevole, chi scrive, che la medesima dovrà comunque fare i conti con le esigenze di gettito sia nazionale che unionale) richiedono un’attenta valutazione da parte degli operatori del settore dei pro e dei contro in merito alla possibilità di presentare la dichiarazione integrativa IVA per recuperare l’IVA non detratta, tenuto anche conto che la medesima determina la riapertura dei termini dell’accertamento (seppur solo con riferimento alla parte della dichiarazione “emendata”).

    RDP

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