Affrancamento delle partecipazioni non quotate in società estere black list a caro prezzo! È quanto emerge dalla lettura dell’articolo 27 del decreto legislativo del 7 agosto 2026, n. 148 (Quarto correttivo Omnibus della riforma fiscale) pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 30, della Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026, n. 185 e in vigore dal 12 agosto. Infatti, rispetto a quanto previsto nella versione del decreto, approvato, in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, l’estensione del perimetro applicativo della disciplina relativa alla rivalutazione delle quote di cui all’articolo 5 della Legge n. 448/2001, prevede non più il versamento di un’imposta sostitutiva del 31%, bensì del 36%. Perimetro applicativo Secondo quanto emerge sul suddetto articolo 25, le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, le società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR, gli enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa e i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, possono accedere rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate emesse da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri dettati dall’articolo 47-bis del TUIR, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all’articolo 67 del TUIR. Quindi, per effetto della novità in commento, il perimetro oggettivo dell’affrancamento ad oggi comprende, la rivalutazione: Stati o territori “black list” L’articolo 47-bis, comma 1, del TUIR stabilisce che i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti alla UE ovvero da quelli aderenti allo SEE con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati laddove: Calcoli di convenienza Per capire se convenga o meno procedere con l’affrancamento delle partecipazioni non quotate in società estere black list occorre partire dalla tassazione per le plusvalenze rinvenienti dalla loro cessione. Secondo quanto previsto - ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 68, comma 4 del TUIR – le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non quotate in società estere black list, concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo del cedente residente in Italia, assoggettato alle aliquote IRPEF progressive, per il 100% del loro ammontare. Da quanto detto emerge, pertanto, la cessione delle partecipazioni in questione non può beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%. Tanto detto, la scelta se rivalutare o meno le partecipazioni in parola indurrà gli operatori a ragionare su un eventuale calcolo di convenienza. Affinché la rivalutazione risulti conveniente è necessario che l’imposta sostitutiva del 36%, applicata sul valore di perizia, risulti inferiore all’aliquota del 43% (ossia quella riferita all’ultimo scaglione IRPEF) che si applicherebbe sulla plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento. In altri termini, la rideterminazione del loro costo comporterebbe, il versamento sull’intero valore periziato dell’imposta sostitutiva del 36%, con un successivo risparmio d’imposta in sede di cessione della stessa. Questo significa che si avrà il vantaggio a rivalutare solo se il 36% sul valore di perizia è inferiore al 43% sulla plusvalenza da cessione della partecipazione. In termini operativi, dato il rapporto tra le due imposte è di 0,83721 (36% / 43%), l’affrancamento risulterà conveniente se la plusvalenza realizzata risulta superiore all’83,3721% del valore rilevato in sede di perizia. Supponiamo il caso di una persona fisica che possiede una partecipazione non quotata in società estere black list con: La rivalutazione della partecipazione non sarebbe conveniente, in quanto costerebbe al contribuente 36.000 euro, mentre la plusvalenza sulla partecipazione non affrancata sconterebbe un’imposizione pari a 25.800 euro (ipotizzando l’aliquota IRPEF del 43%). Versamento dell’imposta sostitutiva A quanto detto deve aggiungersi, sempre in un’ottica di valutazione complessiva della convenienza della rivalutazione, che il versamento dell’imposta sostitutiva del 36% può essere effettuato solo in un’unica soluzione e che non è ammesso anche in forma rateale. Di conseguenza, laddove si scelga di rivalutare le partecipazioni in questione, la perizia di stima e il versamento dell’imposta sostitutiva devono avvenire entro il 30 novembre dell’anno di esercizio dell'opzione. RDP Restano fuori dall’ambito applicativo della norma in questione, le partecipazioni quotate emesse da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, per la rivalutazione delle quali dovrebbe potersi applicare l’ordinaria imposta sostitutiva del 21%.
Per completezza di esposizione si ricorda che il regime di integrale tassazione delle plusvalenze di cui all’articolo 68, comma 4 del TUIR, non riguarda le partecipazioni in soggetti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE).
Esempio numerico: