Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026, n. 185 del decreto legislativo del 7 agosto 2026, n. 148 (Decreto Omnibus) viene modificata la disciplina sanzionatoria relativa alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, introducendo un criterio di tolleranza per gli scostamenti tra i pagamenti elettronici incassati e le operazioni registrate tramite registratore telematico. In particolare, le sanzioni per omessa, tardiva o errata trasmissione dei corrispettivi non si applicano quando la differenza tra il numero delle operazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico e quelle registrate ai fini dei corrispettivi telematici non supera il 5%. La stessa soglia di tolleranza viene prevista anche ai fini delle sanzioni accessorie connesse alla sospensione dell’attività. Ma andiamo più nel dettaglio. Obbligo di integrazione tra POS e registratore telematico A partire dal 1° gennaio 2026, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto per gli esercenti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi un nuovo adempimento: la completa integrazione tra i terminali POS e i registratori telematici, o i relativi software gestionali certificati. La novità è finalizzata a realizzare un sistema capace di trasmettere in modo coordinato all’Agenzia delle Entrate sia i dati dei corrispettivi giornalieri certificati, sia le informazioni relative ai pagamenti elettronici effettuati tramite carte di credito, bancomat e altri strumenti digitali. In questo modo, l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di confrontare automaticamente gli incassi dichiarati con le somme effettivamente riscosse attraverso i canali di pagamento elettronico. L’intervento si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione dei controlli fiscali e punta a rafforzare la tracciabilità delle operazioni commerciali, favorendo una maggiore trasparenza nei rapporti economici e un più efficace contrasto ai fenomeni evasivi. Regime sanzionatorio ante Decreto Omnibus Prima delle modifiche introdotte dal decreto Omnibus, la disciplina sanzionatoria in materia di trasmissione dei dati tra POS e registratori telematici si caratterizzava per un approccio particolarmente rigoroso, che non operava una distinzione significativa tra violazioni sostanziali e meri errori di natura tecnica o formale. La normativa prevedeva l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ciascuna trasmissione irregolare, sia essa omessa, tardiva o inesatta. Qualora l'anomalia non avesse inciso sulla corretta determinazione o liquidazione dell'imposta, era previsto un limite massimo di 1.000 euro per trimestre, ferma restando la possibilità di applicare ulteriori sanzioni accessorie in presenza di reiterate violazioni degli obblighi di certificazione dei corrispettivi. L'impostazione normativa aveva, però, sollevato numerose criticità operative. Anche disallineamenti di modesta entità, riconducibili a malfunzionamenti temporanei dei dispositivi, aggiornamenti software, errori di configurazione o trasmissioni incomplete dei dati, potevano determinare l'irrogazione automatica della sanzione. In mancanza di una chiara distinzione tra omissioni con rilevanza fiscale ed errori privi di effetti sul gettito erariale, il sistema ha dato origine a numerosi dubbi interpretativi e un significativo incremento del contenzioso tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Franchigia del 5%: maggiore tolleranza per gli errori formali Con il Decreto Omnibus è stato introdotta una significativa novità nel sistema sanzionatorio collegato all'integrazione tra POS e registratori telematici, ossia la previsione di una soglia di tolleranza pari al 5%, finalizzata a rendere più proporzionata la disciplina delle violazioni prive di effetti fiscali sostanziali. La misura nasce dall'esigenza di distinguere le irregolarità che comportano un reale pregiudizio per l'Erario dai semplici errori operativi o tecnici che possono verificarsi nell'ordinaria gestione delle attività commerciali. La franchigia si applica, infatti, ai disallineamenti tra i dati dei pagamenti elettronici registrati dai terminali e quelli trasmessi all'Agenzia delle Entrate insieme ai corrispettivi giornalieri, purché tali differenze rimangano entro il limite percentuale stabilito. Presupposto essenziale per beneficiare della tutela è che l’anomalia non produca alcun effetto sulla determinazione della base imponibile né sul corretto assolvimento degli obblighi tributari. In presenza di tali condizioni, la violazione viene qualificata come errore meramente formale e non dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. Un esempio tipico può verificarsi quando un esercente registra correttamente l'importo di una vendita e assolve regolarmente gli obblighi IVA, ma indica erroneamente la modalità di pagamento, qualificando come pagamento in contanti un'operazione effettuata con carta. In questi casi il corrispettivo risulta integralmente documentato e tassato, mentre l'incongruenza riguarda esclusivamente un dato informativo accessorio. Il nuovo margine di tolleranza consente, quindi, di escludere la punibilità delle discrepanze che, nel complesso, non superino il 5% delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento. La percentuale viene determinata rapportando il numero o il valore delle transazioni elettroniche non perfettamente allineate al volume complessivo delle transazioni registrate. Considerazioni operative L'introduzione della soglia di tolleranza del 5% rappresenta una misura di particolare interesse per imprese, esercenti e piccoli commercianti, poiché consente di ridurre sensibilmente il rischio di sanzioni derivanti da anomalie tecniche o errori operativi privi di rilevanza fiscale. Tra le situazioni che più frequentemente possono beneficiare della nuova franchigia rientrano i malfunzionamenti temporanei dei terminali POS che determinano una trasmissione incompleta dei dati, gli aggiornamenti software o firmware dei registratori telematici che generano disallineamenti momentanei, i ritardi nei processi di sincronizzazione tra i sistemi di pagamento e quelli di certificazione dei corrispettivi, nonché gli errori materiali commessi dal personale di cassa nelle operazioni di apertura o chiusura giornaliera. In tutte queste circostanze, qualora le differenze riscontrate rimangano entro il limite del 5% e non producano effetti sulla corretta determinazione dei corrispettivi o dell'imposta dovuta, l'operatore non sarà soggetto a contestazioni o sanzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. La nuova disciplina non elimina, tuttavia, gli obblighi di controllo e vigilanza a carico degli esercenti. Resta infatti essenziale garantire una corretta tenuta delle registrazioni, monitorare il funzionamento dei sistemi informatici e intervenire tempestivamente per risolvere eventuali anomalie tecniche persistenti. La franchigia è infatti concepita come uno strumento di tutela per gli errori occasionali e fisiologici, non come una deroga agli obblighi di corretta certificazione e trasmissione dei dati fiscali. RDP