Data center e IVA: attenzione alla scrittura dei contratti

20 Settembre 2026

I servizi di colocation in private cage in data center siti nel territorio dello Stato sono prestazioni relative a beni immobili, territorialmente rilevanti in Italia, ma esclusi dall’esenzione prevista per la locazione di immobili.

Il caso

È questo il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 17 settembre 2026, n. 175 esaminando il caso di una società del gruppo Alfa, attiva nei servizi di cloud computing, cloud hosting e data center, operante in Italia tramite una sede secondaria priva di personale sul territorio, gestendo da remoto i server collocati in Italia.

Nell’ambito di tale attività, la società italiana acquista da Beta servizi di colocation e cloud hosting support in un data center situato in Italia, sulla base di un accordo quadro di gruppo e di specifici allegati e ordini di acquisto.

In particolare, come riportato nell’stanza, il servizio di colocation consiste nella messa a disposizione, in via esclusiva, di spazi all’interno del data center di Beta, nonché la facoltà di accedervi ed utilizzarli, oltre la fornitura di energia elettrica, mantenimento della temperatura controllata, interconnessioni tra data center, sistemi antincendio e vigilanza.

Alfa Italia ha acquisito una private cage, ossia un’area privata e sicura che ospita armadi per server, interclusa su quattro lati da rete a maglia, dotata di porta con serratura e armadi chiusi, attrezzata con sistemi di cablaggio e crossconnect.

Il quesito

Con riferimento ai suddetti servizi, Beta ha emesso nei confronti di Alfa fatture applicando l’IVA, generando così in capo a quest’ultima un significativo credito d’imposta che la società intende chiedere a rimborso, ponendo il tema della corretta qualificazione del servizio ai fini della territorialità e del regime IVA, ossia se i servizi in questione debbano essere qualificati come:

  1. locazione di immobile strumentale, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8) del DPR n. 633/1972;
  2. servizi relativi a beni immobili, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lett. a) del DPR n. 633/1972;
    servizi generici, ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/1972.

Pertanto, se i servizi in questione sono considerati quali prestazioni generiche, trova applicazione la regola di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633/1972, con conseguente irrilevanza territoriale in Italia nei confronti di un committente non residente. Diversamente, qualora la prestazione venga qualificata come servizio relativo a un bene immobile, si applica il disposto l’articolo 7-quater, lett. a), del DPR n. 633/1972, che radica la territorialità nel luogo in cui è ubicato l’immobile.

Il percorso argomentativo dell’Agenzia delle Entrate

A fondamento della posizione espressa, l’Agenzia delle Entrate, nel suo percorso argomentativo, ha innanzitutto richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale più rilevante, partendo dalle disposizioni unionali e nello specifico dal dettato dell’articolo 47 della Direttiva IVA secondo il quale “il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene”.

A seguire l’articolo 31-bis, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011 stabilisce, inoltre, che i servizi relativi a beni immobili comprendono «soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni.

Tale nesso si considera sussistente solo nel caso di servizi:

  1. derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
  2. erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene.

In altri termini, un servizio si considera relativo ad un bene immobile sono quando per lo svolgimento dello stesso l’immobile è l’elemento necessario e indispensabile o quando per effetto del servizio l’immobile subisce un’ “alterazione” fisica o giuridica.

Tanto detto, occorre aggiungere, che i successivi paragrafi 2 e 3 del citato articolo 31-bis forniscono degli elenchi esemplificativi e non esaustivi di quelli che sono i servizi relativi a beni immobili e di quelli che non lo sono.

Con specifico riferimento alle c.d. “prestazioni complesse”, le Note esplicative della Commissione europea al Regolamento UE n. 1042/2013, al paragrafo 1.8, chiariscono che ''laddove una prestazione complessa comprenda servizi relativi a beni immobili ma anche altri beni o servizi (vale a dire, se si tratta di una prestazione raggruppata comprendente svariati elementi), occorre verificare se l'elemento predominante della prestazione sia il servizio relativo al bene immobile e se tale servizio presenti un nesso sufficientemente diretto con quel bene immobile (...)''.

Analoga impostazione è stata seguita nella risposta a istanza di interpello n. 77/E/2018, nella quale, in presenza della messa a disposizione di un compendio immobiliare unitamente a servizi correlati, l'Agenzia ha valorizzato la centralità della ''messa a disposizione dei luoghi'' e ha ricondotto la prestazione di cui all’articolo 7-quater del DPR n. 633/1972, considerando i servizi ulteriori accessori alla prestazione principale (i.e. prestazione di servizi relativa a beni immobili).

L’Agenzia ha esaminato altresì la giurisprudenza unionale e, in particolare, la sentenza della Corte di giustizia UE del 2 luglio 2020, causa C-215/19, relativa ai servizi di alloggiamento di server in data center. In tale occasione la Corte aveva escluso la qualificazione di servizio immobiliare quando il cliente dispone esclusivamente di armadi collocati in aree comuni, senza godere di un diritto di uso esclusivo su una porzione determinata dell’immobile.

“ L’articolo 47 della direttiva IVA e l’articolo 31-bis del regolamento di esecuzione devono essere interpretati nel senso che servizi di alloggiamento in un data center nell'ambito dei quali il prestatore di tali servizi mette a disposizione dei propri clienti armadi per apparecchiature, affinché vi installino i loro server, e fornisce loro beni e servizi accessori, quali l'energia elettrica e diversi servizi destinati a garantire l'utilizzo di tali server in condizioni ottimali, non costituiscono servizi relativi a beni immobili, ai sensi di tali disposizioni, qualora i clienti non godano di un diritto di uso esclusivo della parte dell'immobile in cui sono installati gli armadi per apparecchiature, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare''.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nel caso esaminato, alla luce delle informazioni fornite dalla società istante, il servizio principale consiste nella messa a disposizione dello spazio (c.d. private cage), mentre gli ulteriori servizi descritti risultano meramente funzionali a garantire l’effettiva fruizione dell’area concessa in uso al committente.

Per questo motivo, la fattispecie si differenzia da quella rappresentata dalla richiamata sentenza della Corte di Giustizia, per il fatto che il committente dispone solamente di armadi collocati nelle aree comuni del data center, senza possedere un diritto di uso esclusivo su una parte specifica dell’immobile.

Ne consegue che l’area messa a disposizione coincide con il bene immobile e rappresenta l’elemento essenziale per l’esecuzione della prestazione. Il servizio, dunque, presenta un nesso sufficientemente diretto con un bene immobile, secondo le prescrizioni dell’art. 31-bis del Regolamento Ue n. 282/2011, con l’effetto che esso è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia, a norma dell’art. 7-quater del DPR 633/72.

Per quanto concerne il regime applicabile alla prestazione rilevante in Italia, l’Agenzia ha escluso la riconducibilità all’ambito applicativo dell’esenzione IVA, non rientrando nella nozione di locazione (o di cessione) di un bene immobile, dal momento che il servizio non si esaurisce in una mera messa a disposizione passiva di uno spazio immobiliare, essendo accompagnato da una serie di prestazioni tecniche e operative funzionali all'utilizzo della private cage per l’alloggiamento e il funzionamento dei server.

Pertanto, l’Agenzia ha concluso che la prestazione in questione debba essere assoggettata ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria.

Considerazioni

Le conclusioni alle quali è giunta l’Agenzia delle Entrate rilevano come le carattestiche proprie di un accordo avente ad oggetto servizi di colocation e cloud hosting support in un data center situato in Italia, portino a qualificare l’operazione in maniera differente ai fini IVA, con conseguenti riflessi, ai fini della sua rilevanza ai fini della territorialità e del luogo di assolvimento dell’imposta.

A parere di chi scrive, la fattispecie esaminata potrebbe essere ricondotta del caso di “magazzinaggio di merci in un bene immobile” che l’articolo 31-bis del regolamento di esecuzione qualifica come servizio relativo a bene immobile o meno a seconda che venga o meno assegnata “una parte specifica dell'immobile ad uso esclusivo del destinatario”.

Ed è qui, sempre a parere di chi scrive, il nocciolo delle quesitone per qualificare il servizio in questione come relativo a bene immobile o come generico, con evidenti rilevanti implicazioni ai fini della territorialità IVA.

Escludendo a priori che lo stesso possa essere ricondotto, nell’alveo della locazione di immobili, data la presenza rilevante di prestazioni tecniche e operative funzionali all'utilizzo della private cage per l’alloggiamento e il funzionamento dei server, l’identificazione delle territorialità IVA si gioca tutta intorno alla concessione di un’area privata e sicura che ospita armadi per server.

Nel caso in cui il servizio di colocation consista nella messa a disposizione, in via esclusiva, di spazi all’interno di un data center, si può sostenere che il servizio presenti un nesso sufficientemente diretto con l’immobile, che costituisce l’elemento indispensabile perché lo stesso sia reso, e pertanto lo stesso assume rilevanza ai fini IVA nel luogo in cui si trova il data center.

Diversamente, se il servizio di colocation non consiste nella messa a disposizione, in via esclusiva, di spazi all’interno di un data center, allora si può sostenere che l’immobile non rappresenta l’elemento indispensabile perché lo stesso sia reso, e pertanto il servizio in questione si qualifica come generico, rilevando ai fini IVA, presupponendo che sia reso ad un soggetto business, nel Paese del committente.

RDP

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