Il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato esclusivamente nel periodo d’imposta in cui risultano contemporaneamente soddisfatte le due condizioni previste dalla normativa unionale: Muovendo da tale presupposto, l’Avvocato generale della Corte di giustizia UE, nelle conclusioni presentate il 10 settembre 2026, ha sostenuto che è compatibile con il diritto unionale una disciplina nazionale che nega al soggetto passivo di esercitare la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo in cui si è verificato il presupposto sostanziale dell’imposta qualora, nel medesimo periodo, lo stesso non sia ancora in possesso della corrispondente fattura, anche nel caso in cui quest’ultima venga ricevuta prima della presentazione della dichiarazione annuale. Tale orientamento si pone, però, in netto contrasto con quanto statuito dal Tribunale UE nella sentenza relativa alla causa T-689/24, depositata l’11 febbraio 2026, che, al contrario, ha valorizzato una lettura maggiormente favorevole all’esercizio del diritto di detrazione nel caso di ricezione della fattura prima della presentazione della dichiarazione. Laddove le conclusioni dell’Avvocato generale dovessero essere recepite dalla Corte di giustizia UE, si renderebbe necessario un intervento di revisione anche della disciplina della detrazione modificata dall’articolo 12 del DLgs n. 148/2026 (Decreto “Omnibus”) con conseguenti possibili significative ripercussioni sui termini e sulle modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo le fasi della vicenda. Tribunale UE con la sentenza 11 febbraio 2026, causa T-689/24 Il Tribunale UE,con la sentenza dell’11 febbraio 2026, relativa alla causa T-689/24, ha evidenziato come in base all’articolo 167 della Direttiva n. 2006/112/CE, il diritto di detrazione sorge quando l'imposta diventa esigibile, ossia nel momento in cui l'operazione si considera effettuata. Inoltre, secondo un costante giurisprudenza, l’esercizio della detrazione è subordinato al rispetto di condizioni sostanziali e formali: le prime stabiliscono il fondamento del diritto stesso, le seconde disciplinano le modalità e il controllo dell'esercizio della detrazione. Tuttavia, i princìpi di neutralità e di proporzionalità intrinseci nel funzionamento dell’imposta esigono che la detrazione sia ammessa se sono soddisfatte le condizioni sostanziali, anche se le condizioni formali non risultano rispettate. Ne discende che il diritto di detrazione sorge indipendentemente dal possesso della fattura, che rappresenta la condizione per il suo esercizio. Di conseguenza, se una società è in possesso della fattura nel momento in cui intende esercitare la detrazione, tale diritto può essere esercitato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui tale diritto è sorto, ma a condizione che la fattura sia stata ricevuta prima della presentazione della dichiarazione stessa. Nel giungere a tale conclusione, il Tribunale ha ritenuto che la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il diritto alla detrazione deve essere esercitato nel periodo in cui il diritto medesimo è sorto e il soggetto passivo è in possesso della fattura, debba essere interpretata alla luce delle specifiche circostanze del caso esaminato nella causa C-152/02. In quell’occasione, infatti, il contribuente non disponeva della fattura al momento dell’esercizio della detrazione, circostanza che aveva impedito il perfezionamento dei requisiti richiesti. Diversamente, nel caso oggetto della causa T-689/24, il soggetto passivo era già in possesso della fattura nel momento in cui ha esercitato il diritto alla detrazione, ancorché il documento fosse stato ricevuto in un periodo successivo rispetto a quello in cui l’imposta era divenuta esigibile. Per il Tribunale, tale circostanza è sufficiente per consentire l’imputazione della detrazione al periodo di esigibilità dell’imposta, a condizione che la fattura sia stata acquisita prima della presentazione della dichiarazione relativa a tale periodo. Le conclusioni dell’Avvocato generale Nelle conclusioni depositate il 10 settembre 2026, l’Avvocato generale ha criticato l’impostazione seguita dal Tribunale nella causa T-689/24, rilevando come quest’ultimo abbia fondato la propria interpretazione su una lettura non corretta della precedente giurisprudenza della Corte di giustizia e, in particolare, della sentenza resa nella causa C-152/02. Secondo l’Avvocato generale, non corrisponde al vero che, nel caso esaminato dalla Corte nel 2004, il contribuente non fosse in possesso della fattura al momento dell’esercizio della detrazione. Al contrario, dalla ricostruzione dei fatti emerge che le prestazioni di servizi erano state rese nel corso del 1999, mentre le relative fatture, benché emesse nel mese di dicembre dello stesso anno, erano state ricevute soltanto nel gennaio 2000. Il contribuente disponeva quindi delle fatture quando ha esercitato il diritto alla detrazione, ma non nel periodo d’imposta in cui le operazioni erano state effettuate. Il Tribunale aveva, inoltre, sostenuto che negare la detrazione nel periodo in cui il diritto è sorto, nonostante la fattura sia stata acquisita prima della presentazione della relativa dichiarazione, comporterebbe un temporaneo aggravio finanziario a carico del soggetto passivo, in contrasto con i principi di neutralità e proporzionalità dell’IVA e con il carattere immediato del diritto alla detrazione. Tale impostazione non è stata condivisa dall’Avvocato generale, il quale ha richiamato l’orientamento consolidato della Corte di giustizia secondo cui tali principi non risultano violati quando al contribuente è precluso l’esercizio della detrazione in un periodo antecedente a quello in cui ha ricevuto la fattura. Ciò in quanto il sistema dell’IVA presuppone normalmente che il soggetto passivo non sostenga l’onere dell’imposta a monte prima di essere in possesso del documento che ne attesta l’addebito e che, pertanto, l’imposta non possa considerarsi effettivamente gravante sull’operazione prima della ricezione della relativa fattura. Muovendo da tali considerazioni, l’Avvocato generale ha ribadito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riferimento al periodo d’imposta nel quale risultano contestualmente soddisfatte entrambe le condizioni richieste dalla normativa unionale: (i) l’effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi e (ii) il possesso della relativa fattura. Ne consegue che una disciplina nazionale che impedisca di detrarre l’imposta nel periodo in cui si è verificato il presupposto sostanziale dell’operazione, qualora in tale periodo il contribuente non abbia ancora ricevuto la fattura, deve ritenersi pienamente compatibile con il diritto dell’Unione. Secondo tale ricostruzione, pertanto, il diritto alla detrazione non può essere anticipato al periodo di effettuazione dell’operazione per il solo fatto che la fattura sia stata ricevuta prima della presentazione della relativa dichiarazione. Quali i possibili effetti della normativa nazionale? Le conclusioni alle quali è giunto l’Avvocato dello Stato – laddove dovessero essere condivise dalla Corte di Giustizia UE – rischiano di avere un effetto dirompente anche sulla normativa nazionale, da poco modificata dal decreto Omnibus. Il che in termini operativi potrebbe comportare la necessità di dover intervenire nuovamente sui dettati degli articoli 19 e 25 del DPR n. 633/1972. Infatti, la modifica più significativa riguarda la disciplina della registrazione delle fatture di acquisto. Nel nuovo testo dell’articolo 25, infatti, è venuto meno il riferimento in ossequio del quale la registrazione doveva essere effettuata con riguardo al medesimo anno di ricezione della fattura o della bolletta doganale. L’eliminazione di tale vincolo era stata interpretata come una maggiore apertura alla possibilità di imputare la detrazione al periodo di effettuazione dell’operazione, in linea con la tesi sostenuta dal Tribunale UE. Un eventuale avallo della posizione dell’Avvocato generale da parte della Corte UE potrebbe, invece, rimettere in discussione tale impostazione e un ritorno al passato. Sotto il profilo temporale, si rileva, infine, che il DLgs n. 148/2026 è entrato in vigore il 12 agosto 2026 - senza la previsione di una specifica disciplina transitoria - in assenza della quale dovrebbe tuttavia trovare applicazione il principio sancito dall’art. 3, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale, per i tributi periodici, le modifiche normative operano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data della loro entrata in vigore. Ne consegue che le nuove regole dovrebbero trovare applicazione, in linea generale, alle fatture e ai documenti doganali emessi dal 1° gennaio 2027, purché riferiti a operazioni effettuate e divenute esigibili dalla medesima data. Tale criterio consentirebbe di evitare sovrapposizioni tra il vecchio e il nuovo regime, garantendo una più ordinata gestione della fase di transizione. RDP