Permuta e detrazione: arrivano i chiarimenti dell’Agenzia

24 Settembre 2026

Permuta e IVA: ai fini del calcolo del costo - valore minimo al di sotto del quale la base imponibile concordata non può essere determinata - rilevano tutti gli oneri direttamente e indirettamente riferibili al bene o al servizio scambiato, comprese spese accessorie e costi finanziari. È questo uno dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, in occasione di un incontro con la stampa specializzata organizzato il 24 settembre 2026. In tale occasione, l’Agenzia ha avuto modo di chiarire - con riferimento al diritto alla detrazione e alle modifiche apportate di recente dal Decreto Omnibus - che il differimento dello stesso non modifica le condizioni esistenti al momento di insorgenza del diritto: pertanto, anche se la detrazione viene esercitata in anni successivi, occorre applicare le regole vigenti nell’anno di esigibilità dell’imposta. Ne consegue che il pro-rata da utilizzare è quello dell’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non quello dell’anno in cui la detrazione viene materialmente esercitata.

Permuta: come si determina il costo?

La prima questione riguarda il trattamento delle operazioni permutative ai fini IVA e, in particolare, i criteri di determinazione della base imponibile a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1 del DL n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026. La nuova disciplina attribuisce rilevanza prioritaria al valore monetario dei beni e dei servizi oggetto dello scambio, relegando il criterio del costo a parametro residuale.

Resta, tuttavia, necessario individuare i costi riferibili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle parti, poiché essi rappresentano il valore minimo al di sotto del quale la base imponibile concordata non può essere determinata.

Si pone quindi il problema di stabilire quali componenti debbano essere inclusi nella nozione di costo.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la Relazione illustrativa e i chiarimenti contenuti nel Working Paper n. 1107 del 16 aprile 2025, evidenziando che devono essere considerati tutti gli oneri e gli elementi di costo, sia diretti sia indiretti, riconducibili al bene o al servizio oggetto della permuta. Rientrano, ad esempio, le spese accessorie sostenute per la cessione del bene, quali i costi di spedizione, nonché il tempo e le risorse impiegate dal prestatore per l’esecuzione del servizio.

Il medesimo documento precisa, inoltre, che la nozione di costo comprende non soltanto i costi diretti di produzione o fabbricazione, ma anche i costi indiretti connessi all’operazione, inclusi gli oneri finanziari. Tali componenti assumono rilevanza indipendentemente dal fatto che siano state o meno assoggettate a IVA a monte.

Ne deriva una nozione di costo particolarmente ampia, finalizzata a garantire che il valore attribuito alla permuta non risulti inferiore all’effettivo sacrificio economico sostenuto dalle parti per la realizzazione dell’operazione.

Detrazione IVA: a quali condizioni?

Con le modifiche introdotte dal Decreto Omnibus è stato ripristinato il termine che consente di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riproponendo così il regime vigente prima delle modifiche apportate dal DL n. 50/2017 all’articolo 19 del DPR n. 633/1972.

L’intervento normativo ha interessato anche l’articolo 25 del DPR n. 633/1972, relativo alla registrazione delle fatture passive, allineando il termine di annotazione nel registro IVA acquisti al nuovo orizzonte temporale biennale. Resta tuttavia fermo il principio sancito dall’articolo 19, comma 1, secondo cui il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti nel momento in cui il diritto stesso è sorto.

Ci si è, quindi, chiesti quali siano le conseguenze pratiche di tale previsione.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che i principi già espressi nella Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 mantengono piena validità anche nell’attuale assetto normativo. In particolare, il differimento della registrazione della fattura e dell’esercizio della detrazione entro il secondo anno successivo non incide sui criteri di determinazione dell’imposta detraibile, che devono essere individuati con riferimento all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, coincidente con il momento di esigibilità dell’IVA.

Con specifico riferimento al pro-rata di detrazione, l’Agenzia ha ricordato che, qualora il diritto venga esercitato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, occorre fare riferimento al pro-rata applicabile nell’anno di esigibilità dell’imposta e non a quello vigente nell’anno in cui la detrazione viene concretamente esercitata.

Ne consegue che, nel caso di una fattura relativa a un’operazione effettuata nel 2026, ricevuta nello stesso anno ma registrata e portata in detrazione nel 2028 entro il nuovo termine biennale, la quota di IVA detraibile dovrà essere determinata applicando il pro-rata del 2026, ossia dell’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, e non quello del 2028.

Qualche riflessione

Un ulteriore profilo di interesse riguarda il coordinamento tra la recente reintroduzione del termine biennale per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA da parte del Decreto Omnibus e l’orientamento espresso dalla giurisprudenza unionale.

All’inizio del 2026, il Tribunale dell’Unione europea (con la sentenza 11 febbraio 2026, causa T-689/24), cui dal 2024 è stata attribuita la competenza sul contenzioso tributario dell’UE, ha ritenuto compatibile con il diritto unionale una disciplina nazionale analoga a quella italiana, che consente l’esercizio della detrazione entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di insorgenza del diritto. Secondo tale impostazione, qualora una fattura sia ricevuta in tempo utile per essere inclusa nella dichiarazione annuale oppure mediante una dichiarazione integrativa, il diritto alla detrazione può essere validamente esercitato.

Tale conclusione, tuttavia, sembra confrontarsi con le osservazioni formulate dall’Avvocato Generale Juliane Kokott, la quale ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e in particolare dalla sentenza Terra Baubedarf (sentenza 29 aprile 2004, C-152/02) secondo cui il diritto alla detrazione non può essere esercitato finché il soggetto passivo non sia effettivamente entrato in possesso della fattura. Lo stesso precedente, peraltro, è richiamato anche dalla Circolare n. 1/E del 2018 dell’Agenzia delle Entrate.

Sotto il profilo pratico, l’introduzione generalizzata della fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio ha profondamente modificato il contesto applicativo. Se in passato, con la documentazione cartacea, era frequente che la fattura giungesse al destinatario con significativo ritardo rispetto alla sua emissione, oggi il documento viene reso disponibile al cliente pressoché contestualmente al momento in cui il fornitore lo trasmette allo SdI. Ne consegue che l’effettiva data di ricezione della fattura è facilmente verificabile e documentabile.

Proprio questo aspetto rappresenta, al tempo stesso, un elemento di certezza e una possibile criticità. Da un lato, il sistema garantisce la tempestiva disponibilità del documento fiscale; dall’altro, rende oggettivamente identificabile il momento in cui il destinatario ha acquisito la fattura, limitando la possibilità di sostenere che la ricezione sia avvenuta in un momento diverso. Resta, quindi, da comprendere come evolverà il confronto tra la disciplina nazionale sul termine di esercizio della detrazione e i principi elaborati dalla giurisprudenza unionale, tema che continua a rappresentare uno dei principali punti di attenzione nell’ambito del diritto alla detrazione dell’IVA.

RDP

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