Il DDL approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 2023, prevede inter alia, la “razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale”. La questione riguarda il fenomeno noto nella prassi internazionale come “hybrid entities” o entità ibride. Si suole distinguere al riguardo tra entità ibride dirette o inverse. Con il termine “entità ibride dirette” si suole indicare quelle società estere che, nello Stato di residenza, sono considerate opache e che, al contrario, sono considerate trasparenti nello Stato di localizzazione del socio. Gli effetti fiscali che possono derivare dall’utilizzo delle entità ibride “dirette” possono essere di “doppia deduzione” o di “deduzione senza inclusione”. Il primo caso si verifica nel caso di componente negativo sostenuto nello Stato di residenza dalla società ivi opaca. In tal caso, il componente negativo sarà deducibile, oltre che nello Stato di residenza della società, anche nel caso di residenza del socio. Il secondo caso si può verificare nel caso di pagamento effettuato dal soggetto ibrido, opaco nello Stato di residenza, al proprio socio il cui Stato qualifica l’entità come trasparente. L’articolo è stato originariamente redatto dal team dell’Osservatorio Fiscalità Int.le, a cui si rimanda per il testo integrale. Clicca qui per l’articolo completo