Aliquota IRES ridotta per le società “virtuose”: riflessioni sulla concreta applicazione

29 Settembre 2023

La legge delega di riforma fiscale, Legge del 9 agosto 2023, n. 111, all’art. 6, c.1, lett. a) prevede l’introduzione di una aliquota IRES ridotta per le società qualora siano rispettate, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, entrambe le seguenti condizioni:

  1. una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, e in nuove assunzioni;
  2. gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

Come si legge nella relazione illustrativa alla legge delega, la finalità sottesa a tale riduzione dell’aliquota IRES è essenzialmente rinvenibile nel voler favorire la competitività delle imprese e aumentare l’attrattività del nostro sistema-Paese per gli investitori, anche esteri, innescando un meccanismo virtuoso, in grado di generare ulteriore ricchezza per il nostro Paese.

Inoltre, proprio in ragione della suddetta ratio, appare, a parere di chi scrive, non peregrina la possibile introduzione di norme antielusive volte ad evitare che la società effettui gli investimenti al solo fine di godere dell’aliquota IRES ridotta e non per determinare un effettivo rafforzamento della produttività aziendale, alla stregua di quanto già accade per altre agevolazioni.

Più nel dettaglio, la condizione collegata all’effettuazione degli investimenti ha - come si legge ancora nella richiamata relazione - lo scopo di incentivare la crescita economica e il livello occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela, ivi incluse le persone con disabilità, e senza interferire con i vigenti regimi di decontribuzione.

Quanto alla corretta identificazione della locuzione “investimenti qualificati”, nel silenzio del legislatore delegato, si potrebbe far riferimento agli investimenti effettuati per l’attività di ricerca e sviluppo (R&D) ovvero agli investimenti rientranti nel regime del “Patent Box”.

Non vi è dubbio che l’elemento maggiormente innovativo di tale previsione legislativa risieda nel fatto che il legislatore delegato abbia previsto la possibilità di beneficiare della riduzione dell’aliquota IRES in data antecedente a quella di effettuazione dell’investimento.

In questo modo, viene concessa alle imprese la possibilità di dotarsi delle risorse necessarie (ricavabili dalla riduzione del prelievo fiscale a cui le stesse ordinariamente assoggettano il reddito conseguito) al fine di investire il capitale “risparmiato” in nuovi investimenti qualificati e in nuove assunzioni.

Quanto alla seconda condizione che la norma pone come necessaria per poter beneficiare della riduzione dell’aliquota IRES, ossia quella connessa all’accantonamento degli utili realizzati in un’apposita riserva, si rileva come la stessa sia essenzialmente finalizzata alla patrimonializzazione delle imprese, riducendo lo squilibrio esistente a danno del capitale di rischio rispetto a quello di debito.

Va da sé che la riduzione dell’aliquota IRES in parola non si applica se nel biennio di riferimento, gli utili sono distribuiti ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Inoltre, come riportato dalla più volte richiamata relazione illustrativa alla legge n. 111/2023, si presume l’avvenuta distribuzione degli stessi utili se è accertata, da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti.

In caso di mancato rispetto di una o entrambe le predette condizioni nell’arco del menzionato biennio, il reddito in esame sarà ulteriormente assoggettato a un’aliquota IRES pari alla differenza tra quella ordinaria e quella ridotta già applicata.

Venendo quindi alla possibile misura dell’aliquota ridotta dell’IRES, la stessa ad oggi non è ancora stata definita; tuttavia, appare probabile ritenere che la stessa potrebbe attestarsi intorno al 15% in luogo dei vincoli imposti dal Pillar 2, che – come noto – introduce la c.d. “global minimum tax” proprio nella misura del 15%.

Il beneficio in parola spetterà, come detto, alle società c.d. “virtuose”, ossia a quelle che rispetteranno le condizioni di investimento e promozione dell’occupazione, con la conseguenza che è previsto un sistema di recapture del beneficio fiscale fruito, qualora la società beneficiaria del medesimo, nel biennio di osservazione (i.e. due periodi d’imposta successivi), non abbia impiegato il proprio reddito per la realizzazione delle finalità richieste dalla norma. Pertanto, sul quantum di utili distribuiti verrà applicato il differenziale tra l’aliquota ridotta applicata e quella ordinaria al fine di recuperare la minora aliquota “indebitamente” fruita.

L’agevolazione dovrebbe applicarsi alle società di capitali e gli enti che svolgono attività d’impresa nonché gli enti non commerciali relativamente alla parte del reddito d’impresa prodotto. A tal proposito ci si interroga se del beneficio in parola potranno fruire anche le stabili organizzazioni in Italia di società estere, in ragione del fatto che il meccanismo di recapture non potrebbe trovare applicazione in capo alla stabile organizzazione dal momento che solo la casa madre ha il diritto di disporre degli utili.

Una riflessione deve essere inoltre riservata alla possibile modalità di conciliazione della riduzione dell’IRES con il regime del consolidato fiscale. In via di principio, le società che beneficeranno della riduzione non potranno optare per il consolidato. Ciò in quanto, da un lato, la normativa sulla fiscal unit prevede, all’art. 126 TUIR, che non possono esercitare l’opzione per il consolidato fiscale le società che beneficiano di una riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi delle società. Dall’altro, l’Agenzia delle entrate, con circ. n. 53/2004, ha chiarito che se il diritto a beneficiare dell’aliquota ridotta sorge in epoca successiva all’opzione del consolidato, si verificherà l’interruzione anticipata dello stesso. Se tali ipotesi dovessero trovare conferma, si potrebbe addirittura ipotizzare l’ipotesi di un doppio consolidato fiscale: uno tra le società virtuose che accedono all’aliquota ridotta e un altro che comprenda le società che scontano l’aliquota IRES ordinaria, tutte comunque appartenenti al medesimo gruppo.

Da ultimo, non si può trascurare che il beneficio dell’aliquota IRES ridotta dovrà fare i conti con gli accertamenti operati dall’Amministrazione finanziaria. Si pensi all’ipotesi in cui, a fronte dell’applicazione dell’aliquota ridotta sul reddito dichiarato dalla società, l’Agenzia delle Entrate accerti un maggiore reddito imponibile. Si discute, quindi, se quel maggior reddito accertato possa o meno beneficiare della riduzione. A tal riguardo, la dottrina ritiene che se a fronte del reddito dichiarato gli investimenti qualificati ovvero l’assunzione di personale hanno già coperto integralmente il reddito destinato, allora per il maggior reddito accertato l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria del 24%. Se invece, gli investimenti effettuati nel biennio di osservazione saranno superiori al reddito dichiarato (si pensi reddito dichiarato per 100 e investimenti per 150), l’eccedenza potrebbe costituire un plafond in cui far rientrare il maggior reddito accertato, con possibilità di applicare l’aliquota IRES ridotta sul maggior reddito imponibile oggetto di accertamento.

G.G.

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