La Legge delega per la riforma fiscale prevede inter alia l’emanazione di disposizioni volte alla sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento. L’art. 6 comma 1, lett. f), della Legge n. del 9 agosto 2023, n. 11 dispone, infatti, la “sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei relativi principi vigenti di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento”. Gli interventi del legislatore delegato dovrebbero in particolare correggere diverse criticità ed incongruenze determinate dal tenore delle norme vigenti o da alcune prese di posizione dell’Agenzia delle entrate. Infatti, con riferimento specifico alle operazioni di conferimento di azienda la maggiore criticità è legata, attualmente, dal trasferimento al conferitario dell’avviamento fiscalmente riconosciuto iscritto nel bilancio della conferente. Come noto, infatti, nella Circolare 4 marzo 2010, n. 8/E, l’Agenzia delle entrate ha affermato che, in caso di conferimento di azienda, l’eventuale avviamento fiscalmente riconosciuto iscritto nell’attivo patrimoniale della società conferente rimane ai fini fiscali in capo alla conferente. Ciò nonostante, il trasferimento contabile dello stesso alla conferitaria. Tale impostazione implica il diritto in capo al conferente alla deduzione dell’ammortamento dell’avviamento in via extracontabile. Le quote di ammortamento dell’avviamento contabilizzate dalla conferitaria devono invece ritenersi indeducibili. L’impostazione sopra descritta, oggetto di accese critiche in dottrina, sarebbe auspicabile fosse superata, mediante la conferma da parte del legislatore delegato della possibilità di trasferire – nell’ambito di operazioni di conferimento d’azienda, l’avviamento al conferitario, anche ai fini fiscali. Passando ad esaminare i conferimenti di partecipazioni, i fronti di intervento del legislatore delegato potrebbero essere molteplici. Una prima questione attiene all’ambito soggettivo di applicazione del regime di realizzo cd. “controllato” di cui all’art. 177, c. 2, TUIR. Secondo l’Agenzia delle entrate è necessario che il soggetto conferitario e il soggetto le cui partecipazioni sono conferite siano società di capitali o enti commerciali residenti. Tale conclusione, che non trova supporto nella formulazione della norma, viene fatta discendere dalla necessità di assicurare la coerenza tra l’ambito soggettivo di applicazione del comma 2 e quello del comma 1 del medesimo art. 177. Una prima modifica legislativa al comma 2 dell’art. 177 del T.U.I.R. potrebbe quindi estendere ai conferimenti aventi ad oggetto partecipazioni in società non residenti la possibilità di fruire del regime di “realizzo controllato”. Una seconda questione attiene ai conferimenti di società holding ai sensi dell’art. 177, c. 2 - bis, TUIR. Come noto, la disciplina in questione estende il regime di realizzo cd. “controllato” alle partecipazioni “qualificate”, ossia che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20 percento, ovvero, alternativamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 percento (valori che scendono, rispettivamente, al 2 percento e al 5 percento nel caso di titoli negoziati nei mercati regolamentati). Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali di diritto di voto e di partecipazione al capitale richieste per accedere al regime di “realizzo controllato” ex art. 177, C. 2-bis, del TUIR devono far riferimento a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 del TUIR. Inoltre, il rispetto delle soglie partecipative di cui all’art. 177, comma 2-bis, del TUIR deve essere valutato considerando “a cascata” anche tutte le partecipazioni a loro volta detenute (indirettamente) in tutte le società partecipate anziché tener conto unicamente delle partecipazioni detenute direttamente dalla conferita in società che svolgono un’attività commerciale ex art. 55 T.U.I.R. (Cfr. sul punto, da ultimo, risposta 4/2023) Tale previsione determina una significativa circoscrizione dell’ambito applicativo della norma. Infatti, è sufficiente la detenzione di una partecipazione scarsamente significativa in una società operativa per precluderne l’applicabilità. Il legislatore delegato potrebbe valutare la possibilità di emendare tale disposizione al fine di estendere l’ambito applicativo della stessa anche in caso di holding che detengono in parte partecipazioni “sotto soglia”. Ad esempio, si potrebbe valutare se prevedere che ai fini dell’applicabilità del regime di realizzo controllato previsto dal comma 2-bis dell’art. 177 sia sufficiente che il superamento della soglia minima percentuale sia verificato per le partecipate che rappresentano più della metà del valore contabile delle partecipazioni complessivamente detenute, calcolato tenendo conto dell’eventuale effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena partecipativa. Infine, sempre con riferimento all’art. 177, c. 2-bis, TUIR il legislatore potrebbe intervenire chiarendo che la qualifica di holding della società conferita vada valutata in base ai dati contabili, coerentemente a quanto previsto dall’art. 162-bis, TUIR, e non in base ai valori correnti (come invece sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, da ultimo nella risposta 5/2023). F. N.