Interpelli (solo a pagamento) con nuove regole

2 Novembre 2023

Interpello sì, ma solo a pagamento. Viene così confermata l’indiscrezione che già circolava da tempo, secondo la quale la presentazione di un’istanza di interpello è, in ogni caso, subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze in funzione:

- della tipologia di contribuente,

- del suo volume di affari o di ricavi,

- della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto dell’istanza.

È quanto dispone l’articolo 11 della legge n. 212/2000, nella nuova formulazione prevista dalla bozza di 

decreto legislativo recante la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023 in attuazione della legge delega fiscale.

L’attuale formulazione dell’articolo 11 della legge n. 212/2000 individua le seguenti tipologie di interpello:

- ordinario interpretativo (comma 1, lettera a);

- ordinario qualificatorio (comma 1, lettera a);

- probatorio (comma 1, lettera b);

- antiabuso (comma 1, lettera c);

- disapplicativo (comma 2).

La nuova formulazione dell’art. 11 raggruppa tutte le fattispecie di interpello al comma 1, nell’intento di razionalizzare la disciplina e disponendo quindi che il contribuente possa interpellare l’Amministrazione finanziaria per ottenere risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione (interpello interpretativo).

AttenzioneSecondo quanto stabilito dal comma 4, non ricorrono le condizioni di obiettiva incertezza quando l’Amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente;

b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili (interpello ordinario qualificatorio);

c) disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie (interpello antiabuso);

d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (interpello disapplicativo);

e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge (interpello probatorio);

f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell’articolo 24-bis TUIR (interpello probatorio per accedere al regime dei neo-residenti).

Come si evince dalla formulazione del nuovo comma 1 dell’art. dello Statuto, il legislatore delegato ha introdotto tra le varie tipologie di interpello anche quello previsto dall’articolo 24-bis TUIR, che disciplina un regime opzionale di imposizione sostitutiva sui redditi prodotti all'estero dalle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia.

AttenzioneL’art. 11, comma 2, legge n. 212/2000 precisa che l’accesso all’interpello probatorio è riservato ai contribuenti che aderiscono al regime della cooperative compliance e ai contribuenti che presentano istanza di interpello per nuovi investimenti.

Gli aspetti procedurali della disciplina degli interpelli sono recati nell’articolo 11, comma 5 dello Statuto del contribuente, il quale dispone che l’Amministrazione finanziaria, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 4, DLgs n. 156/2015, risponde alle istanze di interpello nel termine di 90 giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione.

Istruttoria dell’interpello (art. 4, D.Lgs. n. 156/20125)Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, per gli interpelli di cui all'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Se il parere non è reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’Amministrazione risponde comunque all’istanza di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è senz’altro prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Secondo quanto si legge nella bozza di decreto:

- la risposta, scritta e motivatavincola ogni organo della Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente;

- la mancata risposta nei termini equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente (silenzio-assenso);

- sono nulli gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi alla risposta, espressa o tacita;

- gli effetti della risposta all’istanza di interpello si estendono anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo la rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’Amministrazione con valenza per i comportamenti futuri dell’istante.

Le risposte a istanza di interpello non sono impugnabili.

Si ricorda inoltre che:

- la presentazione delle istanze di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione;

- i dati, le notizie, gli atti, i registri o i documenti non forniti a seguito di richiesta nel corso dell’istruttoria dell’istanza di interpello possono, in ogni caso, essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa.

Nella riscrittura della disciplina degli interpelli, il legislatore delegato ha introdotto anche il servizio di consultazione semplificata da parte del contribuente.

Si tratta di una misura atta a ridurre il sempre crescente numero di istanze di interpello soprattutto da parte dei contribuenti di minori dimensioni. Infatti, l’accesso a tale servizio è riservato - oltre che a tutte le persone fisiche, anche non residenti - esclusivamente alle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle società ad esse equiparate, ai sensi dell’articolo 5, TUIR, che applicano il regime di contabilità semplificata.

Secondo quanto stabilito dal nuovo art. 10-nonies della legge n. 212/2000, le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, avvalendosi dei servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene le circolari interpretative e applicative, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.

La banca dati consente l’individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello. La risposta vale come legittimo affidamento, quindi esclude sanzioni e interessi esclusivamente nei confronti del contribuente istante.

Si ricorda, infine, che l’utilizzazione del servizio della consultazione semplificata è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello da parte dei soggetti in questione.

L'articolo è stato pubblicato su Ipsoa Quotidiano.

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