Stretta in arrivo per i rappresentanti fiscali IVA in Italia di soggetti non residenti in Stato UE o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE). È quanto prevede l’articolo 4 della bozza del decreto legislativo in materia di procedimento accertativo, approvata in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 3 novembre 2023, il quale dispone che i soggetti stabiliti fuori dalla UE operanti in Italia per il tramite di un rappresentante fiscale potranno avere accesso alla banca dati VIES – per effettuare operazioni intra-UE – solo previa prestazione di apposita garanzia. Il rilascio di un’idonea garanzia sarà richiesto anche per assunzione del ruolo di rappresentante fiscale IVA. Si tratta - come si legge anche nella relazione illustrativa alla bozza di decreto in parola – di una serie di misure finalizzate a prevenire e contrastare le frodi e l’evasione d’imposta, da parte dei soggetti extra - UE che intendono effettuare da o verso l’Italia operazioni intracomunitarie, tramite un rappresentante fiscale. In particolare, le modifiche introdotte dal legislatore delegato agli articoli 17 e 35 del decreto IVA avrebbero come obiettivo principale quello di contrastare l’improprio utilizzo del c.d. “regime 42”, che permette di importare senza l’assolvimento dell’IVA beni destinati a formare oggetto di una successiva cessione intracomunitaria. Infatti, sono state constatate condotte fraudolente da parte di operatori extra-UE che si sono sottratti al pagamento dell’IVA in dogana, facendo ricorso alla figura del rappresentante fiscale IVA per perfezionare la successiva cessione intracomunitaria. In termini operativi, i soggetti extra-UE immettono i beni in libera pratica nello Stato UE di destinazione degli stessi ove hanno nominato un rappresentante fiscale, tramite la partita IVA del quale verrà poi perfezionata la successiva cessione intracomunitaria verso il cliente finale che assolverà l’imposta attraverso il meccanismo del reverse charge. Ma andiamo con ordine e analizziamo le novità introdotte dall’articolo 4 della bozza di decreto in parola. Iscrizione al VIES per i rappresentanti fiscali: necessaria la garanzia Intervenendo sul dettato dell’articolo 35, del DPR n. 633/1972, il legislatore delegato – mediante l’inserimento del nuovo comma 7-quater ha disposto per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’UE o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi IVA, tramite un rappresentante fiscale, i quale voglio avere accesso alla banca dati VIES un doppio presidio di controllo. In primo luogo, viene stabilito che l’opzione per l’effettuazione delle operazioni intracomunitarie manifestata nella dichiarazione di inizio attività, in deroga alla norma generale, non determina l’immediata inclusione del numero di partita IVA nella banca dati VIES. A tal fine sarà infatti indispensabile il previo rilascio di un’apposita garanzia, secondo i criteri e le modalità che dovranno essere individuati con decreto ministeriale. In secondo luogo, si stabilisce che il rappresentante fiscale che trasmette all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio o di variazione attività, dalla quale risulti l’esercizio dell’opzione per l’inclusine della partita IVA nell’archivio unico VIES, deve verificare la completezza del corredo documentale ed informativo prodotto dal contribuente e la relativa corrispondenza alle notizie in suo possesso. Sempre con apposito decreto ministeriale saranno individuati i termini e le modalità di intervento per la verifica dei suddetti adempimenti, da attuarsi anche sulla base di specifici accordi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza. La mancata ottemperanza di tale ultimo obbligo comporterà – secondo quanto stabilito dal nuovo comma 7-quinquies dell’articolo 11 del DLgs n. 471/1997 – l’applicazione in capo al rappresentante fiscale IVA di una sanzione amministrativa pari a euro 3.000, senza possibilità alcuna di applicazione del cumulo giuridico. Rappresentanti fiscali: nuovi requisiti Novità in arrivo anche relativamente alla figura del rappresentante fiscale, le quali sono contenute nelle modifiche apportate all’articolo 17, terzo comma, del DPR n. 633/1972. Viene infatti disposto che il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 8, comma 1, lett. a), b), c) e d) del decreto del ministero delle Finanze n. 164/1999, ovvero deve: Nel caso sia una persona giuridica ad essere nominata quale rappresentante fiscale, i requisiti devono sussistere in capo al rappresentante dell’ente incaricato. Non solo, ma viene stabilito che con apposito decreto ministeriale saranno individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo, solo previo rilascio di idonea garanzia, la quale sarà graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati. R.D.P.