Dichiarazioni fiscali: invio al 30 settembre e modelli semplificati: ridefinito il rapporto Fisco-contribuente

10 Novembre 2023

Anticipazione al 30 settembre del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, semplificazione dei modelli dichiarativi, tramite l’eliminazione delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o già a disposizione dell’Agenzia delle entrate, estensione della dichiarazione precompilata a tutte le persone fisiche: sono solo alcune delle misure previste dalla bozza di decreto legislativo recante la revisione degli adempimenti tributari, approvata in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 23 ottobre 2023.

Si tratta di un intervento del tutto coerente con i dettami contenuti nella legge delega per la riforma del sistema fiscale (Legge n. 111/2023), la quale dando ampio spazio alla semplificazione del rapporto tra Fisco e contribuente, indica quali direttrici lungo le quali detta semplificazione deve “correre” la razionalizzazione degli adempimenti dichiarativi, l’estensione della dichiarazione precompilata, l’armonizzazione dei termini di versamento e presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni, la semplificazione della modulistica e il potenziamento dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Le modifiche messe in campo dal legislatore delegato non possono che essere accolte con entusiasmo (seppur al momento solo “pacato”) se solo si pensa all’attuale panorama fiscale caratterizzato da un coacervo di scadenze e adempienti nel quale non è sempre facile districarsi. L’esigenza di semplificazione e razionalizzazione risulta quanto mai impellente e necessaria, al fine di concedere al contribuente una più snella e chiara gestione dei rapporti con il Fisco.

Pertanto, pur essendo ad oggi ancora prematuro compiere considerazioni nel merito alla “bontà” o meno delle modifiche apportate all’attuate impianto normativo, vale la pena passare in rassegna le principali novità previste dalla bozza di decreto in parola.

Anticipazione dei termini per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali

Non vi è dubbio che una delle novità che ha destato più interesse contenuta nella bozza di decreto in esame sia la revisione con effetto dal 2 maggio 2024 dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (redditi e IRAP), i quali sono stati anticipati al 30 settembre (non più al 30 novembre).

Per i soggetti IRES il termine coinciderà con l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (non più l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo).

Ciò permetterà – come si legge nella relazione illustrativa alla bozza di decreto - di anticipare il controllo delle dichiarazioni, e di conseguenza l’eventuale erogazione di rimborsi da esso scaturenti; non solo ma detta modifica permetterà anche di anticipare i tempi per la precompilazione delle dichiarazioni e per l’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con la conseguente pubblicazione delle relative procedure software.

Tuttavia, non può non evidenziarsi – come rilevato anche da autorevole dottrina – che l’anticipazione dal 30 novembre al 30 settembre dei termini per l’invio delle dichiarazioni fiscali comporti un accorciamento di due mesi del processo che coinvolge imprese e professionisti nella complessa attività che parte dalla predisposizione del bilancio d’esercizio e si conclude con l’invio delle dichiarazioni.

Ed è proprio in considerazione di tale riduzione del tempo a disposizione di imprese e professionisti che l’intera attività dovrà essere rimodulata, anzi meglio “anticipata” al fine di permettere di chiudere il cerchio al 30 settembre senza eccessivi ed inutili affanni.

L’articolo 11 della bozza di decreto in esame prevede inoltre che dall’anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP potranno essere presentate a partire dal 1° aprile 2025, senza invece incidere sul termine del 30 aprile per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata. Anche il modello 770 potrà essere presentato a partire dal 1° aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno.

Semplificazione dei modelli di dichiarazione

L’anticipazione del termine per l’invio delle dichiarazioni fiscali trova un buon alleato nella semplificazione della modulistica, dalla quale a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, saranno eliminate progressivamente le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperatività delle banche dati proprie o nella titolarità di altre amministrazioni.

Inoltre, saranno progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti di imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi. Nello specifico, non si dovranno indicare nella dichiarazione dei redditi i crediti di imposta per i quali l’unica modalità di utilizzo prevista dalla norma sia la compensazione cd. “esterna”, mediante modello F24.

Tale modifica si collega a quella prevista dall’articolo 13 del medesimo decreto, secondo la quale la mancata indicazione dei crediti d’imposta nei modelli dichiarativi redditi, IRAP, IVA e 770 non comporterà più in capo al contribuente la perdita del beneficio fiscale. In questo modo si pone fine alla querelle che nel corso degli ultimi anni aveva fatto registrare orientamenti giurisprudenziali ondivaghi in merito alla possibilità o meno per il contribuente di sanare – mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa – la mancata indicazione del credito in dichiarazione, non perdendo di fatto il beneficio fiscale maturato.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa tale previsione non si applicherà:

  • ai crediti d’imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni (es.  dati relativi ai crediti d’imposta Industria 4.0 ai fini del PNRR);
  • ai crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all’articolo 10 del Regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115;
  • ai crediti d’imposta ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del DPR n. 602/1973;
  • ai crediti d’imposta il cui importo maturato non è noto alle amministrazioni pubbliche, poiché non subordinati alla presentazione di apposite istanze o comunicazioni per la fruizione, né all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, o il cui importo non è determinabile nei già menzionati provvedimenti.

Per tali crediti per i quali continuerà a essere prevista l’indicazione nella dichiarazione dei redditi, sarà comunque esclusa l’indicazione in dichiarazione degli utilizzi in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del DLgs n. 241/1997.

Si prevede anche una riduzione alla metà delle sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 1, 5 e 6 del DLgs n. 471/1997, (violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi e IRAP e IVA; violazioni relative alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a IVA) per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, utilizzino esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e indichino gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IVA.

In via sperimentale e facoltativa viene, infine, prevista una semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, attraverso la possibilità per questi ultimi di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all’Agenzia delle entrate, mediante i servizi telematici dell’Agenzia stessa per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i fatti già comunicati nel modello 770: la comunicazione dei dati all’Agenzia delle entrate, infatti, prenderà il posto della dichiarazione dei sostituti d’imposta per i medesimi dati. Dato il carattere sperimentale, tale semplificazione è prevista soltanto per i sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a 5. Tali disposizioni si applicheranno a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2025.

Altre novità sulle dichiarazioni fiscali

Il legislatore delegato ha previsto anche:

  • una semplificazione della dichiarazione dei redditi precompilata per i lavoratori dipendenti e i pensionati: è previsto un nuovo meccanismo di interazione con il contribuente basato direttamente sulle informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate, cui il contribuente potrà accedere a partire dal 2024 tramite apposita area riservata sul sito dell’Agenzia, le quali potranno essere direttamente confermate o modificate con l’ausilio di un percorso semplificato e guidato. I dati così confermati o modificati saranno riportati automaticamente nei campi corrispondenti della dichiarazione, senza la necessità per il contribuente di consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Viene altresì estesa l’esclusione dai controlli, già prevista in caso di dichiarazione precompilata, anche al caso di presentazione della dichiarazione in modalità “semplificata”;
  • l’esonero per i sostituti d’imposta dal rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro autonomo nei confronti dei contribuenti forfetari o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile;
  • l’estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato (il modello 730) a tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA. Ciò comporta che, a partire dal 2024, i contribuenti titolari di redditi diversi di natura finanziaria, o che abbiano effettuato investimenti all’estero, potranno accedere all’adempimento dichiarativo in modalità semplificata. La progressiva implementazione delle categorie di soggetti che potranno accedere al modello 730 comporterà che quest’ultimo sarà accessibile a tutti i soggetti non titolari di partita IVA.

Viene quindi ammessa la possibilità per il contribuente che presenti il modello 730, anche in presenza di un sostituto di imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, di chiedere all’Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite modello di pagamento F24 entro i termini ordinari di 30 giorni. Viene in questo modo estesa ai contribuenti con sostituto di imposta una facoltà che era prima riservata esclusivamente ai contribuenti che ne sono invece privi.

Infine, con riferimento al periodo d’imposta 2023 l’Agenzia delle entrate elaborerà la dichiarazione precompilata anche per i contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA, ossia di redditi differenti a quelli di lavoro dipendente e pensione (es. redditi di lavoro autonomo e d’impresa).

C.V.

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