La nuova cooperative compliance riduce l’accertamento di 2 anni

17 Novembre 2023

Ridotto di due anni il periodo di accertamento nei confronti dei contribuenti che dispongono di un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo (TCF) dei rischi fiscali certificato. È una delle novità della bozza di decreto attuativo della delega fiscale recante i principi e i criteri per il potenziamento del regime di adempimento collaborativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2023. Il decreto rimodula al ribasso la soglia del volume d’affari o ricavi richiesta per i contribuenti che vogliono aderire al regime di cooperative compliance, ammettendo l’accesso facoltativo anche per i soggetti passivi che non posseggono i requisiti. Non si applicano sanzioni amministrative ai soggetti che comunicheranno tempestivamente all’Agenzia delle Entrate i rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima che siano trascorse le scadenze fiscali.

Il decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2023, recante i principi e i criteri per il potenziamento del regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) intende dare attuazione ai criteri e ai principi della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023) al fine di incentivare e promuovere la trasparenza e la compliance, consentendo all’Amministrazione finanziaria di acquisire tempestivamente informazioni su operazioni potenzialmente rischiose sotto il profilo fiscale e prevedendo, tra l’altro, l’impegno, da parte del contribuente, di dotarsi di un sistema certificato di controllo del rischio fiscale, ai fini di un corretto adempimento dei propri obblighi fiscali.

vantaggi, per entrambe le parti, risiedono essenzialmente in un sollecito e preventivo esame dei casi dubbi e nella correlata riduzione dei controlli successivi e dell’eventuale contenzioso. Per il contribuente è molto importante la certezza preventiva che deriva dalla possibilità di avere chiarimenti tempestivi sull’applicazione della normativa fiscale relativa a specifiche operazioni.

Non solo: la bozza di decreto prevede anche un’estensione soggettiva e un potenziamento del regime di adempimento collaborativo.

Quali sono dunque principali modifiche apportate al DLgs n. 128/2015?

Nell’intento di ampliare il perimetro applicativo del regime della cooperative compliance è stata fissata la soglia di ingresso al regime a 750 milioni di euro di ricavi o volume di affari a partire dal 1° gennaio 2024.

La norma prevede un cronoprogramma di ampliamento della platea di soggetti ammissibili, identificando la soglia di accesso al regime a:

500 milioni di euro per il triennio 2025-2026-2027;

100 milioni di euro a decorrere dal 2028.

Inoltre, viene introdotta una nuova modalità di accesso al regime da parte delle imprese che hanno aderito al regime del consolidato fiscale nazionale. Viene previsto che è consentito l’accesso al regime a tutti i soggetti partecipanti al consolidato fiscale nazionale indipendentemente dal volume di affari e ricavi, se almeno un soggetto partecipante alla fiscal unit risulti in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dalla norma e che il gruppo adotti un TCF certificato.

Infine, viene previsto che il contribuente che dà esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti a prescindere dall’ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti dalla norma.

I contribuenti che non hanno i requisiti per poter accedere al regime della cooperative compliance (quindi contribuenti con volume d’affari o ricavi inferiori a 750 milioni di euro per il 2024), possono optare per due anni per l’adozione di un sistema di rilevazionemisurazionegestione e controllo del rischio fiscale, dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile.

Al termine di tale periodo, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d’imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.

benefici premiali connessi all’esercizio dell’opzione sono:

- la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative in materia tributaria per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;

- la configurazione di una causa di non punibilità per il reato di cui all’articolo 4 del DLgs n. 74/2000

per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi fiscali relativi ai soli elementi attivi sottratti ad imposizione, nel caso in cui la relativa fattispecie concreta e personale sia stata comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante istanza di interpello. La causa di non punibilità non è riconosciuta per violazioni dipendenti da rischi di natura fiscale relativi ad elementi passivi inesistenti.

L’art. 1, lettera a) della bozza di decreto interviene sull’articolo 4 del DLgs n. 128/2015 ossia sui requisiti che devono possedere i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. In particolare, devono essere dotati di un efficace sistema integrato di rilevazionemisurazionegestione e controllo (TCF) dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, sistema che deve essere inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Detto sistema deve garantire tra l’altro, come si legge nella bozza in esame anche una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali.

Inoltre, in linea con quanto stabilito nella legge delega per la riforma fiscale, viene previsto l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili adottati. In particolare, mediante l’inserimento nel nuovo comma 1-bis nell’articolo 4, del DLgs n. 128/2015 viene previsto che il TCF deve essere:

- predisposto in modo coerente con le linee guida che saranno indicate in un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate,

- certificato da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

La certificazione del TCF è funzionale ad attestare che l’impresa sia dotata di un affidabile sistema di controllo del rischio fiscale integrato con il sistema di controllo dell’informativa finanziaria/contabile in grado di assicurare la solidità del dato contabile su cui poggia l’obbligazione tributaria.

La certificazione - redatta da un professionista indipendente - deve essere periodicamente aggiornata.

Si ricorda, che ai sensi dell’art. 1, comma 3, della bozza in esame, i soggetti ammessi al regime della cooperative compliance prima della data di entrata in vigore del decreto non sono tenuti alla certificazione del TCF, considerato lo stesso è già stato validato dall’Agenzia delle Entrate in sede di ammissione al regime.

In attuazione a quanto previsto dalla legge delega per ila riforma fiscale, viene modificato l’articolo 5, del DLgs n. 128/2015 prevedendo l’emanazione di un apposito codice di condotta che elenchi gli impegni che reciprocamente assumono l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime, compresa la pubblicazione periodica sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate dell’elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva.

La predisposizione del codice di condotta è demandata ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

L’adesione comporta la possibilità per i contribuenti di pervenire con l'Agenzia delle Entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo.

L'adesione al regime comporta altresì per i contribuenti una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l’interpellante ravvisa rischi fiscali. In un’ottica di semplificazione del rapporto tributario, viene previsto dal legislatore delegato che con regolamento del Ministro dell’Economia e delle finanze siano disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell’Agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo, nonché modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento.

Inoltre, mediante l’inserimento del nuovo comma 2-bis nell’articolo 6, del DLgs n. 128/2015 viene prevista la possibilità di una interlocuzione preventiva “rafforzata” in caso di notifica di una risposta sfavorevole al contribuente, mediante l’invio di un invito al contraddittorio.

In particolare, la norma si propone di applicare il procedimento rafforzato a tutte le tipologie di comunicazione di rischio fiscale, siano esse effettuate nella forma dell’interpello abbreviato che di “comunicazioni di rischio” ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. b), del DLgs n. 128/2015.

Si rinvia ad apposito decreto del MEF per l’adozione delle relative disposizioni attuative.

La vera svolta contenuta nel decreto in esame rispetto all’attuale versione del sistema di cooperative compliance è senza dubbio rinvenibile nella modifica apportata al regime sanzionatorio e alla riduzione di due anni del periodo di accertamento.

Mediante un vero e proprio restyling dell’articolo 6, del DLgs n. 128/2015, viene infatti prevista:

- la non applicazione delle sanzioni amministrative - fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente - al contribuente che aderisce al regime e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica all’Agenzia delle Entrate in modo tempestivo ed esauriente, mediante l’interpello ovvero tramite una comunicazione del rischi ai sensi dell’dell’articolo 5, comma 2, del DLgs n. 128/2015 e sempre che il comportamento dallo stesso tenuto è esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione;

- la riduzione delle sanzioni amministrative applicabili alla metà e comunque la loro applicazione in misura non superiore al minimo edittale, qualora il contribuente adotti una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappatura dei rischi. La riscossione delle sanzioni resta comunque sospesa fino alla definitività dell’accertamento;

- la facoltà di avviare interlocuzioni in seno al regime anche relativamente a fattispecie che insistono su annualità antecedenti all’ammissione. In relazione a tali interlocuzioni, a condizione che siano state avviate antecedentemente all’apertura di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagine penale sui rischi comunicati e nel rispetto di un termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla notifica al contribuente del provvedimento di ammissione, è riconosciuta la riduzione della metà delle sanzioni amministrative applicabili e comunque in misura non superiore al minimo edittale;

- una nuova causa di non punibilità relativamente alle fattispecie di reato di dichiarazione infedele (ex art. 4 del DLgs n. 74/2000), nel caso di violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle Entrate, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorrere delle relative scadenze fiscali, mediante l’interpello abbreviato o comunicazione di rischio ai sensi dell’dell’articolo 5, comma 2, lett. b), del DLgs n. 128/2015.

Inoltre, affinché sia riconosciuta la causa di non punibilità le violazioni di norme tributarie devono essere dipendenti da rischi di natura fiscale relativi ai soli elementi attivi sottratti a imposizione. La causa di non punibilità non è, infatti, riconosciuta per violazioni dipendenti da rischi di natura fiscale relativi ad elementi passivi inesistenti.

Nell’ottica di potenziare gli effetti premiali connessi all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo, viene previsto:

- nel caso di adesione al regime da parte di soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione per il gruppo IVA, l’esonero dalla prestazione di garanzia nel caso di richiesta di rimborso IVA, presentata dal rappresentante del gruppo, in tutti i casi in cui almeno uno dei partecipanti al gruppo abbia aderito al regime;

- la riduzione di due anni dei termini dell’accertamento nei confronti dei contribuenti che dispongono di un TCF certificato. È prevista un’ulteriore riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’azione accertatrice nel caso in cui al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria di cui all’articolo 36, del DLgs n. 241/1997.

Si ricorda, infine, che le riduzioni non si applicano quando è constatato che le violazioni sono realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, medianti artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

I contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo inoltrano domanda in via telematica utilizzando il modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, comunica ai contribuenti l’ammissione al regime entro i successivi 120 giorni.

Il regime si applica al periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia. Lo stesso si intende tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.

Inoltre, in caso di inosservanza degli impegni assunti dal contribuente l’esclusione dal regime dell’adempimento collaborativo è preceduta da un periodo transitorio di osservazione al termine del quale si determina la fuoriuscita o la permanenza nel regime. Il periodo transitorio di osservazione non si applica nei casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente.

Il periodo transitorio di osservazione è finalizzato alla verifica che gli interventi ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità del regime siano stati posti in essere dal contribuente e che siano state regolarizzate le connesse violazioni fiscali. Il periodo transitorio di osservazione è pari a 120 giorniprorogabile, al ricorrere di oggettive motivazioni, per una sola volta.

Infine, l’esclusione dei contribuenti dal regime ha effetto dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

L'articolo è stato pubblicato su Ipsoa Quotidiano.

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