CFC: nuove regole per coordinarsi con la Global Minimum Tax

12 Dicembre 2023

L’articolo 3 dello schema di Decreto legislativo recante la riforma della fiscalità internazionale introduce significative modifiche all’attuale formulazione dell’art. 167 del TUIR, recante la disciplina in materia di imprese estere controllate (c.d. CFC), allo scopo di coordinare la stessa con le regole della “Global Minimum Tax”.

Nello specifico, viene prevista una semplificazione delle modalità di determinazione della “Effettive Tax Rate” (c.d. “ETR”) delle società controllate e la possibilità da parte delle controllanti di adottare un’imposta sostitutiva del 15%.

Attuale disciplina CFC

L’attuale art. 167 del TUIR prevede l’imputazione in capo al soggetto residente di tutti i redditi del soggetto controllato non residente qualora quest’ultimo:

  1. sia assoggettato a tassazione effettiva inferiore alla metà rispetto a quella a cui sarebbe stato soggetto se fosse stato residente in Italia (art. 167, co. 4, lett. a), TUIR);
  2. realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da passive income (art. 167, co. 4, lett. b), TUIR);
  3. non svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (art. 167, co. 5, TUIR).

Questo comporta che, ove ne ricorrano i presupposti, il reddito dei soggetti esteri controllati non residenti sia tassato in Italia per “trasparenza” in capo alla controllante, nell’esercizio in cui è prodotto e indipendentemente dall’effettiva percezione.

Global Minimum Tax

La Direttiva UE 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 recepisce a livello europeo le regole sulla Global Minimum Tax, elaborate dall’OCSE nell’ambito del Pillar 2 (c.d. “GloBe rules”).

In estrema sintesi, le GloBe rules, al fine di garantire una tassazione effettiva del 15% (c.d. Effective Tax Rate, “ETR”) in capo ai gruppi societari, prevedono un prelievo aggiuntivo (c.d. top-up-tax, “TUT”) a carico della capogruppo (c.d. Ultimate Parent Entity, “UPE”) rispetto alle giurisdizioni in cui sono localizzate entità del gruppo assoggettate a tassazione inferiore a quella minima del 15% (c.d. Income Inclusion Rule, “IIR”).

Le GloBe rules prevedono, inoltre, che i Paesi nella cui giurisdizione emergono i redditi assoggettati ad un livello di tassazione inferiore al 15% possano introdurre la c.d. Qualified Domestic Minimum Top-Up-Tax (“QDMTT”), la quale permette che l’imposizione integrativa sia applicata dal Paese in cui si è verificata la sotto-imposizione. Così facendo si evita che il prelievo venga effettuato mediante imposta minima integrativa dallo Stato nella cui giurisdizione è situata la capogruppo.

La necessità di coordinare tale disciplina con l’attuale disciplina CFC è evidente, tenuto conto che entrambe prevedono l’imputazione e la tassazione in capo alla capogruppo del reddito di soggetti residenti in Paesi (o giurisdizioni) a tassazione non congrua.

Modifiche all’art. 167 del TUIR

a) Verifica semplificata

L’art. 3 dello schema di Decreto legislativo in esame incide sull’attuale formulazione dell’art. 167 del TUIR modificando il presupposto inerente alla congruità della tassazione del soggetto controllato, di cui al co. 4, lett. a).

Come anticipato, la disciplina attualmente in vigore prevede che la disciplina CFC si applichi ove la tassazione effettiva del soggetto controllato non residente sia inferiore alla metà rispetto a quella cui lo stesso sarebbe assoggettato se fosse residente in Italia (Virtual Tax Rate, “VTR”). Dunque, ove l’ETR è inferiore alla metà rispetto al VTR si applica la tassazione per trasparenza in capo alla capogruppo.

La nuova lett. a) semplifica questo punto, prevedendo che dovranno considerarsi residenti in Paesi a fiscalità privilegiata i soggetti controllati esteri sottoposti ad una tassazione effettiva inferiore al 15%, in linea con l’ETR prevista dalle GloBe rules.

A tal fine, il livello di tassazione è calcolato sulla base del rapporto tra: (i) la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel bilancio d’esercizio del soggetto controllato esteroe (ii) l’utile ante imposta risultante da tale bilancio.

La semplificazione deriva dal fatto che per il calcolo dell’ETR sarà sufficiente far riferimento a quanto risultante dal bilancio, senza le ulteriori complicazioni previste dalla normativa attuale, e non sarà più necessario calcolare il VTR.

Per poter accedere a suddetta semplificazione è però necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

  1. il bilancio di esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti;
  2. gli esiti di tale certificazione devono essere utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato (c.d. “Condizione di Revisione”).

In caso di mancanza della condizione della revisione si applicheranno i criteri di verifica della congruità della tassazione del soggetto controllato estero attualmente in vigore.

Nonostante sia lodevole l’intento di semplificazione voluto dal legislatore delegato e sotteso a tale intervento, non si possono tacere alcune perplessità che lo stesso ai fini applicativi potrebbe comportare:

  1. in primo luogo, si rileva come l’inclusione delle imposte anticipate e differite della controllata estera nel numeratore del rapporto per calcolare l’ETR permette di bypassare le vigenti complicazioni dal dare rilevanza o meno alle variazioni temporanee della base imponibile ai fini del calcolo dell’ETR estero;
  2. allo stesso tempo tale previsione potrebbe comportare l’insorgere di distorsioni in caso in cui all’estero risultino variazioni fiscali di natura permanente in considerazione del fatto che la norma non sembra tenerne conto ai fini del calcolo dell’ETR. Si pensi ad esempio ad un soggetto controllato estero che possa, secondo la legislazione dello stato di residenza, dedurre in via definitiva costi che non sono invece deducibili secondo la normativa italiana: questo potrebbe determinare l’emersione di un’ETR superiore al 15% anche in casi in cui, sulla base dell’applicazione delle norme interne, lo stesso risulterebbe inferiore a tale soglia.  Tale problematica potrebbe essere risolta prevedendo da un lato lo scomputo ai fini del calcolo dell’imponibile estero e italiano delle variazioni permanenti rilevanti, e dall’altro il computo delle variazioni rilevanti all’estero, ma non in Italia;
  3. infine, anche la possibilità di accedere alla nuova disciplina semplificata a condizione che il bilancio d’esercizio della controllata estera sia soggetto a revisione e certificazione, potrebbe far sorgere problematiche qualora una controllata estera abbia a sua volta una stabile organizzazione situata in uno Stato terzo diverso da quello della controllante e della controllata.

Infatti, nel caso in cui solo la controllata integri tale requisito, parrebbe dedursi che la controllante potrà applicare i criteri semplificati per il calcolo dell’ETR solo con riferimento a quest’ultima e non anche rispetto alla stabile organizzazione (per la quale dovrebbero continuare ad applicarsi i criteri ordinari). Per evitare tale aggravio, dovrebbe ritenersi sufficiente per integrare la Condizione di Revisione, che solo il bilancio della controllata\casa madre estera debba essere sottoposto a revisione e certificazione da un soggetto controllato. 

b) Imposta sostitutiva del 15%

La seconda novità introdotta dall’art. 3 dello schema di Decreto riguarda l’introduzione di un nuovo co. 4-ter, dell’articolo 167 del TUIR, che ammette la possibilità per i soggetti controllanti di evitare la verifica dell’ETR del soggetto controllato estero optando per l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio, calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi (per impedire che vengano adottati meccanismi per ridurre la base imponibile). Anche in questo caso deve essere soddisfatta la condizione di revisione e certificazione del bilancio della società estera.

L’opzione per l’imposta sostitutiva si applica a tutte le controllate estere non residenti (all in, all out) che ricevano redditi da passive income per oltre un terzo, e permanendo il requisito del controllo ha durata per tre esercizi, ed è irrevocabile. Al termine del triennio, in mancanza di revoca, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio.

Anche tale modifica presenta spunti di riflessione:

  1. non è chiaro il motivo per cui l’imposta sostitutiva debba essere applicata necessariamente a tutte le controllate estere, senza permettere alla controllante di scegliere per quali sia più conveniente tale soluzione rispetto all’applicazione della disciplina CFC;
  2. la norma prevede una durata triennale del regime sostitutivo senza permettere alla società controllante di svincolarsi da tale imposta ove una delle proprie controllate dovesse integrare nel corso del triennio l’esimente di cui all’art. 167, co. 5 del TUIR;
  3. non viene chiarito il regime fiscale applicabile ai dividendi distribuiti da soggetti controllati esteri qualora gli stessi siano riferibili ad utili già assoggettati alla tassazione sostitutiva del 15%. Ci si chiede infatti se gli stessi concorrano alla formazione della base imponibile IRES della controllante nella misura del 5% - ai sensi dell’art. 89, co. 2 del TUIR – o se siano esclusi da imposizione in capo al soggetto controllante.  Atal riguardo, sarebbe più ragionevole propendere per la seconda soluzione in quanto, come sottolineato dai primi commentatori, essendo tale regime alternativo alle CFC rules, dovrebbe applicarsi lo stesso trattamento cui sono sottoposti i dividendi provenienti da utili tassati per effetto della normativa CFC, i quali, per l’appunto, sono esclusi da imposizione in capo al soggetto controllante italiano nei limiti dei redditi precedentemente tassati per trasparenza;
  4. la semplificazione del calcolo ordinario dell’ETR, inoltre, fa sì che la controllante aderirà all’imposta sostitutiva del 15% solo ove la stessa sia più conveniente rispetto alle regole ordinarie CFC. A tal riguardo non è chiaro quando questo possa concretamente verificarsi, considerando che, a fronte dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, non potrà essere riconosciuto il credito per le imposte pagate all’estero dalle controllate non residenti, in ragione della natura sostitutiva del prelievo rispetto a quello ordinario.

CFC e Global Minimum Tax

Ai fini di coordinare i differenti meccanismi previsti da CFC e Global Minimum Tax, il legislatore ha, infine, previsto l’introduzione di un nuovo comma 4-bis all’art. 167 del TUIR, secondo il quale ai fini del calcolo dell’ETR della controllata rileva anche la QDMTT. In questo modo si garantisce che i redditi della controllata estera siano sottoposti a tassazione prima nello Stato di residenza, nel caso in cui lo stesso adotti la QDMTT, e solo in via residuale – e quindi in caso di mancanza di QDMTT, o qualora nonostante l’applicazione della stessa residui un eccesso di profitti tassati al di sotto della soglia minima del 15% - al livello della controllante mediante il meccanismo previsto dalla CFC. Tale previsione, inoltre, attribuendo rilevanza a quanto versato all’estero a titolo di QDMTT, garantisce che l’utile della controllata non venga parzialmente sottoposto a doppia imposizione economica a seguito dell’applicazione della disciplina CFC.

Si è così prevista una gerarchia tra le diverse disposizioni che prevede l’applicazione in via preordinata delle GloBe rules rispetto alla CFC, in un’ottica di semplificazione generale.

RDP e CV

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