Regime degli impatriati: ammesso il rientro con lo stesso datore di lavoro

20 Dicembre 2023

Nuovo regime degli impatriati: ammessa la possibilità di prestare l’attività lavorativa in favore dello stesso soggetto presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento in Italia, nonché presso un soggetto appartenente allo stesso gruppo, ma solo a condizione che il periodo di permanenza all’estero prima del rientro sia stato di 6/7 periodi d’imposta. E' quanto dispone l'articolo 5 del DLgs recante la riforma della fiscalità internazionale approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2023.

Viene inoltre previsto che i redditi rinvenienti dall’attività lavorativa in Italia non concorrano alla formazione del reddito complessivo per il 60% del loro ammontare se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime agevolativo. Infine, viene ammessa la proroga del periodo agevolabile ad un ulteriore triennio per i soggetti che trasferiscono la residenza anagrafica in Italia nel 2024 nel caso in cui gli stessi siano divenuti proprietari, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.

Condizioni di accesso

Possono beneficiare del nuovo regime degli impatriati i lavoratoti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato e che:

  1. non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento. Se il lavoratore presta la sua attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento ovvero in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo, il requisito della permanenza all’estero è di:
  2. sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  3. sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Viene così eliminata la previsione secondo la quale per poter accedere al nuovo regime degli impatriati il soggetto che rientra in Italia deve instaurare un nuovo rapporto di lavoro con un soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del trasferimento, nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo, ma laddove il medesimo presti la sua attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento ovvero in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo, prolunga il periodo di permanenza all’estero prima del rientro in Italia da 3 a 6/7 periodi d’imposta.

Appare evidente, come la finalità sottesa a tale condizione sia quella di evitare strumentali trasferimenti all’estero – magari anche all’interno dello stesso gruppo – al solo fine di poter rientrare in Italia, dopo un breve periodo all’estero, beneficiando dell’agevolazione in questione.

Nozione di gruppo L’articolo 5, comma 2 dispone che si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti, tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1) del c.c. ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.
  • si impegnano a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno 4 anni. Laddove la residenza fiscale in Italia non sia mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero di quelli già fruiti con applicazione dei relativi interessi.

Rispetto alla versione previgente del decreto in parola, viene ridotto da 5 a 4 anni il periodo di permanenza in Italia a seguito del trasferimento per evitare l’effetto recapture, e in caso di decadenza da regime agevolato, al contribuente verrà richiesta la restituzione di quanto indebitamente fruito, con l’applicazione dei soli interessi, senza più prevedere l’applicazione anche delle sanzioni;

Nozione di residenza Ai fini della verifica del requisito della residenza fiscale all’estero nei periodi d’imposta antecedenti a quello di entrata in vigore del DLgs in commento, i cittadini italiani si considerano residenti all’estero se: sono stati iscritti all’AIRE, ovvero;hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convezione contro le doppie imposizioni sui redditi.  
  • prestano l’attività lavorativa per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
  • sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come dal come specificati nel DLgs del 6 novembre 2007, n. 206, per le professioni regolamentate, e nel DLgs del 28 giugno 2012, n. 108.

Natura dell’agevolazione

L’accesso al nuovo regime degli impatriati fa sì che i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli da lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza fiscale, entro il limite annuo di 600.000 euro concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

La nuova formulazione della norma – al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo – indica espressamente che il limite del reddito agevolabile di euro 600.000 è annuo.

Non solo, ma dispone anche che i suddetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 40% del loro ammontare nei seguenti casi:

  1. il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
  2. in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime agevolativo. In tal caso, il beneficio in parola è fruito a decorrere dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione. Ad esempio, se un soggetto ha trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2024 e nel 2027 ha un figlio, lo stesso farà concorrere alla formazione del suo reddito complessivo di redditi rinvenienti dall’attività lavorativa nella misura del 50% per gli anni 2024 – 2025 e 2026, e nella misura del 40% per gli anni 2027 e 2028.
La maggiore agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore d’età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

Si segnala, inoltre, che le disposizioni agevolative si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti UE per gli aiuti “de minimis”.

Proroga del regime agevolativo

L’articolo 5, comma 10 del decreto in esame introduce un inaspettato prolungamento da 5 a 8 anni del periodo durante il quale si può fruire del nuovo regime degli impatriati.

Nello specifico, viene previsto che limitatamente ai soggetti che trasferiscono la loro residenza anagrafica nell’anno 2024 l’agevolazione si applica per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi derivanti dall’attività lavorativa prestata in Italia, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

Decorrenza del nuovo regime degli impatriati e regime transitorio

Con riferimento, infine, alla decorrenza del nuovo regime degli impatriati, si precisa che lo stesso si applica in favore dei soggetti che conseguono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

A decorrere da tale data sono abrogate le disposizioni che hanno istituito il regime agevolativo in favore dei lavoratori impatriati (art. 16 del DLgs n. 147/2015 e e art. 5, co. 2.bis, 2.ter e 2. quater del DL n. 34/2019, le quali comunque continuano a trovare applicazione per i soggetti che hanno conseguito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023, ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.

Non vi è dubbio che una modifica di maggiore interesse apportata al testo della norma in commento sia quella inerente alla decorrenza del nuovo regime degli impatriati e all’introduzione del “trasferimento della residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023” quale criterio per poter permettere di beneficiare ancora del “vecchio regime” ai lavoratori che acquisiranno la residenza fiscale nel territorio dello Stato solo dal 1° gennaio 2024.

In questo modo, tutelando il legittimo affidamento fatto dai contribuenti sulle norme in vigore alla data in cui hanno deciso di trasferirsi in Italia, viene garantita la possibilità di fruire delle norme attualmente vigenti a coloro che si sono ivi già trasferiti nel secondo semestre del 2023.

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