Primo modulo della riforma IRPEF e IRES in GU

4 Gennaio 2024

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 del decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 216 prende avvio la riforma delle imposte dirette, con specifiche disposizioni in vigore per l’anno 2024. Le aliquote Irpef da 4 diventano 3; stretta sulle detrazioni con una franchigia di 260 euro per chi ha redditi oltre i 50.000 euro, (fatta eccezione per le erogazioni liberali a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, quelle in favore dei partiti e ancora quelle per gli enti del Terzo settore) maxi – deduzione al 120% per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2024 da titolari di reddito d’impresa e esercenti arti e professioni ed infine la cancellazione dell’ACE.

Revisione della disciplina Irpef

L’articolo 1 dispone che per l’anno 2024, nella determinazione dell’IRPEF, l’imposta lorda è calcolata applicando in luogo delle aliquote attualmente contenute nell’articolo 11, comma 1 del TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  1. fino a 28.000 euro, 23%;
  2. oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
  3. oltre 50.000 euro, 43%.

Le modifiche suddette interessano lo scaglione di reddito compreso tra i 15.001 e i 28.000 euro, al quale si applicherà nel 2024, l’aliquota del 23%, in luogo di quella attualmente vigente del 25%, con un risparmio massimo di 260 euro.

Sempre per il solo anno 2024, viene previsto l’innalzamento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.  Così disponendo, viene innalzata fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.

È stato, infatti, previsto che per l’anno 2024 le somme erogate a titolo di trattamento integrativo, di cui all’articolo 1, comma 1 del DL n. 3/2020, siano riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro (cioè dell’incremento della detrazione previsto) rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Nella determinazione degli acconti IRPEF dovuti per i periodi d’imposta 2024 e 2025, l’imposta del periodo precedente viene assunta senza tener conto delle previsioni in parola.

Modifiche alle detrazioni

L’articolo 2 decreto in esame dispone che, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) superiore a 50.000 euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, per il 2024, in relazione ad una serie di oneri, è diminuito di un importo pari a 260 euro.

Si tratta degli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% cento dal Tuir o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie, delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e dei premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Aggiornamento delle addizionali

L’articolo 3 ridisegna i margini di movimento per Regioni e Comuni per rideterminare le rispettive addizionali all’Irpef, specificando che se non fosse rispettato il termine del 15 aprile 2024 per le delibere, l’addizionale si applicherebbe per il solo 2024 con le aliquote e gli scaglioni vigenti per il 2023.

Maxi - deduzione per le nuove assunzioni

Super deduzione per le nuove assunzioni effettuate nel 2024 da imprese e professionisti. È questa la novità contenuta nell’articolo 4 del Dlgs n. 216/2023. Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al decreto in commento, la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni rappresenta una misura provvisoria in attesa della completa attuazione della revisione delle agevolazioni fiscali riconosciute alle imprese, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lett. g) della Legge delega per la riforma del sistema fiscale (Legge del 9 agosto 2023, n. 111).

In altri termini, con la misura in questione il legislatore è chiamato a rivedere e razionalizzare, anche in adeguamento ai principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022.

E così al momento viene posta in stand by l’introduzione della c.d. “mini-IRES” (con aliquota del 15%) per le società che, entro i due periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

  1. impieghino una somma corrispondente, in tutto o in parte, al detto reddito in investimenti in qualificati, e in nuove assunzioni;
  2. non distribuiscano gli utili oli destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

Ma andiamo nel dettaglio della misura in esame.

L’articolo 4 prevede per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 (ossia, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2024) per i titolari di:

  1. reddito d’impresa, da intendersi come i soggetti di cui all’art. 73, co. 1 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, le società di persone ed equiparate ex art. 5 del TUIR;
  2. esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR,

il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato viene maggiorato – ai fini della determinazione del reddito - di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

L’agevolazione spetta a condizione che:

  1. i soggetti hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2024 per almeno 365 giorni;
  2. l’impresa si trovi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali; di talché sono escluse dall’ambito applicativo dell’agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria nonché quelle che si trovano in stato di liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano tatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi d’impresa di natura liquidatoria (i.e. liquidazione coatta amministrativa; amministrazione delle grandi imprese; concordato preventivo….).

Per fruire dell’agevolazione, inoltre, l’incremento occupazione rileva solo a condizione che il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato nel 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nell’esercizio 2023.

Per finalità antielusive, la verifica di tale condizione deve essere effettuata al netto degli occupazionali verificatisi nelle società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minore tra:

  • il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti;
  • l’incremento del costo complessivo del personale dipendente classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio 2023.

I soggetti che non adottano lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del c.c., (i.e. imprese IAS adopter, imprese assicurative o intermediari finanziari di cui al DLgs n. 136/2015), devono comunque tener conto delle componenti del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nella voce di cui alla lettera B), numero 9).

I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente, per cui, ad esempio, per i soggetti in contabilità semplificata e per gli esercenti arti e professioni, detti costi rileveranno secondo il principio di cassa.

Fermo restando il fine di incentivare l'incremento delle basi occupazionali favorendo la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato – come si legge nella relazione illustrativa alla bozza di decreto in commento – è necessario non pregiudicare il grado di occupazione dei dipendenti a tempo dete1minato in forza presso le imprese.

A questo fine, per beneficiare dell'agevolazione si prevede che il numero complessivo dei dipendenti alla fine del periodo d'imposta 2024 debba essere superiore al livello occupazionale di riferimento, fissato nel periodo d' imposta 2023.

Infine, al fine di incentivare l’assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto e moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione del 10% (quindi sconto del 30%) nei casi in cui questo rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno stabilite le disposizioni attuative della disciplina in questione, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categoria di lavoratori svantaggiati così da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo sostenuto per dette categorie.

Si ricorda infine, che ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’ imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024), non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo.

Nella determinazione dell’acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

Abrogazione dell’ACE

L’articolo 5 prevede che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ossia, dal 2024 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) venga cancellata l’ACE (Aiuto per la crescita economica), introdotta dall’articolo 1 del DL n. 201/2011.

Fino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

RDP

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