Con il DLgs del 30 dicembre 2023, n. 221, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2 il legislatore ha dato attuazione delle disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Muovendo dai principi e dai criteri direttivi contenuti nella legge delega per la riforma fiscale (art. 17, co. 1, lett. g) n. 1) della legge n. 111/2023) il legislatore delegato ha revisionato il regime dell’adempimento collaborativo al fine di: Il decreto in parola prevede in via generale l’entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 18 gennaio 2024, sebbene non tutte le misure contenute nello stesso hanno impatto immediato sul regime dell’adempimento collaborativo: Nuove soglie per l’accesso al regime: accesso al regime con efficacia postdatata Nell’intento di ampliare il perimetro applicativo del regime della cooperative compliance è stata fissata la soglia di ingresso al regime a 750 milioni di euro di ricavi o volume di affari a partire dal 1° gennaio 2024. La norma prevede un cronoprogramma di ampliamento della platea di soggetti ammissibili, disponendo che il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi: Di conseguenza, ferma restando l’entrata in vigore delle novità contenute nel DLgs n. 221/2023, l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo da parte dei contribuenti di “minori dimensioni” non potrà essere immediato. Infatti, i contribuenti con volume d’affario ricavi inferiore a 750 milioni di euro dovranno attendere il 2026 o addirittura il 2028 (per i contribuenti con volume d’affari o ricavi almeno pari a 100 milioni di euro) per poter beneficiare dei vantaggi rinvenienti dall’adozione del Tax Control Framework. Resta, invece, immediata la possibilità di accedere al regime dell’adempimento collaborativo da parte Accesso facoltativo al regime Il nuovo articolo 7-bis del DLgs n. 128/2015 prevede che i contribuenti che non hanno i requisiti per poter accedere al regime della cooperative compliance (quindi contribuenti con volume d’affari o ricavi inferiori a 750 milioni di euro per il 2024), possano optare per due anni per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Al termine di tale periodo, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d’imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. Le modalità di applicazione del regime opzionale saranno regolate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Requisiti per l’accesso al regime: disposizioni in attesa dei regolamenti di attuazione Modificando l’art. 4 del DLgs n. 128/2015 – ossia intervenendo in merito ai requisiti necessari per accedere al regime della cooperative compliance – è stato disposto che i contribuenti che intendono accedere allo stesso devono essere dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo (Tax Control Framework) dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, sistema che deve essere inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Il TCF deve essere: Il legislatore delegato ha demandato all’emanazione di un apposito regolamento, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rispettivi ordini professionali, l’individuazione dei requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione, i loro compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti stessi. Non solo, ma il nuovo co. 1-quater dell’art. 4, rimanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle linee guida per la predisposizione e il periodico adeguamento del Tax Control Framework. Da quando detto ne discende, che al ricorrere delle nuove soglie dimensionali previste dal DLgs n. 221/2023 per poter accedere al regime dell’adempimento collaborativo, occorrerà attendere l’emanazione dei suddetti provvedimenti sia per la predisposizione del Tax Control Framework sia per la sua certificazione da parte di appositi professionisti. Rapporti tra Amministrazione e contribuente e Codice di condotta: in attesa delle disposizioni attuative Per effetto delle modifiche apportate agli articoli 5 e 6 del DLgs n. 128/2015 è stata ridisegnata la disciplina dei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, prevedendo: RDP