Nuova cooperative compliance: in vigore dal 18 gennaio 2024, in attesa delle disposizioni attuative

18 Gennaio 2024

Con il DLgs del 30 dicembre 2023, n. 221, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2 il legislatore ha dato attuazione delle disposizioni in materia di adempimento collaborativo. Muovendo dai principi e dai criteri direttivi contenuti nella legge delega per la riforma fiscale (art. 17, co. 1, lett. g) n. 1) della legge n. 111/2023) il legislatore delegato ha revisionato il regime dell’adempimento collaborativo al fine di:

  • accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all’applicazione dell’istituto, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l’Agenzia delle entrate di adeguate risorse;
  • consentire l’accesso al regime anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto ha i requisiti di ammissione richiesti, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;
  • introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fermi restando i poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria;
  • prevedere la possibilità di gestire in regime di adempimento collaborativo anche questioni riferibili a periodi di imposta precedenti all’ammissione al regime;
  • introdurre nuove e più penetranti forme di contraddittorio preventivo ed endo-procedimentale;
  • prevedere procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell’Agenzia che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi;
  • prevedere l’emanazione di un apposito codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell’amministrazione e dei contribuenti;
  • prevedere che l’esclusione dal regime, in caso di violazioni fiscali non gravi;
  • potenziare gli effetti premiali connessi all’adesione al regime.

Il decreto in parola prevede in via generale l’entrata in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 18 gennaio 2024, sebbene non tutte le misure contenute nello stesso hanno impatto immediato sul regime dell’adempimento collaborativo:

  1. in alcuni casi, in quanto si prevede espressamente un’efficacia postdatata rispetto all’entrata in vigore del decreto;
  2. in altri in quanto, l’implementazione delle nuove procedure richiede l’emanazione di specifiche disposizioni attuative.

Nuove soglie per l’accesso al regime: accesso al regime con efficacia postdatata

Nell’intento di ampliare il perimetro applicativo del regime della cooperative compliance è stata fissata la soglia di ingresso al regime a 750 milioni di euro di ricavi o volume di affari a partire dal 1° gennaio 2024.

La norma prevede un cronoprogramma di ampliamento della platea di soggetti ammissibili, disponendo che il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

  • a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.

Di conseguenza, ferma restando l’entrata in vigore delle novità contenute nel DLgs n. 221/2023, l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo da parte dei contribuenti di “minori dimensioni” non potrà essere immediato. Infatti, i contribuenti con volume d’affario ricavi inferiore a 750 milioni di euro dovranno attendere il 2026 o addirittura il 2028 (per i contribuenti con volume d’affari o ricavi almeno pari a 100 milioni di euro) per poter beneficiare dei vantaggi rinvenienti dall’adozione del Tax Control Framework.

Resta, invece, immediata la possibilità di accedere al regime dell’adempimento collaborativo da parte

  1. dei contribuenti che danno esecuzione alla risposta all’istanza di interpello nuovi investimenti a prescindere dall’ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi;
  2. delle imprese che hanno aderito al regime del consolidato fiscale nazionale, dal momento che è consentito l’accesso a tutti i soggetti partecipanti al consolidato fiscale nazionale indipendentemente dal volume di affari e ricavi, se almeno un soggetto partecipante alla fiscal unit risulti in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dalla norma e che il gruppo adotti un TCF certificato.

Accesso facoltativo al regime

Il nuovo articolo 7-bis del DLgs n. 128/2015 prevede che i contribuenti che non hanno i requisiti per poter accedere al regime della cooperative compliance (quindi contribuenti con volume d’affari o ricavi inferiori a 750 milioni di euro per il 2024), possano optare per due anni per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate.

L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile.

Al termine di tale periodo, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d’imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. Le modalità di applicazione del regime opzionale saranno regolate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Requisiti per l’accesso al regime: disposizioni in attesa dei regolamenti di attuazione

Modificando l’art. 4 del DLgs n. 128/2015 – ossia intervenendo in merito ai requisiti necessari per accedere al regime della cooperative compliance – è stato disposto che i contribuenti che intendono accedere allo stesso devono essere dotati di un efficace sistema  integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo (Tax Control Framework) dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, sistema che deve essere inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.

Il TCF deve essere:

  • redatto in modo coerente con le linee guida indicate con apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, anche con riferimento al suo periodico aggiornamento;
  • certificato da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il legislatore delegato ha demandato all’emanazione di un apposito regolamento, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rispettivi ordini professionali, l’individuazione dei requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione, i loro compiti e adempimenti, prevedendo che, per il rilascio della predetta certificazione, gli stessi possono avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dai professionisti stessi.

Non solo, ma il nuovo co. 1-quater dell’art. 4, rimanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle linee guida per la predisposizione e il periodico adeguamento del Tax Control Framework.

Da quando detto ne discende, che al ricorrere delle nuove soglie dimensionali previste dal DLgs n. 221/2023 per poter accedere al regime dell’adempimento collaborativo, occorrerà attendere l’emanazione dei suddetti provvedimenti sia per la predisposizione del Tax Control Framework sia per la sua certificazione da parte di appositi professionisti.

Rapporti tra Amministrazione e contribuente e Codice di condotta: in attesa delle disposizioni attuative

Per effetto delle modifiche apportate agli articoli 5 e 6 del DLgs n. 128/2015 è stata ridisegnata la disciplina dei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, prevedendo:

  • l’emanazione di un codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo. Detto codice sarà emanato con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze;
  • le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo un contraddittorio preventivo, nonché modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento, anch’esse disciplinate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.

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