Ampliata la platea dei soggetti ammessi al concordato preventivo biennali e concesso più tempo per decidere di accettare o meno la proposta del fisco. È quanto emerge dalla versione del decreto legislativo recante i principi e i criteri in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo, approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 25 gennaio 2024, che attua un significativo restyling dell’istituto in questione. L’accesso al CPB sarà consentito solo ai contribuenti di minori dimensioni e più specificamente a quelli per i quali si applicano gli ISA, senza però tener conto che il punteggio di affidabilità fiscale ottenuto sia almeno pari a 8. Confermata tra le cause ostative per accedere al concordato la presenza di debiti tributari o contributivi pari o superiori a euro 5.000. Per il primo anno (2024) il contribuente potrà aderire al CPB entro il 15 ottobre, per effetto della modifica dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, relative al periodo d'imposta 2023. Andiamo ora ad indagare sul funzionamento dell’istituto in parola. Soggetti ammessi al CPB I soggetti ammessi al concordato preventivo biennali sono: Cause ostative per l’accesso al CPB Con specifico riferimento ai soggetti a cui applicano gli ISA, l’accesso al concordato è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: Altre cause inibiscono l’accesso al concordato ai contribuenti che si trovano in situazioni di scarsa affidabilità e, segnatamente si tratta dei contribuenti che: Procedure informatiche e di ausilio al CPB e calendario del CPB Viene disposto che l’Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta di concordato. Solo per il 2024 e il 2025, i programmi informatici saranno resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno ed entro il 15 aprile. Calendario del concordato Cambia anche il calendario del concordato, concedendo al contribuente più tempo per decidere se aderire o meno alla proposta del Fisco. Infatti, dopo l'invio dei dati da parte dei contribuenti, attraverso le apposite reti telematiche, l'Agenzia delle entrate formula la proposta e l'eventuale accettazione impegna il contribuente a dichiarare per un biennio gli importi concordati nelle dichiarazioni riferibili ai periodi d'imposta oggetto di adesione. Il contribuente può aderire entro il termine del 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione, mentre per il primo anno di applicazione il contribuente potrà aderire alla proposta entro il termine per la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi, ordinariamente fissato al 30 settembre, ma fissato al 15 ottobre per il periodo d'imposta 2023. Modificati anche i termini di versamento del saldo e del primo acconto per il primo periodo di applicazione del concordato. Infatti i soggetti per i quali sono approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, compresi i forfettari che sono comunque esonerati dal compilarli, potranno effettuare i versamenti entro il 31 luglio solo per il 2024, senza tener conto dell’eventuale differenza di maggior reddito oggetto di concordato. Determinazione del reddito “concordato” Ferme restando le consuete regole per determinare il reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa previste dal TUIR, per i soggetti che decidono di aderire al concordato preventivo, ai fini del reddito “concordato” non si terrà conto dei valori relativi a: per la determinazione del reddito di lavoro autonomo per la determinazione del reddito d’impresa Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive, nonché i redditi derivanti dalle partecipazioni determinerà una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro (da ripartire tra i partecipanti in caso di società o associazioni). In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non potrà essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplici e di soggetti ad esse equiparati, nonché dei soggetti tassati per trasparenza il limite di 2.000 euro sarà ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Inoltre, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rileveranno ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Va anche precisato che gli acconti d’imposta relativi ai periodi d’imposta oggetto del concordato saranno calcolati sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Effetti del concordato Sebbene, dal punto di vista tecnico il meccanismo appena descritto risulti complesso, da un punto di vista operativo lo scambio tra fisco e contribuente potrebbe riassumersi in pochi step: (i) l’Agenzia delle entrate indica al contribuente il reddito rilevante adi fini delle imposte dirette e IRAP da dichiarare per l’anno in cui viene formalizzato il concordato e per il successivo e (ii) e il contribuente decide di accettare o meno. Si precisa quindi che l’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie. Nel caso positivo al contribuente sarà riservato un trattamento per così dire di favore, ossia riservato ai contribuenti ritenuti affidabili che di fatto prevede quanto segue. L’accettazione della proposta obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP. Pertanto, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi conseguiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il fisco non assumono alcuna rilevanza né ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, né dei contributi previdenziali obbligatori. Ciò in termini operativi vuol dire che in presenza di un’evoluzione in negativo della propria attività professionale o d’impresa, per effetto dell’accettazione della proposta di concordato dell’Agenzia, i contribuenti di potrebbero trovare a versare imposte e contributi su di un reddito virtuale. Ora, tale situazione potrebbe non avere una particolare rilevanza nel caso di “lievi” scostamenti tra il reddito concordato e il reddito effettivamente conseguito, rilevanza che invece potrebbe diventare significativa nel caso di scostamenti rilevanti, che non determinerebbero la cessazione automatica del concordato se non nel caso in cui i minori redditi effettivi siano eccedenti il 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, ma solo nel caso in cui tale riduzione sia riconducibile a circostanze eccezionali (che saranno identificate con apposito decreto ministeriale). Inoltre, come anticipato, l’adesione al concordato comporta l’impossibilità per l’Amministrazione finanziaria di notificare al contribuente avvisi di accertamento per gli anni di vigenza dello stessoe. Tuttavia, tale circostanza non esonera l’Amministrazione dal poter compiere attività ispettiva nei confronti di tali contribuenti (ad iniziare dai controlli automatizzati ex art. 36-bis del d.P.R. 600/73). Inoltre, per chi accetta la proposta formulata dall’Agenzia delle entrate è prevista l’esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici e dalla determinazione sintetica del reddito; la decadenza abbreviata degli accertamenti; l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni e i rimborsi fino a 50.000 euro nell’IVA e fino a 20.000 euro nelle imposte dirette e l’esclusione dalle regole delle società non operative. Si segnale, infine, che l’adesione al concordato non esonera i contribuenti dal regolare adempimento degli obblighi contabili e dichiarativi né dalla comunicazione dei dati per l’applicazione degli ISA (ciò, anche perché dall’adesione al concordato discendono automaticamente tutti i benefici previsti per i soggetti ISA ex art. 9-bis, c. 11, DL n. 50/2017). Cessazione e decadenza del concordato Cessazione e decadenza sono due ipotesi di interruzione del regime concordatario connotate da presupposti ed effetti diversi. In particolare, la cessazione determina l’interruzione del regime nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti situazioni: La decadenza, invece, è un istituto che manifesta portata afflittiva nei confronti del contribuente e che comporta la cessazione degli effetti del regime per entrambi gli anni di vigenza del concordato (quindi con effetto retroattivo se la causa di decadenza si realizza nel secondo anno di efficacia del concordato). In particolare, si decade dal concordato se: RDP