Cooperative compliance: TCF certificato anche con accesso opzionale al regime

30 Gennaio 2024

Adesione su opzione al regime di cooperative compliance con sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale certificato.

Questo chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate, il 29 gennaio 2024, in occasione di un convegno organizzato dalla stampa specializzata.

È noto che il DLgs del 30 dicembre 2023, n. 221, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2 attuativo attuazione delle disposizioni in materia di adempimento collaborativo, nell’intento di ampliare il perimetro applicativo del regime della cooperative compliance è stata fissata la soglia di ingresso al regime a 750 milioni di euro di ricavi o volume di affari a partire dal 1° gennaio 2024.

La norma prevede un cronoprogramma di ampliamento della platea di soggetti ammissibili, disponendo che il regime è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi:

  • a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
  • a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.

Inoltre, il nuovo articolo 7-bis inserito nel DLgs n. 128/2015 prevede che i contribuenti che non hanno i requisiti per poter accedere al regime della cooperative compliance (quindi contribuenti con volume d’affari o ricavi inferiori a 750 milioni di euro per il 2024), possono optare per due anni per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone comunicazione all’Agenzia delle entrate.

L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile.

Al termine di tale periodo, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d’imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.

Gli effetti benefici premiali connessi all’esercizio dell’opzione sono:

  • la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative, le quali non possono comunque essere applicate in misura superiore al minimo edittale, per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;
  • la configurazione di una causa di non punibilità per il reato di cui all’articolo 4 del DLgs n. 74/2000 (dichiarazione infedele) per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi fiscali relativi ai soli elementi attivi sottratti ad imposizione, in caso di rappresentazione preventiva e circostanziata all’Agenzia delle entrate del caso concreto in relazione al quale si ravvisano rischi fiscali, mediante istanza di interpello.

Tanto detto, la richiesta di chiarimenti formulata all’Agenzia riguarda proprio i soggetti che non possiedono i requisiti per aderire al detto adempimenti, i quali però possono applicare un regime opzionale di misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, con apposita comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate.

Dal tenore letterale delle disposizioni, non sembra richiesta la certificazione di un professionista qualificato come avviene per il regime ordinario, ma si evidenzia che, sul punto, viene disposto che i soggetti ammessi o che hanno già presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo “antecedentemente” alla data di entrata in vigore non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (TCF).

Pertanto, sono stati chiesti chiarimenti in merito o meno all’obbligo di certificazione del TCF di cui all'art. 4, comma 1-bis, del DLgs n. 128/2015 da parte dei soggetti che aderiscono al regime opzionale previsto dall'articolo 7-bis dello stesso decreto.

Rispondendo al quesito, l’Agenzia delle entrate ha innanzitutto ricordato che il suddetto nuovo articolo 7-bis del DLgs n. 128/2015 introduce un Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, che permette ai contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 7, di optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Il comma 1-bis del richiamato articolo 4 stabilisce che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, predisposto in modo coerente con le linee guida di cui al comma 1-quater, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Pertanto, l’espresso rinvio all'articolo 4, contenuto nell'articolo 7-bis, conferma che il sistema di controllo del rischio fiscale debba avere, anche per i soggetti che aderiscono al regime in via opzionale, tutte le caratteristiche ivi prescritte, inclusa la certificazione da parte di un professionista indipendente qualificato.

RDP

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