La riduzione di due anni dei termini dell’accertamento si applica anche ai contribuenti che hanno aderito alla cooperative compliance prima dell’entrata in vigore del DLgs n. 221/2023, e quindi non hanno certificato il Tax Control Framework (TCF). È il chiarimento reso dall’Agenzia delle entrate, in occasione di un incontro organizzato dalla stampa specializzata il 1° febbraio 2024, evidenziando come l’articolo 1, comma 3, del DLgs n. 221/2023 prevede che i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto (18 gennaio 2024) non sono tenuti alla certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale dao sensi del disposto dell’articolo 4, comma 1 bis del DLgs n. 128/2015, considerato che lo stesso è già stato validato dall’Agenzia delle entrate in sede di ammissione al regime. Pertanto, ad avviso dell’Agenzia si può ritenere che il beneficio di cui all’articolo 6, comma 6bis, del medesimo DLgs n. 128/2015 - ossia la riduzione del periodo di accertamento - operi anche nei confronti dei soggetti già ammessi e non in possesso della certificazione in quanto non tenuti. Quanto detto trova indiretta conferma anche nella previsione recata dal secondo periodo del medesimo comma 3, dell’articolo 1 del Dlgs n. 221/2023, ove al fine di evitare la decadenza di annualità per le quali sono in corso attività di controllo per i soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, è stabilito che le disposizioni di cui all’art. 6, co. 6bis e 6ter del DLgs n. 128/15, introdotte dal co. 1, lett. c), n. 6, si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2024. Sempre in tema di cooperative compliance, l’Agenzia ha inoltre precisato come una società che abbia inserito un rischio fiscale nella mappa dei rischi può regolarizzare eventuali violazioni avvalendosi, fino alla notifica dell’avviso di accertamento, dell’istituto del ravvedimento operoso, parametrando l’importo da corrispondere sulla base della misura della sanzione definita dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 6 del DLgs n. 128/2015. La disposizione richiamata prevede che quando un contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella «Mappa dei rischi», le sanzioni sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale, con la riscossione che rimane in ogni caso sospesa fino a quando l’accertamento non diventa definitivo. Per poter attivare il ravvedimento operoso sulla sanzione ridotta al 50% è quindi necessario che il rischio fiscale, in relazione al quale si è commessa la violazione, risulti inserito nella «Mappa dei rischi» comunicata all’agenzia delle entrate in data precedente alla violazione da sanare. Il chiarimento reso dall’Agenzia evidenzia quindi il ruolo fondamentale che nel regime dell’adempimento collaborativo assume la mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali, che la nuova lettera c-bis del comma 1 dell’articolo 4 del DLgs n. 128/2015 individua come uno degli elementi fondamentali che deve avere il sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tcf), di cui l’impresa si deve dotare per accedere al regime. Per i rischi fiscali non significativi, ossia non rientranti nei parametri qualitativi e quantitativi concordati fra Amministrazione finanziaria e contribuente, non vi è l’obbligo di comunicazione preventiva da parte dell’impresa e il loro inserimento nella «Mappa dei rischi» svolge, di fatto, una funzione equivalente a quella che, per i rischi significativi, hanno invece l’interpello preventivo o la comunicazione di rischio. Pertanto, ove l’Agenzia stessa non condividesse la posizione espressa dall’impresa con riferimento a un’operazione da quest’ultima comunicata, ai fini dell’accertamento delle maggiori imposte dovute e dell’irrogazione delle sanzioni nei confronti dell’impresa, assumerà rilevanza la condotta da questa effettivamente tenuta in occasione dei successivi adempimenti tributari (ad esempio fatturazione e registrazione delle operazioni, presentazione delle dichiarazioni etc.). Si potranno, pertanto, verificare le seguenti ipotesi: In tale seconda ipotesi, fino all’emanazione dell’atto impositivo l’impresa potrà comunque avvalersi delle disposizioni agevolative previste dall’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, in materia di ravvedimento operoso. RDP