L’articolo 4 della Legge n. 111/2023, contenente la delega al Governo per l’attuazione della riforma fiscale, contiene i principi e i criteri direttivi anche per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente. Tra gli obiettivi che con tale revisione si vuole porre in essere si annovera la razionalizzazione della disciplina dell’interpello di cui all’articolo 11 della Legge n. 212/2000. È proprio questo uno degli aspetti di maggiore interesse della riforma se solo si considera di come nel corso degli ultimi anni il numero delle istanze di interpello presentate sia aumentato in modo esponenziale (circa 900 nel 2021 e 600 nel 2022) e di come non sempre le risposte fornite dal Fisco sono state coerenti tra di loro creando incertezza interpretative per i contribuenti. Con il DLgs del 30 dicembre 2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024, n. 2 il legislatore ha dato attuazione delle modifiche allo statuto dei diritti del contribuente. Dette disposizioni sono entrate n vigore il 18 gennaio 2024. L’attuale disciplina dell’interpello - contenuta nell’articolo 11 dello Statuto del contribuente – è stata riscritta ed implementate con altre norme. Gli obiettivi di tale revisione sono i seguenti. Da un lato quello di ridurre il ricorso all’istituto, incrementando nel contempo l’emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale. Ciò significa che dovranno essere pubblicate più circolari da parte dell’Agenzia delle entrate in cui fornire l’interpretazione delle norme ed evitare in tal modo la presentazione a pioggia di istanze di interpello da parte dei contribuenti. Il nuovo articolo 10-septies dello Statuto prevede che l’Amministrazione finanziaria pubblichi le circolari per fornire: Nell’elaborazione delle circolari l’Amministrazione finanziaria, nei casi di maggiore interesse, può effettuare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali ovvero con ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonché farle oggetto di pubblica consultazione prima della loro pubblicazione. Inoltre, viene disposto che l’Amministrazione finanziaria, su richiesta delle associazioni sindacali e di categoria, degli ordini professionali, degli enti pubblici o privati, delle Regioni e degli enti locali, nonché delle amministrazioni dello Stato, può fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti. La richiesta di consulenza giuridica non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Le disposizioni applicative saranno adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. (nuovo articolo art. 10-octies Consulenza giuridica). Il secondo obiettivo che il legislatore delegato ha cercato di perseguire è quello di rafforzare il divieto di presentazione delle istanze di interpello, limitandole alle sole questioni che non trovano soluzione nei documenti interpretativi di carattere generale (ossia nelle circolari). Per ottenere questo obiettivo sarà necessario uno sforzo importante da parte dell’Amministrazione finanziaria nella stesura delle circolari, che dovranno essere esaustive ed evitare in tal modo la presentazione di successive istanze di interpello. Gli ultimi due obiettivi sono rispettivamente di subordinare, per le persone fisiche e per i contribuenti di piccole dimensioni, l’utilizzo dell’interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere una risposta scritta rapida tramite servizi di interlocuzione che utilizzano anche l’intelligenza artificiale, e di subordinare la presentazione dell’istanza al pagamento di un contributo. Il nuovo articolo 10-novies “Consulenza semplificata” prevede infatti che le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, avvalendosi dei servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che contiene le circolari interpretative e applicative, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo. La banca dati consente l’individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello. La risposta vale come legittimo affidamento, quindi esclude sanzioni e interessi esclusivamente nei confronti del contribuente istante. L’utilizzo del servizio della consultazione semplificata è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello da parte dei soggetti in questione. Tale ultimo aspetto sta scatenando non poche polemiche ma l’obiettivo, come detto, è di inserire dei deterrenti alla presentazione di istanze di interpello non sempre necessarie. Nella sua nuova formulazione, l’articolo 11 della Legge n. 212/2000 prevede che la presentazione di un’istanza di interpello è, in ogni caso, subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto dell’istanza. Sebbene gli sforzi legislativi appaiano lodevoli, ad oggi gli stessi non possono ancora trovare concreta attuazione; infatti, nonostante le modifiche legislative in commento siano entrate in vigore lo scorso 18 gennaio 2024, mancano ancora i provvedimenti attuativi. E pertanto ci si interroga se sia o meno ammissibile la presentazione di un’istanza di interpello senza il pagamento del contributo, oppure se occorra attendere la pubblicazione del decreto ministeriale che ne definirà l’ammontare e le modalità di versamento per poter presentare l’istanza. Medesime problematiche interessano le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni che i quali in attesa della messa a punto della banca dati dell’Agenzia delle entrate, si trovano nell’impossibilità di presentare istanza di interpello pena la loro inammissibilità.