IVA: violazioni relative alle dichiarazioni e fatture più light

23 Febbraio 2024

Sono numerose le novità in tema di sanzioni contenute nella bozza di decreto legislativo recante la riforma del sistema sanzionatorio nazionale, approvata in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 febbraio 2024.

Le novità più importanti riguardano le sanzioni tributarie che in moltissime fattispecie avranno una pena minore. Purtroppo, per espressa scelta del legislatore, non opera il favor rei. Quindi, in sede di ravvedimento, per le violazioni pregresse, bisognerà considerare le “vecchie” sanzioni, salvo modifiche in sede di approvazione definitiva del decreto.
Con particolare riferimento alle violazioni commesse in ambito IVA, il legislatore delegato intervenendo sul dettato del DLgs n. 471/1997  ha previsto l’applicazione di una sanzione unica del 120% in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, ridotta al 75% se la violazione viene sanata con un ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini per l’accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo; la riduzione al 70% per chi viola gli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni imponibili e dal 90% al 70% in caso di indebita detrazione dell’imposta.

Violazioni relative alla dichiarazione IVA

  1. Omessa presentazione della dichiarazione

Intervenendo sul disposto dell’art. 5 del Dlgs n. 471/1997 è stabilito che in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA si applica la sanzione amministrativa unica del 120% (e non più la forbice edittale compresa tra il 120% e il 240%), dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro.

Inoltre (nuovo co. 1-bis dell’art. 5 del DLgs n. 471/1997) viene stabilito che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini per l’accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, (25%) aumentata al triplo (75%). Se non sono dovute imposte, si applica fissa pari a euro 250.

Inoltre, se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l’omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini per l’accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da 150 euro a 1.000 euro.

  • Dichiarazione infedele

Se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70% (e non più quella compresa tra il 90% e il 180%) della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. 

Se la suddetta violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini dell’accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell’imposta dovuta la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, (25%) aumentata al doppio (50%) Se non è dovuta imposta si applica la sanzione minima pari a euro 150.

Violazioni relative alla fatturazione

  1. Mancata emissione della fattura

Intervenendo sul disposto dell’art. 6 del Dlgs n. 471/1997 si dispone che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili è punito con una sanzione amministrativa pari al 70% (e non più compresa tra il 90% e il 180%) dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio, con una sanzione non inferiore a 300 euro (e non più 500 euro).

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette del reverse charge “interno”, è punito con sanzione amministrativa del 5% (e non più compresa tra il 5% e il 10%) dei corrispettivi non documentati o non registrati, con una sanzione non inferiore a 300 euro.

  • Autofattura “spia”

L’art. 6, co. 8 del DLgs n. 471/1997 (sulla c.d. fattura spia) viene modificato, disponendo che il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70% (e non più del 100%) non provveda a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro la fine del mese successivo a quello in cui doveva essere emessa la fattura o è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l’obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall’emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione da IVA derivati da un requisito soggettivo dell'emittente non direttamente verificabile.

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