Rateizzazione fino a 120 rate per chi documenta l’obiettiva difficoltà economica

12 Marzo 2024

Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a 120 rate per chi documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà o ha debiti di importo superiore a 120.00 euro. Per gli altri, dilazione progressiva nel tempo.

È quanto emerge dalla nuova formulazione dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 12 della bozza di decreto legislativo recante il riordino del sistema nazionale della riscossione, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l’11 marzo 2024.

Ma andiamo con ordine e analizziamo le nuove disposizioni in materia di dilazione.

Somme iscritte a ruolo fino a euro 120.000

L’articolo 19, comma 1, del DPR n. 602/1973 dispone che su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’Agenzia delle entrate-riscossione, concederà la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di importo inferiore i pari a 120.000 euro:

  1. fino a un massimo di 84 rate mensili, pari a 7 anni (in luogo delle 72 oggi previste, pari a 6 anni) per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
  2. fino a un massimo 96 rate mensili (8 anni) per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
  3. fino a un massimo di 108 rate mensili (9 anni) per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029.

Situazione di obiettiva difficoltà documentata

Il nuovo comma 1.1. dell’articolo 19 del DPR n. 602/1973 dispone che per ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120.000 euro, il contribuente deve “documentare” la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In altri termini, a decorrere dal 2025, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, l’Agenzia delle entrate-riscossione, concederà la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

  1. per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), indipendentemente dalla data di presentazione dalla domanda;
  2. per le somme di importo fino a 120.000 euro:
  3. da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
  4. da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate nel 2027 e 2028;
  5. da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029.

La sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica ai fini della concessione del piano rateale il contribuente è effettuata avendo riguardo:

  1. per le persone fisiche e i titolari di ditta individuale in regimi fiscali semplificato alla certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare e all’entità del debito da rateizzare e il residuo eventualmente già in rateizzazione;
  2. per le imprese, all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateizzazione e il valore della produzione

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri suddetti e sono altresì individuati:

  • particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
  • specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per le imprese alle quali non è possibile applicare i parametri di cui alla predetta lett. b).

Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 19, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi (6 anni), a condizione che non sia intervenuta decadenza, “in caso di comprovato peggioramento della situazione” di temporanea obiettiva difficoltà.

L’ipotesi della comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, che oggi consente di ottenere la dilazione fino a 120 rate mensili (art. 19, comma 1-quinquies) viene abrogata, considerato che, per i debiti superiori a 120.000 euro le rate sono comunque fino a un massimo di 120 mentre per i debiti inferiori è prevista la possibilità di ottenere la dilazione fino a un massimo di 120 rate.

Si segnala infine che alle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni di cui all’art. 19 del DPR n. 602/1973. Pertanto, le modifiche in tema di rateazione delle somme dovute in base alle cartelle di pagamento o agli atti esecutivi avranno effetto solo a partire dal 1° gennaio 2025.

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