Escluse dal reddito di lavoro autonomo le spese sostenute per conto del cliente e da questi rimborsate. Sono queste alcune delle novità che derivano dalla riscrittura degli articoli del TUIR dedicati alla disciplina relativa alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. L’articolo 6 del decreto legislativo recante un altro tassello della riforma IRPEF e IRES, attuativo della legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023), atteso la prossima settimana all’esame preliminare del Consiglio dei Ministri, interviene in maniera significativa in materia di reddito di lavoro autonomo, sostituendo l’attuale articolo 54, con gli articoli da 54 a 54-octies. Ma andiamo con ordine Secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 54 del TUIR, il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta (vale il principio di cassa). Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dall’attuale formulazione dell’articolo 54, comma 1 in esame, il reddito di lavoro autonomo non è più costituito soltanto dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione. Non solo, ma in considerazione di quanto specificato nella relazione illustrativa alla bozza di decreto in esame, in virtù del nuovo principio di onnicomprensività, viene eliminato il comma 1-quater dell’articolo 54, secondo il quale concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, comunque, riferibili all’attività artistica o professionale, la cui concorrenza alla formazione del reddito risulta implicitamente confermata dal nuovo criterio generale. Nel calcolo del reddito di lavoro autonomo non devono essere considerati e, quindi, non concorrono alla sua formazione: Si tratta di una novità significativa, se si considera che ad oggi il rimborso delle spese sostenute per conto del cliente e a questi addebitate concorrono a formare la base imponibile per intero, pur potendo (con riferimento a determinate tipologia di spesa) essere ammesse in deduzione dal reddito stesso solo per parte del loro ammontare. Si pensi a titolo esemplificativo alle spese di vitto e alloggio che un contribuente può sostenere nello svolgimento di un mandato professionale; le stesse in considerazione della nuova previsione legislativa non concorreranno può alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Tuttavia, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente e quelle sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi e riaddebitate ad altri soggetti non sono ammesse in deduzione dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene. È quanto previsto dal nuovo articolo 54-ter “Rimborsi e riaddebiti” che però stabilisce che le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, laddove addebitate analiticamente in capo al committente e da quest’ultimo non rimborsate, sono deducibili a partire dalla data in cui: Le spese in questione, laddove siano di importo non superiore a euro 2.500 comprensivo del compenso ad esse relativo, che non sono state rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale. Plusvalenze e minusvalenze Mediante l’inserimento dell’articolo 54-bis “Plusvalenze e altri proventi” viene confermato il dettato dell’articolo 54, co. 1-bis del TUIR secondo il quale le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, concorrono a formare il reddito se: Allo stesso modo, viene previsto - nuovo articolo 54-quater – che le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui all’articolo 54-septies, comma 2, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze, sono deducibili se realizzate a titolo oneroso o mediante risarcimento. Spese per beni mobili e immobili Confermata la disciplina relativa alla deduzione delle spese per beni mobili e immobili. Nel dettaglio: Mediante l’inserimento nel nuovo articolo 54-sexies viene disegnata la disciplina per la deduzione delle spese relative a beni ed elementi immateriali, dispone che: Confermata, infine, la deduzione di altre spese: Sono integralmente deducibili: RDP e CV